Imposta di consumo sul gas metano – Azione del consumatore verso il fornitore per la ripetizione della quota di prezzo corrispondente al tributo.

Soggetto passivo dell’imposta di consumo per il gas metano è il fornitore, che trasla l’onere all’utente in virtù di un fenomeno meramente economico, sicché l’azione del consumatore verso il fornitore per la ripetizione della quota di prezzo corrispondente al tributo non è un’azione tributaria di rimborso, devoluta alla giurisdizione del giudice tributario, ma un’azione privatistica, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.

• In tema di imposta di consumo per il gas metano, la domanda di ripetizione proposta dal consumatore verso il fornitore per quanto indebitamente pagato a causa della mancata applicazione dell’aliquota ridotta per usi industriali può essere accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza all’autorità finanziaria e non da un momento anteriore, posto che il godimento del beneficio è subordinato alla dimostrazione della sussistenza dei presupposti da parte del contribuente e alla verifica dei medesimi da parte dell’autorità competente, ciò che riverbera i suoi effetti anche nel rapporto privatistico tra consumatore e fornitore.

• Con riferimento al primo principio, in tali termini già Cass. Sez. 3, Sentenza 16612/2008: con riguardo all’imposta di consumo sul gas metano, prevista dall’art. 10 del Dl 15/1977 (convertito in legge 102/1977) per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, soggetto passivo è il fornitore del prodotto, non il consumatore, il quale subisce la traslazione del relativo onere a titolo di maggiorazione del prezzo di vendita.

Pertanto, qualora il consumatore agisca nei confronti del fornitore, per far valere l’illegittimità di detta maggiorazione del prezzo ed ottenere il rimborso del corrispondente ammontare, non rileva l’indagine sulla legittimità della pretesa fiscale dell’amministrazione nei confronti del fornitore, incombendo al fornitore stesso l’onere, nel distinto rapporto con l’amministrazione finanziaria, di individuare i consumi assoggettati ad imposta e di segnalare quelli che ne sono esclusi per non essere ricompresi nella fattispecie impositiva.

• Con riguardo al secondo, si veda Cass. Sez. 5, Sentenza 23518/2008: in tema di imposte sul consumo del gas, il rimborso di quanto indebitamente pagato per la mancata applicazione del beneficio dell’aliquota ridotta sul gas metano utilizzato per usi industriali, previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 504/1995, come modificato dall’art. 12, comma 5, lett. c, della legge 488/1999, può essere accordato con effetti decorrenti dalla data di presentazione della relativa istanza e non da un momento anteriore, posto che, trattandosi di un’agevolazione tributaria, il godimento del beneficio è subordinato alla dimostrazione della sussistenza dei relativi presupposti da parte del soggetto interessato e la verifica dei medesimi da parte dell’autorità competente.