Inquinamento acustico: limitazioni all’orario di apertura degli esercizi commerciali.

(TAR, Veneto-Venezia, sez. III, sentenza 02.04.2009, n. 1071)

In materia di inquinamento acustico proveniente da un esercizio commerciale, la recente sentenza che si annota – T.A.R. Veneto, Sez. III, 2 aprile 2009, n. 1071 – si presenta di notevole interesse, perché relativa ad una situazione di fatto sempre più diffusa in numerose città: pubblici esercizi finalizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, collocati nel pieno centro cittadino e con orario serale di chiusura fissato ben oltre la mezzanotte, con la conseguenza che i numerosi avventori che affollano l’esercizio, e che stazionano all’esterno dello stesso, provocano una situazione di schiamazzi e rumorosità diffusa, tale da pregiudicare il riposo delle persone che abitano nelle immediate vicinanze.

Nel caso specifico, l’Amministrazione comunale – a seguito delle denunce di numerosi residenti e di accertamenti effettuati in loco, per il tramite della Polizia Municipale – aveva inteso porre un limite a tale situazione di grave disturbo, adottando un provvedimento ad hoc che aveva limitato alle ore 24.00 l’orario di chiusura di un determinato locale.

Sul ricorso presentato dal gestore, articolato su diversi profili di censura, il Giudice amministrativo per il Veneto ha dichiarato la piena legittimità dell’operato del Comune, effettuando una ponderazione del pubblico interesse alla quiete, al riposo notturno e, quindi, alla salute dei cittadini, rispetto agli altri contrapposti interessi in causa.

La pronuncia in esame merita di essere esaminata sotto almeno tre diversi profili:

A) Sotto un primo aspetto, e in via generale, va detto che, in materia di inquinamento sonoro proveniente da un locale pubblico, l’esperienza comune e la ragionevolezza consentono d’individuare – senza alcuna necessità di procedere a verifiche delle soglie sonore di disturbo – una precisa relazione tra i flussi di potenziali disturbatori ed i pubblici esercizi, quale luogo d’incontro, di ristoro e di acquisto di cibi e bevande. Così, la previsione che, anticipando la chiusura del locale, nella zona in questione il fenomeno pregiudizievole dovrebbe ridursi in maniera cospicua, si presenta abbastanza ragionevole da giustificare l’emissione del relativo provvedimento amministrativo da parte dell’Autorità comunale.

Di qui, in un’ottica di equo contemperamento dei contrapposti interessi, la decisione di ridurre l’orario di apertura di un esercizio pubblico costituisce una misura utile, benché non risolutiva, mentre il sacrificio imposto al gestore appare adeguato e proporzionato agli interessi generali che si vogliono tutelare (salute e sicurezza delle persone), e che devono ritenersi comunque prevalenti su quelli d’impresa o su quelli degli avventori, tenuti a rispettare elementari regole di convivenza civile.

In particolare, con riguardo all’interesse economico dei gestori, la giurisprudenza aveva già precisato, in altre occasioni, la piena legittimità di un provvedimento sindacale che – nella determinazione degli orari degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande – aveva optato per dei criteri riduttivi dell’orario di chiusura, al fine di assicurare, all’esterno come all’interno dei locali, il rispetto della normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico: lo scopo, infatti, è di tutelare in via primaria la quiete pubblica, come espressione del diritto alla salute psicofisica che, come tale, prevale certamente sugli interessi puramente economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un’attività di cui essi soli percepiscono i proventi, e riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi (T.A.R. Veneto, sez. III, 20 novembre 2007, n. 3708, in “Foro amm. TAR”, 2007, 11, p. 3416).

Quanto alla ratio di tali provvedimenti, essa – come detto – è indubbiamente «quella di tutelare il riposo delle persone e la quiete pubblica in presenza di locali pubblici che, nell’esercizio della loro attività e, quindi, in relazione ai comportamenti della clientela che frequenta gli stessi, arrechino un forte disagio agli abitanti della zona» (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 24 maggio 2006, n. 1264, in “Foro amm. TAR” 2006, 5, p. 1596).

B) Sotto altro aspetto, va poi evidenziato che il provvedimento del Comune che riduce l’orario di apertura di un esercizio commerciale, per limitare l’inquinamento acustico proveniente dallo stesso, non presenta un contenuto di carattere sanzionatorio, ma – come già accennato – è volto alla tutela della quiete e della salute pubblica, ragion per cui è del tutto inconferente stabilire se il gestore abbia operato o meno nel rispetto degli obblighi prescritti dalle disposizioni vigenti: l’unico profilo che rileva, infatti, è verificare se la riduzione d’orario possa ragionevolmente comportare un significativo e persistente beneficio per la quiete pubblica, in misura tale da essere prevalente rispetto al sacrificio richiesto al privato gestore del locale.

