Il risultato dell’etilometro fa piena prova.

(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 febbraio – 6 marzo 2015, n. 9863)

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 3/04/2014, riformando la formula assolutoria pronunciata in primo grado dal Tribunale di Alba in esito a giudizio abbreviato, ha riqualificato il fatto come violazione dell’art.186 lett. a) d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, assolvendo l’imputato R.G. dal reato ascrittogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2. II Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per manifesta illogicità della motivazione.

Il Procuratore ricorrente ha premesso che la Corte territoriale ha assolto l’imputato ritenendo che l’accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro non fosse valido sia perché, pur essendo indicato un tasso pari a g/I 1,65 e 1,58, era altresì riportata l’indicazione , sia perché se l’imputato avesse espirato un quantitativo maggiore di aria la diluizione dell’alcol in un quantitativo di aria più abbondante avrebbe evidenziato un tasso inferiore, sia perché, essendo stato effettuato l’accertamento un’ora e mezzo dopo il sinistro provocato dall’imputato, non poteva escludersi che quest’ultimo avesse ingerito alcol immediatamente prima, quando ancora non si trovava in stato di ebbrezza.

Tale argomentazione, secondo il Procuratore ricorrente, è manifestamente illogica sia perché, malgrado il volume insufficiente, è stato possibile pervenire a un risultato certo e utilizzabile, sia perché, se fosse vero che maggiore è l’aria espirata più bassa è la concentrazione di alcol in essa rilevabile, i soggetti con minor espansione polmonare per le più ridotte dimensioni fisiche, come le donne, risulterebbero subito comunque ubriachi, sia perché non è mai stato sostenuto che l’imputato potesse avere ingerito alcol tra il momento del sinistro e il momento dell’accertamento dei tasso alcolemico, per cui sostenere che l’imputato abbia potuto ingerire un quantitativo molto rilevante di alcol subito prima di mettersi alla guida e di causare l’incidente significherebbe accogliere una tesi basata sull’assunto che l’intervento degli agenti dopo un incidente stradale a seguito dei quale viene accertato lo stato di ebbrezza dei conducente non consente la prova del reato perché, avvenendo l’intervento a inevitabile distanza di tempo, non sarebbe mai possibile escludere l’ipotesi della guida dopo l’ingestione dell’alcol ma prima che tale sostanza abbia fatto effetto.

Considerato in diritto

1. II ricorso è fondatamente proposto.

2. E’ bene ripercorrere sinteticamente le argomentazioni che hanno portato a due pronunce assolutorie nelle fasi di merito.

2.1. Il giudice di primo grado aveva assolto l’imputato ritenendo che il tempo intercorso tra la cessazione della condotta di guida (essendo avvenuto il sinistro alle 18,30) e l’esperimento della prova mediante etilometro (effettuata alle ore 20,09), nonché la dizione sugli scontrini riportanti un tasso alcolemico pari a 1,65-1,58 g/I non consentissero di ritenere provata la condotta materiale del reato, in assenza di sintomi evidenti di stato di ebbrezza alcolica.

2.2. A seguito di appello del Procuratore Generale, la Corte territoriale è pervenuta alla pronuncia assolutoria con la diversa formula sopra indicata sulla base di tali argomentazioni: a) è notorio che la curva di assorbimento dell’alcol etilico raggiunge il picco di tasso alcolemico nel giro di un’ora dal momento dell’ultima assunzione di alcol; b) al momento del test la curva di assorbimento si trovava nella fase discendente; c) non poteva escludersi che un’ora e mezza prima del test la curva fosse all’inizio della fase ascendente; d) mancava la prova certa dell’avvenuto superamento del limite di legge, quantomeno 0,80 g/I, già alle ore 18,30; e) la dicitura non consentiva di ritenere affidabile il risultato dell’alcoltest anche perché è notorio che, maggiore è il volume espirato, minore dovrebbe essere il relativo tasso alcolemico; f) l’elemento sintomatico dell’alito vinoso riferito dai verbalizzanti alle ore 19,00 non consentiva di ritenere provato il superamento del limite di 0,80 g/I, necessario per la configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza.

3. Giova premettere che, a norma dell’art.3.8 dell’Allegato al d.m. 22 maggio 1990, n.196 (Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza).

Non emerge dalle sentenze di merito che gli scontrini utilizzati per documentare il tasso alcolemico rilevato, non recassero la dicitura.

