Interpretazione amministrativa – Incidenza sulla formazione del diritto vivente – Sussistenza – Fattispecie.

Oltre alla legge e alla giurisprudenza, anche la P.A., a mezzo della cd. interpretazione amministrativa di cui sono espressione circolari, risoluzioni o singoli provvedimenti – sia pure non vincolanti per i cittadini e il giudice, né costituenti fonte di diritto -, nonché i singoli individui, con i loro atti giuridicamente rilevanti, influiscono sul diritto vivente, così contribuendo a determinarlo (Nella specie, la S.C., confermando una controversa interpretazione data dal Comune di Licata, divergente rispetto all’orientamento giurisprudenziale dell’epoca, circa l’estensione agli invalidi civili del beneficio della elevazione del limite di età, previsto dall’art. 2 della legge 288/1978, solo per particolari categorie protette, ha negato ai ricorrenti non invalidi, posposti in graduatoria, il risarcimento del danno derivante dalla loro ritardata assunzione).

Mancano precedenti specifici. Si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza 21154/2008: l’Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute e, di fronte alle norme tributarie, detta Amministrazione ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la cd interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici, né costituisce fonte di diritto.

Gli atti ministeriali medesimi, quindi, possono dettare agli uffici subordinati criteri di comportamento nella concreta applicazione di norme di legge, ma non possono imporre ai contribuenti nessun adempimento previsto dalla legge né, soprattutto, attribuire all’inadempimento del contribuente alle prescrizioni di una “risoluzione” un effetto non previsto da una norma di legge (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che non potesse avere efficacia alcuna la risoluzione del Ministero delle finanze dell’11 agosto 1977, n. 9/995, che, per il settore editoriale, con riferimento alla valutazione delle rimanenze finali ex art. 59 Dpr 917/1986, prevedeva l’obbligo di presentare, in allegato alla dichiarazione dei redditi, l’elenco delle nuove pubblicazioni al fine di poter usufruire di una valutazione agevolata).