Immigrati, ecco le carte: una toga allertava Lucano: “non parlare al telefono”.

Mimmo Lucano ha avuto molti amici al suo fianco, da quando è stato investito dall’indagine che l’ha portato prima agli arresti domiciliari e poi al divieto di risedere a Riace, nel Comune che ha trasformato in un simbolo planetario dell’accoglienza.

Ma uno di questi amici è stato più amico di altri, fornendogli sottobanco preziosi consigli su come togliersi dai guai. Erano consigli assai autorevoli, perché questo amico è un magistrato in servizio alla Corte d’appello di Catanzaro, ripetutamente intercettato dalla Guardia di finanza mentre parla con l’ex sindaco o gli manda messaggi e mail.

Il tema è sempre quello: l’indagine in corso da parte della Procura di Locri, quella terminata l’11 aprile scorso con il rinvio a giudizio di Lucano e di altre ventisei persone per associazione a delinquere, truffa, corruzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il giudice dà i suoi consigli, insulta gli avversari di Lucano, e soprattutto dà all’amico un avvertimento prezioso: «Non parlare al telefono». In pratica, lo avvisa che può essere intercettato.

Il giudice si chiama Emilio Sirianni, e ha rischiato di pagare caro l’aiuto a Lucano. La Procura di Locri, dopo essersi imbattuta nelle sue intercettazioni, ha deciso di aprire un’inchiesta. Prima un fascicolo esplorativo, poi, di fronte alla mole di elementi che emergevano, iscrivendo Sirianni nel registro degli indagati per favoreggiamento.

Al termine delle indagini preliminari, la Procura ha chiesto di archiviare l’indagine. Ma nel medesimo provvedimento gli inquirenti hanno parole pesanti per il collega: «Il contegno mantenuto – scrivono – è stato poco consono a una persona appartenente all’ordinamento giudiziario, la quale peraltro era consapevole di parlare con persona indagata»; e ricordano che «in svariate occasioni il dottor Sirianni ha allertato il Lucano a parlare di persona con lui evitando comunicazioni telefoniche».

«Permanente consiliori»: così il procuratore della Repubblica di Locri, Luigi D’Alessio, etichetta Sirianni nell’atto conclusivo dell’inchiesta. «Nel corso dell’indagine – scrive il procuratore – sono emersi costanti rapporti tra il principale indagato, Lucano Domenico, e Sirianni Emilio, magistrato in servizio presso la Corte d’appello di Catanzaro».

Dopo la prima informativa della Gdf sui rapporti tra i due, sono stati «delegati approfondimenti finalizzati a verificare se nel materiale in sequestro, in particolare negli strumenti informatici in uso al Lucano, vi fossero tracce ulteriori degli stretti rapporti con Sirianni». Era lo stesso magistrato, d’altronde, a sollecitare Lucano a cancellare le mail che si scambiava con lui.

È Sirianni a indicare a Lucano come rispondere alla Prefettura di Reggio, che ha sollevato una serie di dubbi sulla gestione dei progetti di accoglienza. Il sindaco manda al giudice le carte che riceve, lui gli spiega come difendersi, prepara per lui le risposte da inviare al Prefetto, si occupa persino delle sue conferenze stampa «organizzando in favore dello stesso una base di consenso popolare per sostenere la sua azione nell’ambito dell’accoglienza.

Nelle carte della Procura di Locri, il giudice Sirianni appare come una figura a metà tra il consulente di immagine e l’avvocato difensore. La stessa Procura appare assai dubbiosa che queste funzioni siano compatibili con quella di magistrato, ma non ritiene di essere davanti a un reato. «Dagli atti di indagine è emerso come anche nei casi in cui il Sirianni ha redatto controdeduzioni o note difensive in favore di Lucano, egli in alcun modo ha indicato o suggerito modalità che potessero ritenersi estranee alla versione difensiva o atte a inquinare lo scenario probatorio». Quanto agli epiteti «sicuramente sconvenienti» rivolti a personaggi pubblici, come il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri o l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti, il giudice li ha rivolti in privato: quindi non c’è diffamazione.

Di Gratteri, in particolare, il giudice Sirianni e Lucano si occupano nell’ottobre dello scorso anno, quando il procuratore di Catanzaro va in televisione e osa invitare a «leggere bene» le carte delle accuse all’ex sindaco: basta questo a scatenare i due.

«Esemplificativo del ruolo di “consiliori” assunto da Sirianni l’episodio in cui questi suggerisce a Lucano il tenore delle dichiarazioni da rendere alla stampa in occasione del commento esternato dal procuratore capo di Catanzaro in merito alla vicenda Riace. Sirianni dopo aver suggerito le risposte da dare alla stampa, raccomanda a Lucano di non far leggere a nessuno il contenuto della mail e di cancellarla».

I guai di Lucano, com’è noto, non sono finiti: è stata chiusa un’altra indagine per falso e truffa, altre sono in corso.

Continuerà ad avere al suo fianco, come «consiliori», un giudice? E il Csm non ha nulla da dire in proposito?

Fonte: ilgiornale.it

____//

Art. 326 del codice penale
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

 

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

_______________

cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 24 luglio 2007, n. 30148;

”     Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 30 luglio 2007, n. 30968;

”     Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 11 ottobre 2007, n. 37559;

”     Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 12 ottobre 2009, n. 39706.