Il responsabile di una struttura alberghiera risponde per i furti subiti dai clienti all’interno delle stanze qualora i ladri si siano introdotti facilmente in albergo grazie alla superficialità e alla negligenza mostrata nei controlli dal personale. E se il cliente dimostra l’entità del danno, il risarcimento non può essere effettuato in via equitativa.

(Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 17 novembre 2015, n. 23520)

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 17 novembre 2015, n. 23520

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24100/2014 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1605/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del 7/04/2014, depositata il 04/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1. Nel 2005 la societa’ (OMISSIS) s.r.l. conveniva in giudizio l'(OMISSIS) s.r.l. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della sottrazione di due valigie contenenti il campionario di preziosi per 280.000,00 euro circa, in possesso del rappresentante (OMISSIS), dalla camera dell’albergo ove questi si trovava per un breve soggiorno finalizzato proprio a far visionare il campionario ai clienti di zona.

2. La domanda dell’attrice veniva accolta dal Tribunale di Venezia, che liquidava i danni in favore della societa’ in euro 21.601,94.

3. Proposto appello dall’ (OMISSIS) e appello incidentale dalla societa’ che chiedeva l’intera liquidazione del pregiudizio subito, la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 1605 del 2014 qui impugnata, pur ritenendo che non vi fossero dubbi sulla dinamica dei fatti, e quindi sulla responsabilita’ dell’albergo nella sottrazione dei preziosi, rigettava la domanda della societa’ (OMISSIS) per mancanza della prova del danno.

4. Avverso la decisione della Corte d’Appello di Venezia, adottata con sentenza n. 1605 del 9.4.2014, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la societa’ (OMISSIS) s.r.l. articolato in due motivi: 1) con il primo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1785 bis e 2697, 2727 e 2729 c.c., in rapporto con l’articolo 1226 c.c., con riferimento all’articolo 360, nn. 3 e 5, oltre omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su punto decisivo; 2) con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1783 c.c., comma 2, in rapporto agli articoli 1226 e 2056 c.c., nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c., come novellati in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

5. Resiste l'(OMISSIS) s.r.l. con controricorso.

6. Il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato manifestamente fondato.

7. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi ed appaiono fondati.

Va premesso che la sentenza impugnata a pag. 5, conferma la indiscussa e piena responsabilita’ dell’albergatore nel verificarsi del furto. Essa rileva che “risultano pacifici in quanto non contestati i fatti come descritti nella sentenza impugnata e relativi alle modalita’ di svolgimento del furto quali emergenti dalle indagini di polita giudiziaria e sostanzialmente configuranti una grossa disattenzione in capo all’albergatore: il ladro o i ladri sono riusciti ad introdursi nell’albergo in un’ora, le otto del mattino, in cui normalmente vi e’ afflusso dei clienti alla sala colazione ma non necessariamente alla reception, onde anche la sola presenza dei due dipendenti addetti alle funzioni di ricevimento e portineria avrebbe potuto assicurare un sufficiente controllo dato che, in concreto, le pesanti e ingombranti valigie sono state trasportate dal piano ove si trovava la camera fino al piano terra e trasportate all’esterno e che nei giorni precedenti si erano registrati movimenti sospetti di persone estranee all’albergo che andavano e venivano”.

Pero’ poi a pag. 6, pur affermando, dapprima, che certamente deve considerarsi provata la detenzione da parte del (OMISSIS) di valigie di preziosi, subito dopo rigetta integralmente la domanda di risarcimento danni perche’ nessun teste ha potuto riferire sul contenuto interno di essa e ne trae la conclusione che cio’ precluda l’accesso alla valutazione equitativa da parte del giudice.

Tale affermazione integra una violazione dell’articolo 1226 c.c., in quanto, laddove il verificarsi non solo del fatto dannoso ma anche del danno sia stato provato nella sua materiale esistenza (sottrazione delle valigie contenenti il campionario di preziosi in possesso del (OMISSIS)), qualora non sia possibile provarne l’esatto valore si apre il campo alla valutazione equitativa del giudice.

Non puo’ legittimamente rigettarsi la domanda risarcitoria affermandosi che manchi la prova del danno se la prova mancante sia relativa non al verificarsi del danno in se’ ma al preciso ammontare del danno (nel caso di specie, all’esatto contenuto delle valigie sottratte), in quanto la specifica funzione della valutazione equitativa e’ proprio quella di supplire alla difficolta’ della parte di fornire una quantificazione precisa quando l’esistenza del danno sia certa, il danneggiato abbia fornito degli elementi ai quali ancorare la quantificazione e non sia possibile fornire la prova del suo esatto ammontare.

Nel caso di specie, la societa’ danneggiata aveva fornito l’elenco dettagliato dei preziosi consegnati al (OMISSIS), che costituiva non un semplice riepilogo ma il documento di trasporto che doveva accompagnare la merce’ che costituiva il campionario; ha provveduto inoltre a far ascoltare come testi diversi orefici che avevano gia’ visionato il campionario. La corte d’appello, nell’ambito del suo potere di valutazione delle risultanze istruttorie, ha ritenuto inutilizzabile il documento di accompagnamento perche’ proveniente dalla stessa parte danneggiata, ed ha ritenuto che dalle testimonianze (delle quali il ricorrente riporta ampi stralci) non emergesse una prova precisa sul contenuto interno delle valigie e tuttavia entrambi gli elementi avrebbero costituire quanto meno parametri di riferimento per una valutazione equitativa.

8. Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso”.

9. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, preso atto che le parti costituite non hanno depositato memorie, ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

10. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza d’appello cassata e rinviata alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione che decidera’ anche sulle spese.

11. Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18, ma, stante l’accoglimento di esso, deve darsi atto della insussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione che deciderà anche sulle spese.

Da atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.