In materia di società: nessuna ripartizione di somme se non per utili realmente conseguiti (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Ordinanza 4 luglio 2018, n. 17489).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24696/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 4029/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 4029/2013, pronunciata in un giudizio promosso da (OMISSIS) nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), al fine di ottenere la declaratoria di condanna di quest’ultima alla corresponsione di una somma in favore del primo, socio nella misura del 25%, per gli utili pro quota maturati negli esercizi sociali relativi agli anni 2000 e 2002 e non distribuiti, oltre agli interessi legali, sulla base di una certificazione trasmessa dal legale rappresentante della societa’ stessa, in data 18 luglio 2002, e relativa ai redditi conseguiti dalla (OMISSIS) s.n.c. per gli anni dal 1999 al 2002, – ha riformato in parte la decisione di primo grado, che aveva solo parzialmente accolto la domanda del (OMISSIS), ed ha rigettato il gravame incidentale proposto dalla societa’ appellata.

In particolare, i giudici d’appello, sulla base della documentazione prodotta in primo grado, concernente non solo la certificazione rilasciata al (OMISSIS) e predisposta dall’amministratore della società, ma anche copia del bilancio relativo all’anno 1999, nel quale, oltre alle perdite relative a quell’esercizio, comparivano perdite relative agli esercizi precedenti, il cui importo non era stato contestato in primo grado dal socio, hanno confermato la legittimità dell’operato dell’organo gestorio della (OMISSIS) s.n.c. in ordine alla necessita’ di dover detrarre, dagli utili conseguiti nei due esercizi presi in esame, le perdite precedenti e successive, e l’accertamento in ordine al diritto di credito del socio pari ad Euro “7.818,19”, rilevando un errore materiale posto in essere dal giudice di primo grado (cosi’ accogliendo solo il terzo motivo di gravame principale).

Avverso tale pronuncia, propone ricorso per Cassazione, con tre motivi, (OMISSIS).

La società (OMISSIS) s.n.c. non resiste. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 8 T.U.I.R., e degli articoli 2214, 2219 e 2262 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché, con il secondo motivo, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di contestazione tra le parti, in relazione all’applicazione degli articoli 2709 e 2710 c.c., in combinato disposto con le norme di legge di cui al primo motivo, nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che le perdite relative agli anni antecedenti al 2000 avrebbero dovuto essere effettivamente riportate nella dichiarazione dei redditi presentata dalla società nel 2001 e relativa al periodo d’imposta 2000, ma che tale mancanza sarebbe, al più, una mera errata compilazione rilevante ai fini fiscali e non ai fini della decisione della presente controversia; infine, con il terzo motivo, il ricorrente censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento alla pretesa mancata contestazione, da parte del (OMISSIS), della sussistenza e dell’ammontare delle perdite pregresse, riportate in compensazioni degli utili successivamente conseguiti dalla società.

2. I primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Il codice civile, in relazione ai limiti alla distribuzione degli utili tra soci di una società in nome collettivo, all’articolo 2303 dispone che non possa farsi luogo ad alcuna ripartizione di somme se non per utili realmente conseguiti.

La disposizione predetta deve essere coordinata con quella, piu’ generale, di cui all’articolo 2262 c.c., dettata in tema di societa’ semplice, ma pacificamente applicabile anche ai tipi sociali piu’ strutturati, secondo la quale ciascun socio ha diritto, salvo patto contrario, di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto. In caso di perdite, si fa divieto di ripartire gli utili fino a che il capitale sociale non sia reintegrato ovvero ridotto in misura corrispondente.

Il senso della norma e’ chiaro. Infatti, in siffatta situazione, non potrebbe prospettarsi l’esistenza di utili in senso tecnico: l’eventuale distribuzione ai soci darebbe luogo ad un’inammissibile depauperamento del patrimonio della societa’, in definitiva cagionando un rimborso mascherato dei conferimenti.

Ne consegue che, in presenza di perdite pregresse, relative ai rendiconti precedenti, l’utile deve essere destinato a coprire il passivo determinatosi e solamente in caso di eccedenza puo’ essere distribuito ai soci.

Nessuna rilevanza sostitutiva assume, a riguardo, la dichiarazione dei redditi presentata dalla societa’.

Questa Corte, a tal proposito, ha avuto modo di affermare che “nelle societa’ di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili e’ subordinato, ai sensi dell’articolo 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non e’ surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della societa’” (Cass. n. 28806/2013).

La previsione della riportabilità delle perdite fiscali in dichiarazione dei redditi ha infatti la finalità di evitare che si possa verificare una tassazione non correlata ad alcuna produzione di reddito, non avendo, contra, rilevanza in materia di ripartizione degli utili tra i soci.

Ne consegue, dunque, che la sentenza gravata, la quale ha ritenuto decisiva e rilevante ai fini del giudizio la documentazione contabile della società, si palesa, sul punto, perfettamente conforme ai predetti principi di diritto.

3. Parimenti infondato e’ anche il terzo motivo di ricorso.

Ora, costituisce ormai ius receptum di questa Corte, il principio secondo cui “L’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. SSUU n. 8053/2014).

Per quel che concerne la nozione di “fatto storico”, inoltre, questa Corte ha altresi’ chiarito che “L’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non e’ inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive” (Cass. n. 14802/2017).

Ne consegue, pertanto, che l’asserita contestazione, da parte del (OMISSIS), della sussistenza e dell’ammontare delle perdite pregresse, riportate in compensazioni degli utili successivamente conseguiti dalla società, non può, a rigore, qualificarsi alla stregua di un fatto storico, principale o secondario, decisivo ai fini della risoluzione della controversia, presupponendo una valutazione, da parte del giudice di merito, del materiale probatorio, non denunciabile in sede di legittimità.

La Corte d’appello si e’ limitata a rilevare che dalla copia del bilancio relativo all’anno 1999 emergevano perdite relative agli esercizi precedenti per un ammontare di “Lire 224.351.242”, importo non specificatamente contestato dall’appellante.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non occorre procedere alla liquidazione delle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.