Il reato di sostituzione di persona (ex art. 494 c.p.)

L’art. 494 del codice penale stabilisce che “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.”

Interesse tutelato

Il reato di sostituzione di persona è collocato nel capo IV “Della falsità personale” all’interno del Titolo VII del codice penale dedicato ai delitti contro la Fede pubblica.

Il delitto in esame ha natura plurioffensiva, essendo preordinato non solo alla tutela di interessi pubblici ma anche di quelli del soggetto privato nella cui sfera giuridica l’atto sia destinato ad incidere.

Condotta

L’art. 494 c.p. rappresenta una norma a più fattispecie.

Per integrare il reato è sufficiente che il reo realizzi una sola delle diverse condotte previste, e non sussiste concorso tra le diverse condotte.

Il fatto costitutivo del delitto consiste nell’indurre taluno in errore tramite una delle quattro condotte indicate tassativamente dall’art. 494 c.p.:

· Sostituzione illegittima della propria all’altrui persona

· Attribuzione a sé o ad altri di un falso nome

· Attribuzione a sé o ad altri un falso stato (per stato si intende la posizione civile/politica del soggetto: cittadinanza, capacità di agire….)

· Attribuzione a sé o ad altri di una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.

Elemento soggettivo

Per la sussistenza del reato è richiesto il dolo, consistente nella coscienza e volontà di indurre in errore altri sulla vera identità della propria persona.

In particolare è necessario il dolo specifico, ovvero la volontà di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o anche di recare ad altri un danno.

È irrilevante il raggiungimento del vantaggio perseguito.

Tentativo

Il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma tentata.

Invero, quando l’agente, nonostante l’utilizzo dei mezzi fraudolenti indicati nell’art. 494 c.p.c non riesca ad indurre taluno in errore, si configura il tentativo.

Rapporti con altri reati

Il delitto di sostituzione di persona è sussidiario rispetto ad ogni altro reato contro la fede pubblica.

In forza dell’inciso “se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica” contenuto nella norma incriminatrice, il reato de quo è applicabile solo quando il fatto non costituisca un altro delitto contro la fede pubblica.

Giurisprudenza

* Cass. pen. Sez. V, 20-01-2016, n. 11918

Pronunciandosi su un ricorso contro una sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna di primo grado nei confronti di un soggetto per essersi attribuito – falsamente – la qualità di amministratore di una s.r.l. (art. 494 cod. pen.), la Corte di Cassazione – nel respingere la tesi difensiva secondo cui l’imputato era già stato condannato, con sentenza del Tribunale per il reato di truffa, commesso proprio attribuendosi falsamente la qualità di amministratore della stessa s.r.l. -, ha affermato il principio secondo cui la diversità dei beni giuridici che sono oggetto della tutela consente di affermare che, anche sotto il profilo dell’idem factum, non vi è coincidenza tra la sostituzione di persona e la truffa, perché tra il fatto giudicato e quello da giudicare non vi è coincidenza dell’intera materialità del reato nei suoi tre elementi, costituiti da condotta, evento e nesso causale, attenendo l’offesa all’evento del reato.

* Trib. Bari Sez. I, 09-04-2015

Il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa per la diversità dei beni giuridici tutelati, ovvero la fede pubblica il primo ed il patrimonio il secondo.

* Cass. pen. Sez. VI, 17-02-2015, n. 13328

Il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all’art. 494 del cod. pen., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso il concorso apparente di norme tra il reato di sostituzione di persona e quello di falso in certificazioni amministrative, di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., nella condotta dell’imputato che aveva esibito un documento d’identità falsificato al fine di stipulare sotto falso nome un contratto di locazione per fini illeciti, osservando che l’atto di esibizione era stato preceduto da una distinta attività di falsificazione). (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 22/04/2014)

*Cass. pen. Sez. V, 15-12-2014, n. 11087

Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull’attribuzione all’agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la condanna di un imputato il quale aveva fatto credere al suo anziano interlocutore di essere il figlio di un ex collega e di essere dipendente di una nota azienda di abbigliamento, al fine – non raggiunto – di vendergli della merce). (Rigetta, App. Bologna, 17/04/2014).