Il procedimento innanzi al Giudice di Pace.

Il procedimento dinanzi al giudice di pace è stato istituito nel nostro ordinamento dalla legge numero 374 del 1991.

Con tale norma, infatti, si è prevista questa nuova figura di giudice, che è andata a sostituire il conciliatore.

A differenza di quanto poteva dirsi per quest’ultimo, il giudice di pace appartiene all’ordine giudiziario e, proprio per questo, pur non essendo un magistrato togato, va scelto tra soggetti che siano in possesso della laurea in giurisprudenza e abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato o abbiano esercitato determinate funzioni individuate dalla legge, come ad esempio quelle notarili, che fanno presumere il possesso delle necessarie conoscenze tecniche.

Le finalità dell’istituzione

Nell’istituire la figura del giudice di pace, alla quale delegare parte dell’amministrazione della giustizia, l’obiettivo perseguito dal legislatore è stato innegabilmente quello di attuare un processo più celere e semplice rispetto a quello che si instaura dinanzi ai tribunali.

In tal senso, infatti, vanno tutte le norme del codice di rito che dettano le regole dei  procedimenti dinanzi a tale ufficio.

La competenza

Proprio per il carattere “semplificato” del processo dinanzi al giudice di pace, la competenza di questo è circoscritta a questioni che si presumono di meno complessa trattazione.

Nel dettaglio, il giudice di pace è innanzitutto competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, salvo che la legge non le attribuisca alla competenza di altro giudice.

Nel caso poi in cui ad essere discusso è il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e di natanti il limite di competenza si innalza a ventimila euro.

In determinate materia, infine, il giudice di pace è competente in via esclusiva, indipendentemente dal valore della controversia.

Si tratta, nel dettaglio, delle cause relative all’apposizione di termini e all’osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento di alberi e siepi; delle cause relative alla misura e alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case; delle cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità e, infine, delle cause relative a interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.