Lo stesso T.A.R., del resto, con una pronuncia di un paio d’anni or sono, aveva già avuto modo di precisare che «Il provvedimento comunale che dispone la riduzione dell’orario notturno di un pubblico esercizio, operante nell’area in cui si verificano rumorosi assembramenti, costituisce uno strumento adeguato per rimuovere il pregiudizio per la quiete pubblica, una volta che sia stato stabilito un nesso causale tra gli assembramenti medesimi ed il locale, a prescindere da qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva da parte del gestore, e dalla riconducibilità degli stessi al pubblico esercizio per tale, ovvero alle aree pubbliche limitrofe» (T.A.R. Veneto, sez. III, 22 maggio 2007, n. 1582, in “Foro amm. TAR”, 2007, 5, p. 1544).

C) Da ultimo, la sentenza che si annota ha tenuto a sottolineare che la normativa in materia – ossia i richiamati artt. 4 e 5 della L.R. Veneto 14 settembre 1994 n. 40, applicata dal T.A.R. ratione temporis, ed ora sostituita dalla vigente L.R. 21 settembre 2007, n. 29, recante la “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” – non prevedeva, quali presupposti per l’emanazione dei provvedimenti di limitazione degli orari degli esercizi pubblici né l’urgenza, né la contingibilità, in quanto si trattava di norme attributive di poteri al Sindaco, in via generale, per fare fronte in modo ordinario a situazioni in grado di incidere sulla quiete pubblica al fine di tutelare il predetto bene.

A prescindere, poi, dai particolari poteri attributi ai sindaci dalla legge regionale veneta, in giurisprudenza era già stato sentenziato che il sindaco è titolare sia di un potere generale di ordinanza da esercitare, quale ufficiale del Governo, qualora sorga la necessità di provvedimenti contingibili e urgenti, anche, tra l’altro, in materia di “sanità ed igiene”, “al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini” (cfr., ora, l’art. 54, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), sia di poteri speciali in materia di inquinamento acustico, come, ad esempio, il potere, attribuito dal comma 3 del cit. D.Lgs. n. 267 del 2000), di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio “in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 26 giugno 2002, n. 5904, in “Comuni Italia” 2002, p. 1188).

Se questi, dunque, sono i principi normalmente fatti propri dalla giurisprudenza amministrativa in materia, la pronuncia che si annota appare senz’altro congruamente motivata e condivisibile, a tutela di quel diritto fondamentale rappresentato dalla salute psicofisica dei cittadini.

T.A.R.

Veneto – Venezia

Sezione III

Sentenza 2 aprile 2009, n. 1071

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione,

con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente
Elvio Antonelli Consigliere
Marina Perrelli Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 786/97, proposto da V. s.n.c. di V. D. e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P. B. e L. S., con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924, n. 1054;

CONTRO

Il Comune di V., in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti A. R., G.R. C., C. B. e R. M., con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924, n. 1054;

e con l’intervento ad opponendum

di U. T., C. S., F. G., L. B., G. P., R. M. e N. O. N., rappresentati e difesi dall’avv. to A. B., con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Venezia, p.le Roma n. 461;

di F. O., L. B., F. G. e N. O. N., rappresentati e difesi dagli avv. ti E. C. e M. O., con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, Dorsoduro 1056

PER L’ANNULLAMENTO

dell’ordinanza n. 117, emessa dal Sindaco di V. il 13 febbraio 1997 e notificata il successivo 17 febbraio, con la quale si ordina la chiusura anticipata alle ore 24.00 dell’esercizio commerciale denominato W. a far data dal settimo giorno successivo alla notifica, in forza dell’art. 5 della legge regionale n. 40/1994.

Visto il ricorso, notificato l’8 marzo 1997 e depositato presso la Segreteria il 11 marzo 1997, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di V., depositato il 17 marzo 1997;

Visti gli atti di intervento ad opponendum, depositati il 18 e 19 marzo 1997;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Vista l’ordinanza n. 432 del 19 marzo 1997 con la quale è stata accolta l’istanza di sospensiva;

Vista l’ordinanza n. 1536 del 30 luglio 1997 con la quale il Consiglio di Stato ha confermato l’ordinanza emessa dal T.A.R.;

Uditi nella pubblica udienza del 12 febbraio 2009 – relatore il Referendario Marina Perrelli – i procuratori delle parti presenti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

A. La società ricorrente gestisce un locale denominato W., sito in V., largo S. Nazzaro n. 2., in forza della licenza n. 8237, rilasciata l’8 marzo 1993 e della autorizzazione n. 62713 del 31 luglio 1993 relativa al funzionamento di un apparecchio radio con mangianastri.

