In tema di reati Militari: applicabile la tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 20 giugno 2017, n. 30694).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente –

Dott. TARDIO Angela – Consigliere –

Dott. BONITO Francesco M. S. – Consigliere –

Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.D., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 8 novembre 2016 pronunciata dalla Corte militare di appello di Roma;

Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Stefano;

sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FLAMINI Luigi Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore Avv. ARMELLINI Alberto, che ha concluso per l’annullamento.

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte militare d’appello di Roma ha assolto C.D. dal reato di ubriachezza in servizio aggravata (art. 47 c.p.m.p., n. 2, art. 139 c.p.m.p., commi 1 e 2) dichiarando la non punibilità dello stesso per la particolare tenuità del fatto a norma dell’art. 131-bis c.p., così riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale militare di Roma in data 13 gennaio 2016 che aveva assolto l’imputato per insussistenza del fatto.

2. Ricorre C.D., a mezzo del difensore avv. Armellini Alberto, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge, in relazione all’art. 603 c.p.p. e all’art. 139 c.p.m.p., commi 1 e 2, censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha riformato la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto.

In particolare, la difesa si duole che la Corte d’appello abbia erroneamente proceduto, in accoglimento delle richieste Pubblico ministero, alla parziale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante l’escussione di testi, che non erano stati indicati nella lista testimoniale depositata nel corso del giudizio di primo grado, così sanando le decadenze in cui era incorsa la pubblica accusa, giungendo a ribaltare la sentenza di primo grado che aveva assolto l’imputato con formula piena, nonchè per l’errata applicazione della norma incriminatrice, essendo stato ritenuto l’imputato comandato in servizio, pur avendo il medesimo terminato le attività che gli erano state ordinate tanto che doveva essere ritenuto in stato di semplice reperibilità.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato.

La decisione impugnata ha riformato la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto pronunciata in primo grado, assolvendo l’imputato per non punibilità, così adottando una pronuncia sfavorevole poichè presuppone l’accertamento della sussistenza del fatto e l’attribuibilità all’imputato; da ciò deriva, tra l’altro, l’interesse all’impugnazione.

1.1. Va evidenziato, preliminarmente, che l’istituto della non punibilità per particolare tenuità, introdotto all’art. 131-bis c.p. dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, art. 1, è applicabile ai reati militari.

Si consideri, in proposito, che l’indicato decreto legislativo è stato emanato in attuazione della delega conferita con la L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 1, comma 1, lett. m), portante deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

L’art. 1 della citata legge delega, che ha attribuito al Governo la facoltà di adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle sanzionatorio penale, ha fatto riferimento alle sanzioni penali laddove sono stati fissati i “seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che le pene principali siano l’ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l’arresto domiciliare, la multa e l’ammenda (…)”.

La successiva lett. m) del medesimo art. 1, comma 1, della legge delega, che, come si è visto ha introdotto l’ulteriore principio e criterio direttivo per “escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni (…)”, non può che essere interpretata, in ottica sistematica, nel contesto dei restanti principi e criteri di delega e, in particolare, di quelli indicati alla citata alla lett. a), i quali si riferiscono alle sanzioni penali comuni di cui all’art. 18 c.p..

Si consideri, in proposito, che a mente dell’art. 23 c.p.m.p. “sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale è compresa, oltre le pene indicate nell’art. 18 c.p., comma 1, anche la reclusione militare”.

Ad avviso del Collegio, dunque, la Corte militare d’appello poteva fare applicazione dell’istituto della non punibilità dell’imputato per la particolare tenuità del fatto a norma dell’art. 131-bis c.p., essendo tale istituto riferito alle pene detentive e pecuniarie comuni e alla reclusione militare.

2. Il primo motivo di ricorso, nella parte in cui censura la disposta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, è del tutto infondato poichè la Corte militare di appello ha esercitato i poteri alla stessa attribuiti dall’art. 603 c.p.p., comma 1, in presenza dell’appello del Procuratore generale che lamentava la mancata valorizzazione da parte del giudice di primo grado delle specifiche caratteristiche della condotta dell’imputato, evincibili solo per mezzo dell’assunzione degli indicati mezzi di prova (in questo senso Sez. 3, Sentenza n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657 che ha stabilito che “in tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, nell’ipotesi di cui all’art. 603 c.p.p., comma 1, la riassunzione di prove già acquisite o l’assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, mentre, nel caso previsto dal comma 2, il giudice è tenuto a disporre l’ammissione delle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado negli stessi termini di cui all’art. 495 c.p.p., con il solo limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti”).

3. Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, infondato.

L’art. 139 c.p.m.p. stabilisce che “il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere stato comandato per il servizio, è colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Se il fatto è commesso dal comandante del reparto o da un militare preposto al servizio o capo di posto, la pena è della reclusione militare fino a un anno. Le stesse disposizioni si applicano, quando la capacità di prestare il servizio sia esclusa o menomata dall’azione di sostanze stupefacenti”.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che “il reato di ubriachezza in un militare – il cui obiettivo è di assicurare il regolare svolgimento di un determinato servizio cui il militare sia stato specificamente preposto – è integrato quando il militare medesimo, impegnato in un ben individuato servizio o comunque comandato al suo espletamento, venga colto in stato di ubriachezza volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo” (Sez. 1, Sentenza n. 3343 del 13/12/2011 dep. 2012, Pretagostini, Rv. 251840).

Con accertamento in fatto, coerentemente e logicamente motivato e perciò insuscettibile di censura in sede di legittimità, il giudice di merito ha affermato che il ricorrente si trovava in servizio, poichè comandato quale sottufficiale di giornata, al momento in cui, trovandosi nella condizione di “reperibilità”, è stato colto dalla polizia giudiziaria in stato di ubriachezza derivante dall’uso di sostanze stupefacenti.

Ad avviso del Collegio è priva di fondamento la censura secondo la quale la fattispecie incriminatrice richiederebbe che lo stato di ubriachezza sia accertato mentre il militare è addetto a uno specifico servizio, poichè rientra nel concetto di servizio anche la generica consegna per posizione di “reperibilità”, condizione in cui il reparto fa pieno affidamento sul militare il quale resta a disposizione, pur non essendo tenuto a permanere in uno specifico luogo, essendo tenuto a fare rientro in caserma entro un’ora.

Trattandosi di fattispecie destinata a tutelare il regolare andamento delle attività militari, non può essere posto in dubbio che lo stato di alterazione per ubriachezza sia in grado di influire negativamente anche se è accertato mentre il militare si trova comandato in posizione di “reperibilità” con un tempo di approntamento incompatibile con l’adempimento dei propri doveri.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017.