Infortunistica stradale: la tutela del trasportato.

Nel caso in cui il danneggiato da un sinistro stradale sia un trasportato, la giurisprudenza, con voce pressoché unanime, ha ritenuto come la previsione di cui all’art. 2054 del codice civile enunci una regola di carattere generale applicabile per tutti quei soggetti che ricevano danni in conseguenza di un sinistro stradale e ciò a prescindere dalla considerazione che il trasporto avvenga su base contrattuale o meno. 

Tale disposizione enuncia infatti, in ciascuno dei due commi, che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che in conseguenza della circolazione  ricevano danni e quindi, anche ai trasportati quale che sia il titolo del trasporto.

Sarà perciò possibile invocare i primi due commi della disposizione per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo commaper far valere quella solidale del proprietario al quale è data possibilità di liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà oppure che il conducente ha fatto il possibile per evitare il danno.

In conseguenza di tutto ciò il trasportato potrà invocare tanto la presunzione di responsabilità extracontrattuale nei confronti del conducente quanto il terzo comma per far valere la responsabilità solidale del proprietario.

L’art. 141 CdA (codice delle assicurazioni private) tuttavia prevede che, salva l’ipotesi di caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato debba essere risarcito dall’impresa di assicurazioni su cui viaggiava nel momento dell’evento dannoso, prescindendo così da accertamenti di responsabilità in merito entro il massimale di polizza imposto per legge.

Nel caso in cui vi siano più trasportati questi saranno risarciti secondo quanto previsto dall’art. 140 CdA in maniera proporzionalmente ridotta fino a concorrenza delle somme assicurate.

Per ottenere il risarcimento del danno il terzo trasportato potrà promuovere nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava la procedura di risarcimento ex art. 148 CdA nei termini di cui all’art. 145 CdA, fermo rimanendo il diritto dell’impresa del responsabile civile, che deve essere notiziata della procedura risarcitoria ed alla quale è data facoltà di intervenire nel giudizio per estromettere l’impresa assicuratrice del veicolo sul quale si trovava il soggetto trasportato riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.

I rapporti tra l’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale si trovava il trasportato  e quella del responsabile civile e l’azione di rivalsa sono poidisciplinate all’art. 150 CdA . Vediamo adesso come si agisce per ottenere ristoro per i danni subiti in seguito a sinistro stradale, gli obblighi che fanno capo al proprietario del veicolo nonché a trasportato, proprietario e conducente.

L’art. 143 CdA pone l’obbligo di denuncia alla propria assicurazione  in capo ai conducenti o ai proprietari di veicoli a motore rimasti coinvolti in un sinistro; il mancato adempimento di tale obbligo a stretto rigore normativo, stante il richiamo all’art. 1915 c.c., dovrebbe comportare la perdita del diritto alla copertura assicurativa. Di fatto la giurisprudenza ha teso a mitigare tale rigore normativo ritenendo che a fronte di una simile omissione l’assicuratore possa ridurre l’indennità. 

Le condizioni che legittimano un’eventuale azione giudiziale di risarcimento danni sono dettate analiticamente all’art. 145 CdA, che distingue al suo interno l’azione promossa nei confronti della impresa di assicurazione del danneggiante ex art. 148 CdA  da quella promossa con procedura di indennizzo diretto ex art. 149 CdA. 

Minimo comune denominatore è rappresentato dalla necessità del rispetto dei termini di 60 giorni nel caso di danni a cose e di 90 giorni nel caso di lesioni personali qualora si voglia intraprendere un’azione giudiziale volta ad ottenere la tutela risarcitoria invocata e che non ha avuto seguito nella fase stragiudiziale. 

Tali termini decorrono dall’inoltro della raccomandata con avviso di ricevimento alla compagnia tenuta al risarcimento danni.

A cura dell’Avv. Antonio MEZZOMO