B. Il 16 gennaio 1997 la società ricorrente riceveva dal Comune di V. – settore commercio ed attività economiche –, la comunicazione dell’avvio del procedimento volto alla limitazione alle ore 24.00 dell’orario di chiusura del locale.

C. Il 17 febbraio 1997 veniva, quindi, notificata alla società ricorrente l’ordinanza sindacale impugnata con la quale, nonostante le osservazioni presentate a mezzo delle memorie difensive, veniva disposta la chiusura del locale “non oltre le ore 24.00 a far data dal 7° giorno successivo alla notifica del presente provvedimento”.

D. La società ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento con quattro articolati motivi:

1) Violazione dell’art. 5 della legge regionale del Veneto n. 40/1994. Ai sensi della citata disposizione “le limitazioni agli orari possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti, dal Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, o comunque di interesse pubblico senza applicare le procedure di cui al comma 1 dell’art. 2”. Secondo la prospettazione della società ricorrente, ne discende che tale tipo di provvedimenti presuppone i requisiti della contingibilità e dell’urgenza, cioè dell’imprevedibilità, della temporaneità, dell’accidentalità della situazione che si intende fronteggiare, requisiti tutti assenti nella fattispecie in esame. Infatti, da un lato, gli accertamenti della Polizia Municipale, richiamati nell’ordinanza sindacale gravata, sono relativi ad un arco di tempo che va dal 12 maggio 1996 al 23 novembre 1996, dimostrando in tal modo l’insussistenza del requisito dell’urgenza, dall’altro lato, l’ordine di chiusura anticipata è volto a fronteggiare il vociare e gli schiamazzi di qualche avventore, cioè una situazione che non determina alcun pericolo per la incolumità o per la sicurezza pubblica, evidenziando l’assenza anche della contingibilità. La società ricorrente ha, infine, evidenziato la presenza nella zona universitaria ove è ubicato il locale di ulteriori fonti di disturbo per la quiete pubblica, rappresentate sia dagli avventori degli altri locali che si trovano ad un raggio di distanza di circa cinquanta metri, sia dai frequentatori della Parrocchia di San Nazzaro, attiva nell’organizzazione di raduni, conferenze e incontri anche serali.

2) Eccesso di potere per falsità dei presupposti, per carenza di istruttoria, illogicità e manifesta irragionevolezza del provvedimento. Gli accertamenti posti a fondamento dell’ordinanza gravata sono stati svolti nel corso di sei serate nel periodo dal 12 maggio 1996 al 22 novembre 1996 e solo in due delle dette occasioni sono state trovate persone che parlavano a voce alta all’esterno del locale gestito dalla società ricorrente, mentre nelle restanti occasioni non sono state accertate situazioni di disturbo provenienti dal bar W..

Ne discende, secondo la prospettazione della società ricorrente, l’illegittimità del provvedimento gravato in quanto basato su fatti non direttamente imputabili all’attività gestita dalla V. s.n.c., e, comunque, assolutamente sporadici, tali da far risaltare l’ingiustificatezza e la assoluta mancanza di proporzionalità tra la limitazione oraria imposta e le circostanze che l’hanno determinata.

3) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di presupposti, nonché per insufficienza della motivazione.

Dalla predetta narrativa emerge che il provvedimento impugnato è stato adottato sulla scorta di accertamenti inadeguati, senza il previo riscontro di reali situazioni di rumorosità e della effettiva imputabilità delle stesse alla società ricorrente.

4) Violazione di legge ex art. 5 della legge regionale n. 40/1994; eccesso di potere per travisamento dei fatti, per falsità dei presupposti e per disparità di trattamento; sviamento di potere.

L’ordinanza sindacale gravata, pur essendo stata formalmente emanata in applicazione dell’art. 5 della legge regionale n. 40/1994, ha in realtà natura sanzionatoria, come emerge dalla comunicazione di avvio del procedimento laddove si dice che “la riduzione alle ore 24 dell’orario di apertura del pubblico esercizio” deriva dal fatto che è” fonte ed occasione, assieme ad altri bar della zona, di notevole disturbo della quiete pubblica”.

