In relazione all’esercizio dei relativi poteri discrezionali è attribuito alla Prefettura il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di una autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità “di abusarne”, mentre l’art. 43 consente alla competente autorità – in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi – di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche – in alternativa – l’assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia.

(Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 26 settembre 2016, n. 3937)

…, omissis …

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 4233 del 2016, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Pa. Fo. Cu. (C.F. (omissis)), con domicilio eletto presso il signor Ca. Ma. in Roma, piazza (…);

contro

L’U.T.G. – Prefettura di Reggio Calabria ed il Ministero dell’Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 431/2016, resa tra le parti, concernente la revoca di un porto d’armi;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Reggio Calabria e del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l’avvocato An. Di Sa., su delega dell’avvocato Pa. Fo. Cu., e l’avvocato dello Stato Ma. Vi. Lu.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto e diritto

1. Con atto del 15 dicembre 2014, la Prefettura di Reggio Calabria ha disposto la revoca della licenza di porto d’armi, rilasciata all’appellante in data 30 aprile 2013.

2. Col ricorso di primo grado n. 6 del 2015 (proposto al TAR per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria), l’interessato ha impugnato l’atto del 15 dicembre 2015, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

3. Il TAR ha dapprima respinto una prima domanda cautelare formulata dall’interessato (con l’ordinanza n. 29 del 29 gennaio 2015) e poi ha accolto una ulteriore domanda cautelare, basata sul decreto del Giudice di Pace di Reggio Calabria del 22 giugno 2015 (con l’ordinanza n. 199 del 3 settembre 2015, che ha disposto il riesame della posizione dell’interessato).

4. Con l’ulteriore provvedimento n. 97497 del 15 ottobre 2015, la Prefettura ha ribadito le proprie determinazioni, poste a base del provvedimento del 15 dicembre 2014.

L’interessato, con motivi aggiunti, ha impugnato anche l’atto emesso il 15 ottobre 2015.

5. Il TAR, con la sentenza n. 431 del 2016, ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti (sulla base di una “unitaria trattazione della controversia”) ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio.

6. Con l’appello in esame, l’interessato ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado ed i motivi aggiunti siano accolti.

Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto che l’appello sia respinto.

Alla camera di consiglio del 30 agosto 2016, la causa è stata trattenuta per la definizione con sentenza del secondo grado del giudizio, a seguito della segnalazione alle parti, ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.

7. Dopo aver esposto le vicende che hanno condotto alla proposizione del gravame (v. pp. 1-8), l’appellante ha censurato le statuizioni con cui il TAR ha ritenuto legittimo “il giudizio prognostico in ordine alla non affidabilità per un corretto uso delle armi, compiutamente inalveato in ordine alle circostanze fattuali che hanno dato luogo al deferimento … in sede penale”.

Egli ha lamentato che:

– la motivazione della sentenza del TAR rappresenterebbe “un’automatica e testuale trasposizione” di altre sentenze, riguardanti altre situazioni di fatto;

– la Prefettura ed il TAR non avrebbero tenuto adeguatamente conto della sua attività di guardia particolare giurata;

– “la vicenda penale del 2008 e la relativa istruttoria in punto di inaffidabilità era stata compiuta dal medesimo TAR” con la sentenza n. 1956 del 2010, sicché l’atto impugnato con i motivi aggiunti avrebbe anche violato il principio del ne bis in idem;

– il provvedimento del 15 ottobre 2014 – nel ravvisare l’avvenuta commissione di una condotta tale da “determinare situazioni di pericolo per l’altrui incolumità” – non avrebbe tenuto adeguato conto del decreto del Giudice di Pace di Reggio Calabria, che ha disposto l’archiviazione del relativo procedimento penale;

– la sentenza di primo grado si porrebbe in contrasto con l’ordinanza cautelare, che aveva disposto il riesame della situazione;

– la Prefettura avrebbe comunque dovuto bilanciare gli interessi in conflitto, dando rilievo alla propria attività lavorativa, e sarebbe comunque incorsa nel travisamento dei fatti, non avendo attribuito rilevanza al medesimo decreto del Giudice di Pace di Reggio Calabria e alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero:

– la Prefettura avrebbe dovuto considerare che il procedimento penale n. 5303 del 2008 è ancora pendente presso il Tribunale di Reggio Calabria (perché il relativo decreto penale di condanna è stato oggetto di tempestiva opposizione) ed è comunque “destinato a trovare una definizione con prescrizione”, per la “risalente collocazione temporale dei fatti”;

– la Prefettura avrebbe erroneamente valutato la situazione venutasi a verificare con il signor -OMISSIS-., “querelante nel procedimento penale archiviato”, con il quale non vi sarebbe “alcuna tensione lavorativa”.

A pp. 15-16, l’appellante ha poi riproposto la domanda risarcitoria, già formulata in primo grado.

