Il ruolo è sempre impugnabile. Il contribuente può impugnare il ruolo con ricorso dinanzi al Giudice tributario anche se ha solo dichiarato l’imposta senza versarla.

(Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 15 luglio 2016, n. 14496)

Ritenuto in fatto

1. L’Agenzia delle Entrate di Salerno, a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi di (…), medico di base, ha riscontrato il mancato versamento dell’lrap per l’anno 2002, dichiarata dal contribuente, ma non versata.

1.1. L’Agenzia ha provveduto con cartella esattoriale a recuperare pertanto la somma non corrisposta.

2. Il contribuente ha proposto ricorso adducendo di non avere un’organizzazione stabile tale da poter giustificare il pagamento dell’imposta.

3. La Commissione provinciale, con sentenza del 24.4.2007, ha rigettato il ricorso nel merito, mentre quella regionale ha dichiarato l’appello inammissibile, con l’argomento della non impugnabilità della cartella esattoriale.

4. Ricorre per Cassazione il contribuente, basandolo su due motivi.

5. Non si è costituita l’Agenzia.

Considerato in diritto

1. La sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile l’impugnazione, ritenendo che, poiché Io stesso contribuente aveva dichiarato di dovere l’Irap, non avendola versata, l’Agenzia aveva il potere di liquidare la somma, cosa che ha fatto con l’emissione della cartella esattoriale.

2. Avverso tale liquidazione, secondo la sentenza impugnata, non sarebbe ammissibile l’impugnazione, in quanto il contribuente avrebbe dovuto versare l’imposta e poi agire per il rimborso.

1b. Con il primo motivo il ricorrente fa valere violazione dell’art. 19 D.lvo n. 546 del 1992 e dell’art. 36 bis DPR 600/1973.

1c. Il ricorrente ritiene che il fatto di avere dichiarato di dovere l’Irap non esclude il diritto di impugnare l’atto (cartella esattoriale) che ne costituisce liquidazione.

Il motivo è fondato.

2. In materia tributaria, l’impugnazione della cartella esattoriale, emessa in seguito a procedura di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non è preclusa dal fatto che l’atto impositivo sia fondato sui dati evidenziati dai contribuente nella propria dichiarazione, in quanto tale conclusione presupporrebbe la irretrattabilità delle dichiarazioni del contribuente che, invece, avendo natura di dichiarazioni di scienza, sono ritrattabili in ragione della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione (Sez. 5. n. 9872 del 2011).

2b. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli articoli 2 e 3 legge regionale (Campania) n. 3/2003.

2c. Secondo il ricorrente in base a tale legge, la competenza a riscuotere e pretendere l’Irap sarebbe stata dalla Regione e non dell’Agenzia delle Entrate.

3. Il motivo è infondato.

3a. Infatti, ai sensi della L.R. Campania n. 3 del 2003, art. 2, comma 1:”A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1.1.2003 sono di competenza della Regione, quale ente titolare deI tributo le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell’I.R.A.P. la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi, e la determinazione delle relative aliquote d’imposta”, motivo questo per cui, nella specie, trattandosi dell’annualità 2002 (oggetto della pronuncia della C.T.R., nel capo qui impugnato), la Regione era del tutto estranea al rapporto tributario e quindi priva di legittimazione passiva. (Sez. 5, n. 8738 del 2013).

3b. Il terzo motivo, accolto il primo, può considerarsi assorbito.

P.Q.M.

1. Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, assorbito il terzo.

2. Cassa con rinvio alla Commissione Tributaria regionale Campania, sez. Salerno, in diversa composizione anche per le spese.