E. Il Comune di V., costituitosi in giudizio, ha concluso per la reiezione della domanda di annullamento, in considerazione della legittimità del provvedimento gravato, adottato nel rispetto delle disposizioni della legge n. 241/1990 e della legge regionale n. 40/1994 e finalizzato a porre rimedio al grave disturbo alla quiete pubblica causato dagli avventori del pubblico esercizio gestito dalla società ricorrente sia mediante urla e schiamazzi protratti sino a tarda notte, sia mediante l’intralcio alla viabilità.

All’udienza del 12 febbraio 2009 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene di non potere dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, come richiesto dall’Amministrazione resistente, a seguito dell’emanazione dell’ordinanza sindacale n. 26 del 16 marzo 2006 poiché la stessa dispone la chiusura anticipata alle ore 24 per i soli giorni di venerdì e sabato, mentre l’ordinanza n. 117, gravata con l’odierno ricorso, ordina la chiusura del locale gestito dalla ricorrente entro le ore 24 per tutti i giorni della settimana. Né l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse consegue all’emissione dal 1997 al 2002 di una serie di autorizzazioni alla ditta ricorrente aventi ad oggetto la modifica dell’orario di apertura prescelto giacché si tratta di provvedimenti temporanei relativi a periodi individuati che non fanno venire meno l’ordine di chiusura entro le ore 24 impartito con l’ordinanza n. 117 oggetto di impugnativa.

2. Il Collegio ritiene il ricorso infondato e da respingere per le seguenti ragioni.

3. Con il provvedimento impugnato il Sindaco di V. ordinava, in forza dell’art. 5 della legge regionale n. 40/1990, la chiusura dei detti esercizi non oltre le ore 24 a far data dal settimo giorno successivo alla notifica.

3.1. A fondamento dell’ordinanza impugnata, vi sono gli esposti pervenuti nel corso dell’anno 1996 da parte di cittadini residenti, costituitisi in comitati per la tutela del Centro Storico e del quartiere Veronetta, con i quali venivano denunciate situazioni di grave disturbo alla quiete pubblica quale conseguenza della presenza e dell’attività dei pubblici esercizi denominati bar W., bar A. e bar A.C., nonché delle risultanze delle verifiche eseguite dalla Polizia Municipale nel periodo compreso dal maggio 1996 al novembre 1996 (12, 18 e 25 maggio 1996, 15, 16, 22 e 23 novembre 1996) dalle quali è emersa la presenza di numerosi avventori che in entrata e in uscita dal locale producevano schiamazzi e rumori ed intralciavano la viabilità parcheggiando ovunque le autovetture in corrispondenza del locale.

3.2. In particolare il 12 maggio 1996 i vigili urbani, a partire da poco dopo mezzanotte e sino quasi all’una di notte, riscontravano problemi di viabilità dovuti alla presenza di numerose auto in sosta nelle immediate vicinanze del locale denominato W., nonché un continuo via vai di persone che spesso sostando all’esterno del locale parlano a voce alta e gridano in modo percettibile a circa cinquanta metri di distanza. Accertamenti con esisti analoghi venivano eseguiti nei giorni successivi e proseguivano sino al mese di novembre.

4. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente sottolinea, in particolare, che il provvedimento, emesso ex art. 5 della legge regionale n. 40/1994, difetterebbe di adeguati presupposti di contingibilità ed urgenza.

La censura è infondata e va disattesa per le seguenti ragioni.

4.1. L’art. 4 della citata legge regionale dispone che, nella determinazione degli orari, per gli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande, l’Autorità comunale deve assicurare, “all’esterno come all’interno dei locali, il rispetto della normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica”; mentre, il successivo art. 5 stabilisce che possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, o comunque di interesse pubblico.

4.2. È allora evidente dalla piana lettura delle due richiamate disposizioni di legge che nessuna delle stesse prevede quale presupposti per l’emanazione dei provvedimenti di limitazione degli orari degli esercizi pubblici né l’urgenza, né la contingibilità, trattandosi di norme attributive di poteri al Sindaco per fare fronte in modo ordinario a situazioni in grado di incidere sulla quiete pubblica al fine di tutelare il predetto bene.

5. Passando ora all’esame degli ulteriori motivi di ricorso articolati dalla società ricorrente con i quali si censura il provvedimento gravato per eccesso di potere sotto più profili, il Collegio ritiene che possano essere trattati congiuntamente e che vadano anche essi disattesi per le seguenti ragioni.

