Irap. Sconfitto il fisco. Un medico ha diritto al rimborso dell’Irap versata nel periodo 2005-2008.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 25 agosto 2016, n. 17347)

In fatto

L’Agenzia delle Entrate propone ricorsa per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di B.E. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione “Tributaria Regionale del Friuli Venezia-Giulia n. 268/01/2014, depositata in data 17/06/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di del silenzio/­rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanze del contribuente (esercente la professione di Medico convenzionata con il SSN) di rimborso dell’IRAP versata dal 2005 al 2008- è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che non sussisteva il requisito dell’autonoma organizzazione, necessario ai fini dell’assoggettamento ad IRAP, stante l’utilizzo “minimale di beni strumentali di modico valore” e l’assenza dell’ausilio di collaboratori, eccezion fitta perla presenta di una segretaria part-time (incaricata di rispondere al telefono e gestire gli appuntamenti) e per il necessario ricorso ai colleghi medici “sostituti”».

A seguito di deposito di relazione ex ari-380 bis c.p.c, è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

La controricorrente ha depositato memoria.

In diritto

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 446/1997 e 2697 c.c., in quanto la C.T.R. non avrebbe dato corretto rilievo ai compensi “corrisposti ad un lavoratore dipendente con mansioni di segreteria”, ritenendo che gli stessi fossero insufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.

2. La censura è infondata.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto; “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dall’art. 2 dei d lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente;

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure ci avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi 1a soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidie, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – nota può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cari soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, l’Agenzia incentra il motivo proprio sulla non corretta valutazione da parte della C. .R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente con mansioni di segretaria. Ma i giudici della CTR hanno correttamente motivato, alla luce del principio di diritto espresso dalle Sezioni unite.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

In considerazione delle questioni di diritto trattate (sulle quali vi è stata recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corre) ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

4. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poiché il disposto dell’art. 13 comma 1 quater, D.P R. 115/02 non si applica all’Agenzia delle Entrate (C ass. SSE 9938/2014).

P.Q.M.

Respinge il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.