Interruzione della prescrizione. L’invito del liquidatore a sottoporsi a visita medico-legale non costituisce riconoscimento del diritto del danneggiato.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 marzo – 26 giugno 2015, n. 13184)

In tema di interruzione della prescrizione per avvenuto riconoscimento del diritto, occorre che il riconoscimento provenga dal soggetto che abbia la facoltà di disporre del diritto, e non già da un terzo che non sia da questi autorizzato. L’invito proposto dal liquidatore è una mera tappa della procedura di liquidazione e non è incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto.

…, omissis …

Svolgimento del processo

1. Roberto R. convenne in giudizio G.C. e la Compagnia di Assicurazioni la Fondiaria s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni subiti per un incidente avvenuto il 17 luglio 1990.

Espose l’attore di essere stato investito da un motoveicolo condotto dal C. mentre attraversava a piedi la via Giuliani, in Firenze.

Si difesero i convenuti eccependo la intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dall’attore, per il decorso biennale del termine assumendo che la ricevuta di ritorno della raccomandata numero 3623 dall’attore prodotta a dimostrazione dell’interruzione della prescrizione atteneva ad altro diverso sinistro, come risultava dal registro interno di Fondiaria su cui venivano annotate le raccomandate in ordine di arrivo.

Il Tribunale di Firenze rigettò la domanda sul presupposto dell’intervenuta prescrizione del diritto fatto valere.

Secondo il Tribunale, l’avviso di ricevimento da parte della Compagnia di Assicurazioni la Fondiaria di raccomandata spedita il 6 febbraio 1992 non può fare prova della interrotta prescrizione mancando agli atti la ricevuta di spedizione sulla quale è annotato il numero della raccomandata, così da poter effettuare un confronto e accertare la corrispondenza tra il plico inviato quello ricevuto.

2. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 979/2007, confermò la decisione.

3. Avverso tale sentenza il R. propose ricorso in Cassazione che decise con ordinanza n. 17280 del 23 luglio 2009.

Accolse il primo motivo di ricorso, sulla prova dell’interruzione della prescrizione, cassò la sentenza impugnata e rinviò la causa alla Corte d’Appello di Firenze.

4. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1281 del 15 settembre 2010, ha confermato la sentenza del Tribunale ritenendo che alla fattispecie in esame andava applicato l’art. 2946, 3 comma, c.c. e che sul punto si è formato il giudicato interno.

5. Avverso tale decisione, R. propone ricorso in Cassazione sulla base di tre motivi.

5.1 La Fondiaria non svolge attività difensiva

Motivi della decisione

6.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, c.p.c.)”.

Lamenta il R. che la Corte territoriale affermerebbe circostanze diverse da quelle che risultano dagli atti di causa e cioè che la raccomandata del ricorrente sia priva di data, mentre in realtà reca la data del 5 febbraio 1992.

Inoltre sarebbe circostanza indiscussa che la Compagnia di Assicurazioni la Fondiaria abbia ricevuto da parte del suo legale la richiesta di risarcimento del danno.

Il motivo è infondato.

La Corte d’Appello ha fornito opportuni chiarimenti così come richiesti dalla sentenza di questa Corte con motivazione congrua e priva dei vizi lamentati.

Ed infatti, i giudici del merito hanno sottolineato correttamente, innanzitutto, che l’interruzione della prescrizione, in replica all’eccezione di prescrizione formulata dal debitore, configura una controeccezione e che spetta al R. provare che l’avviso di ricevimento da lui prodotto corrisponde alla raccomandata da lui inviata e ciò invece, come ben evidenzia la Corte, non è stato fatto (pag. 10 e ss. della sentenza).

Inoltre il giudice del rinvio sottolinea che è stato lo stesso appellante ad ammettere che la dicitura R.­Fondiaria, apposta sulla fotocopie delle ricevute è un’aggiunta in quanto il nome R. risulta sovrapposto ad altro cancellato fuori dai margini del documento `un appunto di pugno dell’avvocato per individuare le posizioni di riferimento (pag. 11 della sentenza).