5.1. Il Collegio ritiene, in primis, necessario precisare che il provvedimento che limita l’orario di apertura dell’esercizio commerciale di cui è titolare la società ricorrente, non ha un contenuto sanzionatorio, bensì è volto alla tutela della quiete e della salute pubblica, per cui è inconferente stabilire se il gestore abbia operato o meno nel rispetto degli obblighi prescritti dalle disposizioni vigenti: ciò che rileva, invece, è se la riduzione d’orario possa ragionevolmente comportare un significativo e persistente beneficio per la quiete pubblica, in misura tale da essere prevalente rispetto al sacrificio richiesto al privato (cfr. in termini TAR Veneto, sez. III, n. 1582/2007).

5.2. Orbene, la documentazione in atti, e in particolare quella prodotta sia dall’Amministrazione sia dagli intervenienti permette di collocare il provvedimento in esame all’interno di una vicenda, la quale coinvolge ben più del conflitto tra un determinato locale notturno ed i residenti confinanti.

Nella fattispecie in esame, in una zona del centro di V. (in particolare in via S. Nazzaro, l.go S. Nazzaro e via Trezza), caratterizzata da sedi stradali di dimensioni non ampie sulle quali si affacciano senza soluzione di continuità fabbricati adibiti ad abitazioni e di conformazione tale da prestarsi ad amplificare sia i rumori che gli ingorghi stradali, un largo numero di avventori staziona durante la notte, schiamazzando e cagionando ostacolo alla viabilità. Tutto ciò, con evidente pregiudizio dei residenti, incisi in beni primari come la salute e la sicurezza.

La detta situazione si può considerare processualmente comprovata dalla documentazione in atti e, in parte qua, sostanzialmente ammessa dalla società ricorrente, sebbene la V. s.n.c. contesti di esserne l’unica responsabile.

5.3. È, quindi, doveroso per le autorità competenti proporsi di attenuare tale situazione lesiva, attraverso un equo contemperamento di interessi.

Come già affermato da questo stesso Tribunale in una fattispecie analoga sottoposta al suo esame, ancor prima della documentazione prodotta, è l’esperienza e la ragionevolezza che consentono d’individuare – senza necessità di procedere a verifiche delle soglie sonore di disturbo – una precisa relazione tra i flussi di potenziali disturbatori ed i pubblici esercizi, quale luogo d’incontro, di ristoro e di acquisto di cibi e bevande.

È ben possibile che gli astanti possano procurarsi anche altrimenti le stesse vettovaglie: tuttavia, ciò si realizza attraverso fonti in parte illegali e comunque aleatorie, prive della continuità e capillarità propria dei pubblici esercizi, e dunque assai meno significativi, per quanto qui d’interesse. Così, la previsione che, anticipando la chiusura dalle due alla mezzanotte, nella zona in questione il fenomeno pregiudizievole dovrebbe ridursi cospicuamente si presenta abbastanza ragionevole da giustificare l’emissione del provvedimento de quo (cfr. Tar Veneto, sez. III, n. 3052/2008).

5.4. La decisione assunta con il provvedimento impugnato di ridurre l’orario d’apertura dei pubblici esercizi, tra i quali quello gestito dalla società ricorrente, costituisce dunque una misura utile, sebbene non risolutiva, mentre il sacrificio imposto ai gestori appare in specie adeguato e proporzionato agli interessi generali che si vogliono tutelare (salute e sicurezza, in sintesi), e che sono comunque prevalenti su quelli d’impresa o su quelli degli avventori, tenuti a rispettare elementari regole di convivenza civile.

6. Infine, riconsiderando la fattispecie, il Collegio deve convenire con le difese dell’Amministrazione che gli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale, così come la pluralità di esposti e di richieste di intervento dei residenti, hanno tutti condotto al medesimo risultato: e, cioè, che, nel periodo d’interesse, il bar W. ha costituito, direttamente o indirettamente una rilevante fonte di disturbo per gli abitanti della zona.

6.1. In altri termini, dunque, il provvedimento impugnato si fonda su di un’istruttoria convenientemente approfondita, la quale ha condotto a risultati omogenei e coerenti, che costituiscono a loro volta presupposto idoneo per la decisione assunta dall’Amministrazione comunale.

7. Sulla scorta delle predette argomentazioni il ricorso deve, quindi, essere respinto.

8. Appaiono sussistere giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, in considerazione della esistenza all’atto della proposizione del ricorso di orientamenti giurisprudenziali divergenti nella materia trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 12 febbraio 2009.

Depositata in cancelleria il 2 aprile 2009.