Investitori marocchini hanno aggredito i soccorritori che tentavano di salvare la famiglia …

Non solo ubriaco, era anche sotto l’effetto di stupefacenti quando ha ucciso, a bordo di un’auto lussuosa, tipica degli spacciatori nordafricani, priva di assicurazione, Gianluca Carotti ed Elisa Del Vicario.

La Polizia inoltre, dopo la perquisizione in casa sua ha scoperto un panetto di hashish a dimostrazione che Farah Marouane dopo i fatti di oltre un anno fa quando venne arrestato dai carabinieri con 225 kg di stupefacente si era tutt’altro che chiamato fuori dallo spaccio.

Preziosa la testimonianza della giornalista del Resto del Carlino Aurora Pepa, casualmente sul posto durante i soccorsi. Che racconta l’aggressione verbale degli assassini mentre i soccorritori tentavano di salvare la famiglia italiana:

“Purtroppo, stanotte, mi sono imbattuta in questo tragico incidente mentre rientravo a casa con il mio compagno da una splendida giornata trascorsa in allegria, amore ed amicizia. Probabilmente la stessa allegria che avevano provato queste famiglie festeggiando il Carnevale con i loro bambini.

Che dire? Non ci sono parole di fronte a questi disastri: la caducità della vita e delle cose umane è tutta qui, in eventi di questo genere che, ahimé, dimostrano l’assenza di giustizia divina.

Per dovere di cronaca, sono giunta sul luogo dell’incidente intorno alle 12.45, il che significa che presumibilmente l’impatto sia avvenuto intorno alle 12.30/12.35.

Sempre per dovere di cronaca, dico anche che l’arroganza e la presunzione che ho appurato personalmente da parte del conducente dell’Audi e dei suoi due amici mi hanno fatto arrabbiare, tanto.

In momenti come quelli, in cui bisognerebbe solo piangere di fronte alla tragedia che si è appena provocata e che ha causato la distruzione totale di una famiglia innocente, non nego che sentire certe parole, dette con determinati toni, a vigili del fuoco e operatori sanitari – che hanno svolto un lavoro eccezionale con un coraggio ineguagliabile – mi ha fatto pensare che, a volte, il pubblico linciaggio sia una buona soluzione.

Spero che la giustizia non applichi alcuno sconto di pena per tutti coloro che, magari ubriachi o sotto effetto di stupefacenti, vanno in giro a disseminare morti incolpevoli”.

REPUBBLICA.IT
Tragico incidente stradale all’1.30 lungo la strada Regina. Tornavano da una festa di carnevale. Arrestato per omicidio stradale il conducente.
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La fonte proviene da quì

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e’ obbligo di assicurazione, nei casi in cui:

a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;

b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;

c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;

d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

(d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all’articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;

(d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non piu’ corrispondente allo stesso veicolo )).

2. (Nel caso di cui al comma 1, letteraa), il risarcimento e’ dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento e’ dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento e’ dovuto per i danni alla persona, nonche’ per i danni alle cose. )) Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento e’ dovuto per i danni alla persona, nonche’ per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento e’ dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volonta’ ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.

3. Nel caso previsto dal comma 1, letteraa), il danno e’ risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all’articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilita’ permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) (( , d), d-bis) e d-ter) )), il danno e’ risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all’articolo 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.

5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e’ surrogato, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato, del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all’articolo 258, comma 4, lettera a).

5.1. L’impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell’articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

Vedi anche IVASS (Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni) in formato PDF, aggiornato il 12 febbraio 2019: