Incidente stradale: l’investimento del proprio cane (cd affezione) non rientra nella risarcibilità quale danno patrimoniale (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 23 ottobre 2018, n. 26770).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22301/2017 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato RANIERI RODA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELLO CECCHETTI;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, C.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 505/2017 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 03/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che, con sentenza resa in data 3/3/2017, il Tribunale di Lucca, in accoglimento dell’appello proposto da Assicurazioni Generali s.p.a., e in riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato (ridimensionandolo) l’importo riconosciuto dal giudice di primo grado in favore di B.S. per il risarcimento dei danni dallo stesso subiti a seguito dell’investimento stradale del proprio cane, provocato dall’autovettura condotta da C.O., proprietaria dell’autoveicolo assicurato da Assicurazioni Generali s.p.a.;

che, nel liquidare il ridetto risarcimento, il giudice d’appello ha rilevato come l’originario attore non avesse fornito alcuna prova dell’avvenuto investimento dello stesso B. in occasione del sinistro dedotto in giudizio, essendo rimasta dimostrata la circostanza del solo investimento del relativo cane;

che, pertanto l’unico danno risarcibile in favore dell’originario attore doveva identificarsi nel costo per le cure del cane, attesa, sotto altro profilo, l’irrisarcibilità del danno non patrimoniale rivendicato dal B. in relazione alla circostanza dell’avvenuto ferimento del suo animale di affezione;

che, avverso la sentenza d’appello, B.S. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi di impugnazione;

che nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380 bis, le parti non hanno presentato memoria;

considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere il giudice a quo erroneamente trascurato di considerare il decisivo significato probatorio del referto di pronto soccorso e della certificazione medica radiologica prodotti in giudizio, pervenendo in modo illogico e contraddittorio all’accertamento negativo dell’avvenuto investimento dello stesso B. in occasione del sinistro stradale dedotto in giudizio;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

che, secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

che, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede, avendo peraltro il ricorrente trascurato di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisività della mancata considerazione, da parte del giudice a quo, delle occorrenze di fatto asseritamente dallo stesso trascurate (ove così eventualmente interpretabili), e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 12 preleggi, nonchè dell’art. 113 c.p.c., comma 1, art. 116 c.p.c., comma 1, artt. 61 e 62 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere il giudice d’appello erroneamente governato il significato probatorio delle fonti di prova complessivamente acquisite nel corso del giudizio, travisando integralmente il contenuto delle stesse e pervenendo alla contraddittoria conclusione della mancata prova dell’investimento della persona del B. in occasione del sinistro oggetto di causa;

che, con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 111 Cost., e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5), per avere la corte territoriale dettato una motivazione perplessa, contraddittoria e complessivamente incongrua in relazione alla circostanza di fatto relativa all’avvenuto investimento del B. in occasione del sinistro stradale dedotto in giudizio;

che entrambi i motivi sono inammissibili;

che, con i motivi in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecie astratte recate dalle norme di legge richiamate allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente il B. nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;

che si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

che, ciò posto, i motivi d’impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

che, allo stesso modo, sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., è appena il caso di rilevare come, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime) (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640193 – 01);

che, peraltro, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 – 01);

che, nella specie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), – ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte del giudice a quo, di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5) – si è limitato a denunciare un (pretesa) cattivo esercizio, da parte del tribunale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità;

che, con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2 e 13 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale erroneamente negato la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dal ferimento dell’animale di affezione, trattandosi di conseguenze dannose di ordine non patrimoniale legittimamente risarcibili sulla base delle norme di legge richiamate;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, varrà evidenziare come, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

che, in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all’art. 360 bis c.p.c., n. 1, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 – 02);

che, nel caso di specie, il giudice a quo ha negato la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dal ferimento dell’animale di affezione uniformandosi all’orientamento già fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale non è riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata, non potendo essere sufficiente, a tal fine, la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla perdita della “qualità della vita” (Sez. 3, Sentenza n. 14846 del 27/06/2007, Rv. 597917 – 01);

che, rispetto a tale arresto della giurisprudenza di legittimità, l’odierno ricorrente ha sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali di merito non adeguatamente argomentati, o di fonti normative da ritenersi non decisive o pertinenti;

che, peraltro, l’eventuale (e invocata) rimeditazione del tema del danno patrimoniale da lesione dell’animale di affezione non risulta adeguatamente prospettata, in questa sede, in relazione alla (meno grave) ipotesi del suo ferimento (rispetto all’occorrenza dell’uccisione), vieppiù con specifico riguardo all’indicato pregiudizio delle ragioni non patrimoniali della persona danneggiata, apprezzabili sul piano dei valori e degli interessi di rilievo costituzionale concretamente compromessi;

che, pertanto, sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

che non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede;

che, viceversa, dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018.