Impiegati dello Stato – Trasferimenti. Assegnazione del pubblico dipendente ad una sede di servizio nella stessa Provincia o Regione in cui l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa.

(T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, sentenza 22 aprile 2016, n. 4717)

Il beneficio previsto dall’art. 42 bis, d.lg. n. 151 del 2001 consiste nella possibilità per il pubblico dipendente, con un figlio di età inferiore a tre anni, di chiedere l’assegnazione ad una sede di servizio nella stessa Provincia o Regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, ma non costituisce un diritto incondizionato del dipendente al ricorrere della particolare condizione familiare.

L’invocato art. 42 bis specifica, infatti, che il beneficio può essere concesso, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle Amministrazioni di provenienza e destinazione.

Dunque, il provvedimento di assegnazione temporanea è rimesso ad una valutazione discrezionale dell’Amministrazione ed è soggetto ad una duplice condizione: che nella sede di destinazione vi sia un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva – condizione, questa, imprescindibile, nel senso che in caso contrario, il beneficio non può essere concesso; che vi sia l’assenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione, con la conseguenza che, ancorché ricorra il requisito della vacanza e disponibilità del posto, il beneficio può essere negato in considerazione delle esigenze di servizio della struttura di provenienza e di quella di destinazione.

L’eventuale dissenso, tuttavia, deve essere motivato, il che evidenzia il quid di discrezionalità che connota la valutazione della seconda condizione.