Incidenti ad auto parcheggiata: chi paga per i danni?

Non solo mentre si è in movimento, i sinistri stradali possono avvenire anche ad auto ferma: lo dimostrano i casi non affatto infrequenti in cui il danneggiamento alla vettura si realizza quando questa è ferma, magari parcheggiata a bordo strada.

Numerose sono le ipotesi in cui l’autovettura ferma potrebbe esse danneggiata o danneggiare: nel primo caso basti pensare all’utente della strada distratto che, nel procedere lungo la carreggiata, si stringe troppo con il proprio veicolo arrivando colpire le autovetture ferme, oppure a chi con una manovra brusca, magari per evitare un ostacolo sulla strada, vira verso le macchine parcheggiate danneggiandole.

Oppure, nel secondo caso, quando i veicoli sono posizionati in modo da ingombrare la carreggiata poiché mal parcheggiati, magari dopo una curva, rendendo difficoltoso notare l’ostacolo ed evitare un impatto.

La questione maggiormente controversa sul tema è da sempre stata legata alla possibilità che in questi casi possa o meno intervenire l’RC Auto, trattandosi di fatto di sinistri in cui è coinvolto un mezzo non in movimento, che “non circola”.

Le Sezioni Unite di Cassazione si sono espresse a favore dell’operatività della polizza assicurativa con la sentenza n. 8620/2015 affermando che ai fini della responsabilità ex art. 2054 c.c., nell’ampio concetto di circolazione deve ricomprendersi anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade.

La pericolosità della circolazione stradale, evidenzia il Collegio, si realizza anche in occasione di fermate o soste, poichè sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone, in quanto i mezzi, seppur fermi, ostacolano o alterano il movimento degli altri, ingombrando necessariamente la sede stradale con la conseguenza che anche in tali contingenze non possono il conducente e il proprietario ritenersi esonerati dall’obbligo di assicurare l’incolumità dei terzi.

Ne consegue, conclude la Corte, che per l’operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo.

Nuovamente interrogata sul tema, la Suprema Corte, terza sezione civile, sentenza n. 24662/2015 ha ribadito il principio, richiamando precedenti il cui danno causato dalla circolazione è stato ritenuto quello causato dall’apertura o chiusura d’uno sportello d’un veicolo fermo (Sez. 3, Sentenza n. 18618 del 21/09/2005), ovvero dal ribaltamento del cassone di carico d’un camion (Sez. 3, Sentenza n. 8305 del 31/03/2008), aggiungendo alla lista anche quanto accaduto nel caso di specie analizzato (danno derivato dal movimento d’un braccio meccanico montato su un autocarro).

Nel silenzio totale della legge, spiega la Corte, non può ammettersi che per “movimento del veicolo” debba intendersi solo quello orizzontale dell’intero veicolo. Dal punto di vista della fisica è “movimento” sia lo spostamento del mezzo nel suo complesso, sia lo spostamento delle sue parti.

Ciò significa che il danno all’assicurazione può essere richiesto anche se l’auto è ferma, parcheggiata ad esempio su strada, posizione che è collegata al fatto dell sua stessa circolazione.

Come spesso accade, tuttavia, quando si ritorna alla propria auto e la si ritrova danneggiata, il problema principale è riuscire a risalire al danneggiante che, probabilmente, si è dato alla fuga.

Il Tribunale di Napoli, nella sentenza n. 329/2016, ha evidenziato che in caso di auto danneggiata o rigata mentre si trovava correttamente parcheggiata, fondamentale è conoscere la targa del veicolo che ha causato il sinistro.

In tal senso va valorizzata la figura del “testimone” presente al momento del sinistro e che potrebbe attivarsi segnalando il numero di targa: in tal modo è facile risalire all’intestatario dell’auto con una semplice visura al PRA.

Il testimone dovrà poi intervenire in udienza per confermare, con le responsabilità previste dalla legge in caso di falsa testimonianza, quanto ha visto, ossia tutti i dettagli riguardanti l’incidente (dove si trovata, la dinamica, ecc.) e di aver preso correttamente il numero di targa

Ma attenzione, il teste dovrà testimoniare anche sul posizionamento della vettura ferma danneggiata, ad esempio sulla regolarità o meno del parcheggio dell’auto: vi è dunque la possibilità che possa scattare la presunzione di pari responsabilità se l’auto era, ad esempio, troppo sporgente verso la strada o in una posizione pericolosa per le altre auto, ad esempio dopo una curva.

Infine, per il risarcimento dovrà essere dimostrato non solo il danno, ma anche le spese sostenute: fondamentale, quindi, produrre tutte le fatture del carrozziere attestanti le riparazioni effettuate o presentare il preventivo circa le somme necessarie per eseguirle.

1 thought on “Incidenti ad auto parcheggiata: chi paga per i danni?”

  1. molto interessante questo articolo…anche a me è successo un problema del genere e mi sono rivolta ad un’associazione di consumatori che gratuitamente mi ha dato assistenza legale e mi ha fatto ottenere il risarcimento del danno si chiama rimborsosicuro.it

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