La rilevanza dell’ulteriore dicitura menzionata nella sentenza impugnata, ossia , a sostegno dell’inattendibilità della prova mediante etilometro, è questione presa in esame dalla Corte di legittimità, che ha già avuto modo di affermare che, premessa la volontarietà della condotta necessaria ai fini del controllo, la mancata adeguata espirazione, cui consegue l’emissione di scontrino indicante la dicitura (ma con indicazione del tasso alcolemico), in assenza di fattori condizionanti l’emissione di aria (quali patologie atte a incidere sulle capacità respiratorie del soggetto), non può essere ritenuta tale da rendere l’esito dell’esame inattendibile (Sez. 4, n. 22239 del 29/01/2014, Politano’, Rv. 259214).

Ne consegue che, nella descritta situazione, alternativamente, o gli esiti dell’esame sono ritenuti idonei a fondare il giudizio di responsabilità per il reato contestato, secondo l’esito del test effettuato, o conducono a ritenere configurabile il reato di cui all’art.186, comma 7, cod. strada in ragione della dimostrata indisponibilità del soggetto a sottoporsi validamente all’accertamento (Sez. 4, n. 1878 del 24/10/2013, dep. 2014, Di Giovanni, Rv. 258179; Sez. 4, n. 11499 del 6/02/2013, Benza, n.m.).

4. Va, in ogni caso, rilevato che la motivazione offerta dalla sentenza impugnata risulta viziata da manifesta illogicità per la ragione che, a fronte di un tasso alcolemico pari a 1,65-1,58 g/I accertato alle ore 20,09, ossia un’ora e mezza dopo che il conducente aveva provocato il sinistro, vi si trova affermata la mancanza di prova certa dell’avvenuto superamento del limite di legge al momento del sinistro in ragione del mero dato scientifico per cui la curva di assorbimento dell’alcol etilico raggiunge il picco di tasso alcolemico nel giro di circa un’ora dall’ultima assunzione, ritenendosi generico il dato sintomatico dell’alito vinoso rilevato dai Carabinieri alle ore 19,00 ed omettendosi l’esame di tali emergenze istruttorie in correlazione con le circostanze spazio-temporali in cui l’accertamento è stato eseguito.

4.1. E’, infatti, ripetutamente affermata nella giurisprudenza di legittimità la massima secondo la quale , essendo, pertanto, dovere del giudice non soffermarsi esclusivamente al dato strumentale ma esaminare tutti gli elementi a sua disposizione al fine di accertare la condotta tipica del reato (Sez. 4, n. 22241 del 26/02/2014, Addabbo, Rv. 259222; Sez. 4, n. 30231 del 04/06/2013, Do Nascimento, Rv. 255870; Sez. 4, n. 27940 del 07/06/2012, Grandi, Rv. 253598).

4.2. Va considerato, per altro verso, che l’indicazione normativa di precisi parametri numerici per la configurabilità delle fattispecie penalmente rilevanti comporta che la tipicità del fatto non possa ritenersi ancorata al semplice stato di ebbrezza ma anche all’accertamento specifico e non meramente sintomatico del loro superamento, solo in presenza del quale vi è certezza del fatto tipico e del conseguente regime sanzionatorio da applicare (Sez. 4, n. 36889 del 16/04/2014, Pilati, Rv. 260298). L’esito positivo dell’alcoltest costituisce, pertanto, prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento (Sez. 4, n. 17463 del 24/03/2011, Neri, Rv. 250324).

4.3. In presenza del dato certo dello stato di ebbrezza del conducente con tasso alcolemico superiore al limite di 0,80 g/I in fase discendente a distanza di un’ora e mezza da un sinistro stradale dal medesimo provocato, risulta dunque viziata la motivazione che ritenga incerta la prova del fatto tipico sul mero argomento logico per cui la curva di assorbimento dell’alcol etilico raggiunge il picco di tasso alcolemico nel giro di circa un’ora dall’ultima assunzione.

4.4. Ove il giudice di merito abbia ragione di dubitare del fatto che il tasso alcolemico rilevato sia corrispondente ai valori legalmente fissati per la rilevanza penale del fatto al momento della condotta, ha dunque l’onere di esaminare tutti gli elementi istruttori a sua disposizione per fornire congrua motivazione che escluda la valenza probatoria del dato numerico.

5. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo esame.

P.Q.M. 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino per nuovo esame.