7. Ritiene la Sezione che le censure sopra sintetizzate – da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione – siano infondate e vadano respinte.

7.1. Il provvedimento impugnato col ricorso di primo grado ha fatto riferimento alla pendenza di un procedimento penale per la violazione degli articoli 594 e 612 c.p., a seguito della “denuncia” proposta dai signori -OMISSIS-. e -OMISSIS-., per i delitti di ingiuria e minaccia.

In sede di esecuzione dell’ordinanza cautelare del TAR n. 199 del 2015, la Prefettura ha emesso il provvedimento di data 15 ottobre 2015, il quale – nel ribadire la valutazione negativa sulla affidabilità dell’interessato – ha richiamato anche la vicenda che a suo tempo ha dato luogo alla condanna del Tribunale di Reggio Calabria.

7.2. Ciò posto, va in primo luogo respinta la censura secondo cui la sentenza di primo grado appellata si porrebbe posta in contrasto con l’ordinanza cautelare n. 199 del 2015.

Infatti, per la valutazione della correttezza delle statuizioni di una sentenza, è irrilevante il confronto con le statuizioni rese in precedenza dal TAR in sede cautelare.

7.3. Inoltre, va respinta la censura secondo cui la motivazione della impugnata sentenza rappresenterebbe “un’automatica e testuale trasposizione” di altre sentenze, riguardanti altre situazioni di fatto.

La impugnata sentenza del TAR ha infatti analiticamente tenuto conto dei fatti posti a base delle contestate determinazioni della Prefettura di Reggio Calabria.

Quanto al suo richiamo ai principi formulati dalla giurisprudenza in tema di revoche di licenze di porto d’armi, osserva la Sezione che ben può una sentenza riportare – per esteso o in sintesi – i precedenti giurisprudenziali da cui possano desumersi regulae iuris rilevanti nel giudizio: tale tecnica di stesura delle sentenze non solo è pienamente consentita, ma evidenzia come il collegio giudicante intenda valutare i fatti di causa sulla base di criteri uniformi e corrispondenti a quelli posti a base di sentenze rese in altri casi, sia pure caratterizzati da fatti diversi.

7.4. Vanno altresì respinte le censure secondo cui gli atti impugnati in primo grado non avrebbero tenuto adeguato conto della attività di guardia particolare giurata, svolta dall’appellante.

Infatti, l’Amministrazione ha esercitato i propri poteri discrezionali, pronunciandosi sulla rilevanza delle condotte per le quali è stata riscontrata la pendenza del giudizio penale, non potendo avere rilevanza ostativa – all’esercizio di tali poteri – l’attività di guardia particolare giurata (che, proprio perché caratterizzata dall’uso dell’arma, giustifica le valutazioni rigorose sull’affidabilità del titolare).

L’Amministrazione ha specificamente valutato gli interessi in conflitto, ritenendo motivatamente che devono prevalere quelli volti alla tutela della sicurezza pubblica, in considerazione della sostanziale inaffidabilità dell’interessato.

7.5. Risulta infondata anche la censura di violazione del principio del ne bis in idem e della mancata considerazione della precedente sentenza del TAR n. 1956 del 2010.

Infatti, tale sentenza ha annullato l’atto emesso il 27 ottobre 2008, con cui la Prefettura di Reggio Calabria aveva disposto la sospensione del decreto di nomina a guardia giurata ed il porto di pistola a tariffa ridotta, sospensione che si era basata su alcune vicende concernente il ritrovamento di armi presso l’abitazione del padre, nonché sulla ritenuta tenuità della condotta, anche per il suo ruolo marginale, con riferimento ai reati di ingiuria e minaccia, per le quali è stato emesso il decreto penale di condanna n. -OMISSIS-del 2009.

Invece, il provvedimento emesso in data 15 dicembre 2014 si è basato anche sulle risultanze di una denuncia-querela del 25 marzo 2014 (presentata dai signori-OMISSIS-. e -OMISSIS-.), da cui sono scaturite le indagini per violazione degli artt. 594 e 612 c.p.: si tratta dunque di fatti sopravvenuti rispetto a quelli a suo tempo valutati col provvedimento del 27 ottobre 2008, poi annullato in sede giurisdizionale con la sentenza n. 1956 del 2010.

Tale sentenza non ha precluso l’ulteriore giudizio di inaffidabilità, posto a base dell’atto del 15 dicembre 2014, il quale ha valutato i fatti oggetto della medesima denuncia-querela, congiuntamente a quelli che avevano condotto all’emanazione del decreto penale di condanna n. -OMISSIS-del 2009, oggetto di opposizione.