Anche in merito alla visita richiesta dal liquidatore, i giudici dell’appello motivano in maniera convincente evidenziando innanzitutto che, come risulta dalle prove testimoniali, il liquidatore richiese la visita solo a seguito delle insistenze dell’avvocato dell’appellante, che gli aveva assicurato di aver inviato alla compagnia una lettera interruttiva della prescrizione.

Con la conseguenza che a tale richiesta del liquidatore, di per sè poco significativa in considerazione del contesto in cui è maturata, non si può certamente attribuire il carattere di un riconoscimento del diritto del danneggiato ad ottenere l’indennizzo richiesto.

E ciò, senza trascurare che, a norma dell’art. 2944 cod. civ., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento dei diritto, da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.

Occorre pertanto che il riconoscimento provenga dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto e non già da un terzo, che non sia stato autorizzato dal primo a rendere tale riconoscimento: riconoscimento che deve essere univoco ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso là dove il semplice invito a sottoporsi a visita medico-legale non presenta assolutamente la valenza che gli vorrebbe attribuire il ricorrente, costituendo una mera tappa della procedura di liquidazione che non è incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto vantato.

Giova aggiungere che la valutazione dell’idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici (Cass. n. 23821/2010, n. 24555/2010, n. 4324/2010, n. 18904/07, conf Cass. n.9016/2002).

6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3”, deducendo l’illegittimità della sentenza impugnata perché la Corte territoriale, pur riconoscendo che la prescrizione applicabile al caso di specie sarebbe quella quinquennale prevista dal terzo comma del 2947 c.c., ritiene che il diritto azionato si sia prescritto ai sensi del secondo comma per mancanza di gravame sul punto.

6.3. Con il terzo motivo, il ricorrente contesta la “violazione falsa applicazione dell’articolo 101 c.p.c. in relazione all’articolo 360 n- 3 c.p.c, lamentando la mancata attivazione del contraddittorio con riguardo alle questioni sollevate d’ufficio relative al giudicato interno e alla condizione di procedibilità”.

Infatti, la Corte d’Appello avrebbe sollevato d’ufficio e solo in sede di decisione due questioni: la prima, relativa all’intervenuto giudicato interno sull’errata decisione del Tribunale di ritenere compiuta la prescrizione del diritto al risarcimento del danno con la decorrenza del termine biennale anziché di quella quinquennale; la seconda, la mancanza della condizione di procedibilità del giudizio costituita dalla cosiddetta lettera di intervento.

Per entrambe le questioni, sostiene il ricorrente, il giudice del rinvio avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo invitando le parti a depositare memorie sul punto.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi infondati.

Il ricorrente in punto di prescrizione non ha impugnato la relativa ratio decidendi e quindi si è formato il giudicato interno.

E’ principio consolidato di questa Corte che il giudicato interno si forma, oltre che sull’affermazione o negazione del bene della vita controverso, su tutti gli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini della decisione, che si presentano come premessa indefettibile della pronunzia: ne consegue che, allorché la pronuncia del giudice in ordine all’eccezione di prescrizione abbia preso in esame l’efficacia interruttiva di atti rilevanti soltanto in relazione al termine breve e non anche a quello ordinario, in caso di omessa impugnazione sul punto, il giudicato interno si estende altresì all’accertamento preliminare della relativa durata della prescrizione breve (Cass. n. 6246/2014; Cass. n. 20692/2013).

Né il giudice di rinvio può rimettere in discussione il giudicato interno, che ormai si è formato, attivando il contraddittorio sul punto, essendogli solo consentito di rilevarlo al fine di evidenziarne le preclusioni da esso derivanti.

7. In considerazione del fatto che la Fondiaria non ha svolto attività difensiva, nulla spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e nulla spese.

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