Insidie stradali: per la caduta del motociclista, la responsabilità dell’amministrazione è presunta.

Responsabilità presunta in capo al Comune se il motociclista cade a causa di una buca stradale: l’ente gestore del manto stradale ha l’onere di provare che le cause della caduta sono altre, ad esempio per imperizia o imprudenza del guidatore del mezzo.
Lo ha disposto il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, nella sentenza n. 144 dell’8 gennaio 2016.
Il motociclista aveva chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni subito a seguito della caduta dal proprio motoveicolo provocata dalla presenza di una buca non segnalata lungo un tratto di strada non illuminato che stava percorrendo a velocità moderata.
Il giudice partenopeo nella sentenza in esame ripercorre gli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati nel corso degli anni in relazione alla responsabilità della P.A. per i danni subiti dagli utenti per dalle cosiddette insidie stradali ed evidenzia come la P.A. sia tenuta a far sì che il bene non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile (c.d. insidia o trabocchetto).
Secondo un orientamento giurisprudenziale, in certi casi alla Pubblica Amministrazione, andrebbe applicata la responsabilità ex art. 2043 c.c. e non quella ex art. 2051 (cd. colpa del custode) dato che quest’ultima richiede che vi sia un effettivo potere di controllo sul bene che ne implichi quindi il potere di vigilanza.
Ma la presunzione di responsabilità per danni da cosa in custodia non può applicarsi agli enti pubblici se sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile esercitare la custodia, intesa come potere di fatto sulla stessa.
La stessa Cassazione (sentenza 15383/2006) aveva chiarito che l’estensione del bene demaniale e l’utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi assumono la funzione di “circostanze sintomatiche” dell’impossibilità della custodia.
Spesso la giurisprudenza ha anche chiarito che nell’accertamento in concreto della responsabilità dell’ente proprietario ex art. 2043 c.c. si dovrebbe tenere conto anche del particolare rapporto che hanno gli utenti con la strada pubblica: costoro, in coerenza con il principio di autoresponabilità, sarebbero gravati da un onere di particolare attenzione nell’esercizio dell’uso ordinario e diretto del bene demaniale o patrimoniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità.
Se si ritiene applicabile una responsabilità per colpa (ossia ex art. 2043) la reponsabilità della P.A. per l’insidia stradale potrebbe affermarsi solo se e in quanto il danneggiato provi l’insidia, e salvo che l’amministrazione a sua volta provi di non avere potuto rimuovere, adottando le misure idonee, la situazione pericolosa i cui elementi costituivi il giudizio ha comunque il compito di individuare in modo specifico.
A tale orientamento, evidenzia il Tribunale, se ne affianca un altro che, riferendosi in particolare agli enti locali (che hanno la proprietà di strade poste all’interno dei centri abitati e dunque di estensione più contenuta e più facilmente soggetta al potere di controllo) secondo cui opera principalmente la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c..
Quindi l’ente ha un dovere di vigilare sul bene e fare in modo che non si verifichino situazioni ch epossano arrecare pregiudizio ad altri.
Se si considera applicabile la responsabilità ex art. 2015 c.c. il danneggiato dovrà semplicemente dimostrare la sussistenza del danno e il nesso causale tra lo stesso e il bene oggetto di custodia, essendo invece a carico dell’ente proprietario dimostrare che la situazione di pericolo sia derivata da terzi come ad esempio gli utenti della strada o da una imprevedibile alterazione dello stato della cosa non immediatamente rimovibile (vale la pena aggiungere che la giurisprudenza ha anche chiarito che la PA può anche esimersi da responsabilità dimostrando la colpa del danneggiato dato che anche questa può integrare il c.d. “caso fortuito”).
Il Tribunale di Napoli nella sentenza in esame considera applicabile alla fattispecie una responsabilità ex art. 2051 c.c. in termini di colpa presunta.
D’altronde, chiarisce il giudice, oggigiorno all’ente gestore è permesso un controllo più pregnante e un’effettiva possibilità di manutenzione del manto stradale: le moderne tecnologie, i sistemi di assistenza e le dotazioni sempre più efficaci, dovrebbero agevolare la diffusione di un’organizzazione gestionale con politiche di programmazione periodica e costanti interventi controlli e verifiche dello stato manutentivo di strade e autostrade.
Per quanto riguarda l’estensione e l’uso generalizzato della strada, si tratta di elementi che possono assumere al di più valore indiziario dell’inesigibilità di una condotta impeditiva dell’evento.

 

Tale premessa consente di esaminare la fattispecie dedotta in giudizio nell’alveo dell’art. 2051 c.c. in quanto deve ritenersi sussistente un potere gestoreo di controllo dell’ente comunale sulla strada comunale all’interno del perimetro del Comune.

La presenza di acqua piovana, che ha ricoperto la buca rendendola una vera e proprio insidia non visibile, impedisce ogni addebito al ricorrente il quale non avrebbe potuto riconoscere la sussistenza di un pericolo e attivare le necessarie e richieste condotte diligenti secondo il principio dell’autoresponsabilità.
Il Comune, invece, avrebbe dovuto eliminare quanto prima l’insidia stradale o intervenire per delimitare o segnalare il tratto pericoloso: senza operare alcuna di queste scelte, l’ente è venuto meno al proprio obbligo di manutenzione provocando un pericolo per il pubblico transito.
Non avendo provato che la caduta del ricorrente sia stata provocata da altro fattore estraneo al proprio onere di custodia, il Comune va ritenuto responsabile e condannato al risarcimento di tutti i danni occorsi al conducente del veicolo.