Il Prefetto – col successivo atto impugnato con i motivi aggiunti – ha effettuato inoltre una unitaria e ragionevole rivalutazione di tutte le risultanze procedimentali, valutando la “concatenazione di fatti” (caratterizzati da minacce e ingiurie), dai quali ha desunto una “personalità” dell’interessato “piuttosto irascibile”, con determinazione di una situazione di “forte tensione” col responsabile di un istituto di vigilanza

7.6. Quanto alle residue censure dell’appellante, vanno richiamati i principi più volte affermati da questo Consiglio di Stato, in ordine all’ambito dei poteri degli organi del Ministero dell’Interno di valutare la sussistenza della buona condotta e dell’affidabilità di chi sia titolare di una licenza di porto d’arma, ovvero svolga l’attività di guardia particolare giurata

Per comodità di lettura, va riportato il contenuto degli articoli 11, 39 e 43 del testo unico n. 773 del 1931.

L’art. 11 dispone che “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”.

L’art. 39 dispone che “Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”.

L’art. 43 dispone che “oltre a quanto è stabilito dall’art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.

Da tale quadro normativo, emerge che il legislatore ha individuato i casi in cui l’Autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati (ai sensi dell’art. 11, primo comma e terzo comma, prima parte, e dell’art. 43, primo comma, che impongono il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia ovvero il loro ritiro) e quelli in cui, invece, è titolare di poteri discrezionali (ai sensi dell’art. 11, secondo comma e terzo comma, seconda parte, e dell’art. 39 e 43, secondo comma).

In relazione all’esercizio dei relativi poteri discrezionali, l’art. 39 attribuisce alla Prefettura il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di una autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità “di abusarne”, mentre l’art. 43 consente alla competente autorità – in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi – di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche – in alternativa – l’assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia (non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato: Cons. Stato, Sez. III, 24 agosto 2016, n. 3687; Sez. III, 7 marzo 2016, n. 922; Sez. III, 1° agosto 2014, n. 4121; Sez. III, 12 giugno 2014, n. 2987).

7.8. Vanno pertanto respinte le censure secondo cui la Prefettura avrebbe incongruamente attribuito rilevanza a circostanze da considerare invece sostanzialmente insussistenti e comunque molto risalenti nel tempo, e non avrebbe attribuito rilevanza, con l’atto del 15 ottobre 2015, né al decreto di archiviazione, successivo alla proposizione della denuncia-querela, né al probabile esito del giudizio di opposizione al decreto penale, con una sentenza dichiarativa dell’estinzione dei reati per prescrizione.

La Prefettura ha ragionevolmente ritenuto che l’appellante abbia manifestato una “scarsa attitudine di autocontrollo e di ricorrere con facilità ad atteggiamenti minacciosi e arbitrari”, come si desume dalle circostanze poste a base del citato decreto penale di condanna e dalla denuncia-querela proposta il 25 marzo 2014.

Al riguardo, risulta dalla documentazione che i fatti posti a base del decreto penale di condanna hanno riguardato un episodio in cui l’interessato “inveiva contro … con frasi offensive, gli saltava addosso e al culmine della lite ritornava presso il suo furgone, prendeva la pistola e inseriva il colpo in canna, minacciandolo” (con le parole “stu pezzu i m…, se scindu u sparu”).

Quanto alla denuncia-querela del 25 marzo 2014, al di là delle posizioni contrapposte tra i denuncianti e l’appellante, dalle circostanze ivi esposte (pur valutate sulla base delle ripetute deduzioni del medesimo appellante), da essa si desume una obiettiva situazione di conflittualità e una condotta dell’interessato effettivamente incline a perdere il dovuto autocontrollo (da esigere da chi sia titolare di una licenza di porto d’arma).

Non rileva la precisazione sull’effettivo rapporto intercorrente tra l’istituto di vigilanza e il denunziante, poiché ciò che conta è il descritto comportamento, per il suo rilievo suscettibile di essere valutato dal Prefetto.

Al riguardo, ritiene la Sezione che è di per sé ragionevole – e comunque insindacabile nella sede della giurisdizione di legittimità – la scelta dell’Amministrazione di prevenire che la situazione possa degenerare (Sez. III, 10 agosto 2016, n. 3603), attribuendo comunque rilievo alla proposizione di minacce (Sez. III, 10 agosto 2016, n. 3515; Sez. III, 5 luglio 2016, n. 2990; Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1727 e n. 1703), pur se formulate tempo addietro (Sez. III, 6 settembre 2016, n. 3816; Sez. III, 18 maggio 2016, n. 2020).

8. Per le ragioni che precedono, l’appello nel suo complesso va respinto.

La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello n. 4233 del 2016.

Condanna l’appellante al pagamento di euro 1.500 (millecinquecento) per spese ed onorari del secondo grado del giudizio, in favore delle Amministrazioni appellate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016, con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti – Presidente, Estensore

Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere

Giulio Veltri – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere

Stefania Santoleri – Consigliere

Depositato in cancelleria il 26 settembre 2016.