l servizio di prelievo e di trasporto salme, in quanto prestazione non complessa, può essere aggiudicato al prezzo più basso.

(Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24 febbraio – 18 giugno 2015, n. 3121)

E’ legittima la scelta di una stazione appaltante di aggiudicare una gara di appalto per l’affidamento del servizio di prelievo e di trasporto salme al civico deposito di osservazione o all’obitorio comunale, secondo il criterio del prezzo più basso, piuttosto che con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Infatti, non solo le prestazioni oggetto di tale servizio non hanno obiettivamente «natura complessa», concernendo il mero prelievo ed il trasporto di salme presso il civico obitorio, ma sono soggette anche alle specifiche regole sulle modalità tecniche con cui va reso il servizio, espressamente previste, in via generale e cogente, dal d.P.R. n. 285/1990 (Regolamento di polizia mortuaria).

Fatto

Con bando pubblicato sulla GURI in data 27 maggio 2013, la s.p.a. AMA indiceva una procedura aperta per l’affidamento, per un periodo di 24 mesi e secondo il criterio del prezzo più basso, del servizio di prelievo e di trasporto delle salme al civico deposito di osservazione o all’obitorio comunale.

All’esito della procedura, la società Taffo risultava prima classificata ed alla stessa veniva aggiudicato l’appalto in via definitiva, con provvedimento PAD 72-2013 del 4 ottobre 2013.

Quest’ultimo atto veniva gravato dinnanzi al Tar Lazio dalla società Eurocof, terza in graduatoria, che impugnava altresì il bando, il disciplinare e tutti gli ulteriori atti di gara, avendo interesse alla sua ripetizione.

La ricorrente ha dedotto che:

a) il criterio scelto per l’aggiudicazione della gara sarebbe stato illogico;

b) l’oggetto del servizio sarebbe stato indicato negli atti di gara in modo generico ed indeterminato, privando la concorrente della possibilità di formulare un’offerta seria e consapevole,

c) la lex specialis non avrebbe indicato i requisiti speciali di partecipazione di cui all’art. 42 del D.Lgs. 163/2006,

d) la commissione avrebbe errato nel non disporre le verifiche della conformità tecnica delle offerte e circa l’anomalia delle stesse.

Si costituivano in giudizio la stazione appaltante e la società Taffo, eccependo la tardività del ricorso – sul presupposto che le censure si sarebbero dovute proporre avverso il bando nel termine decadenziale decorrente dalla sua pubblicazione – e contestandone la fondatezza nel merito .

Con la sentenza n. 1432/2014, il Tribunale adito, respinta l’eccezione di tardività, accoglieva il ricorso, ritenendo che il criterio di aggiudicazione prescelto da AMA fosse «manifestamente illogico», siccome non adatto ad un servizio di «natura complessa» come quello di cui trattasi, in cui ai concorrenti è stata lasciata discrezionalità nella formulazione dell’offerta e, quindi, nell’individuazione delle modalità di organizzazione del servizio.

La società Taffo ha quindi interposto l’odierno appello, chiedendo l’integrale riforma della sentenza del TAR.
In particolare, l’appellante ha impugnato tale sentenza nella parte in cui essa non ha apprezzato favorevolmente l’eccezione di tardività del ricorso in primo grado (primo motivo d’appello) e laddove ha, invece, ritenuto l’illegittimità del criterio posto a base della aggiudicazione della gara (terzo motivo d’appello).

Si è costituita in giudizio la stazione appaltante, aderendo alle doglianze della società Taffo, mentre la società Eurocof non si è costituita nel corso del giudizio d’appello.

Con ordinanza n. 3015/2015, la Sezione, delibando sull’istanza di sospensione formulata dall’appellante, la ha accolta, rilevando che l’impugnativa è assistita da «consistente fumus boni juris con riferimento al primo motivo, con il quale è stata censurata la riconosciuta tempestività del ricorso di primo grado, e, comunque, al terzo».

Alla pubblica udienza del 24.02.2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

1. L’appello è fondato sotto gli assorbenti profili di censura sviluppati con il terzo motivo di gravame.

2. Con tale motivo, la società Taffo ha dedotto che gravata sentenza laddove ha erroneamente ritenuto fondata la censura di primo grado, secondo cui il criterio di aggiudicazione prescelto dalla stazione appaltante risulterebbe manifestamente illogico.

3. La doglianza dell’appellante è fondata e va accolta.

4. Ed invero, per il consolidato orientamento di questo Consiglio, la scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un pubblico appalto — tra quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quello del prezzo più basso — costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante, «che non è censurabile se non per evidente irrazionalità o per travisamento dei presupposti di fatto»,senza pertanto che sussista «per la stazione appaltante alcun obbligo di esternare, in una specifica e puntuale motivazione, le ragioni della scelta operata» (cfr. da ultimo e per tutte Cons. Stato, Sez. III, 8 luglio 2014, n. 3484).

Ritiene il collegio che nella specie non sussista alcun elemento per poter ragionevolmente ritenere che sarebbe «palesemente irrazionale» il criterio del prezzo più basso, individuato dalla s.p.a. Ama.

Le prestazioni oggetto del servizio da aggiudicare,infatti, non hanno obiettivamente quella «natura complessa» che è stata ravvisata dal primo giudice, concernendo il mero prelievo ed il trasporto di salme presso il civico obitorio, senza alcuna attività di carattere sanitario sulla stesse che, in ipotesi, avrebbe potuto richiedere l’adozione di un diverso criterio di aggiudicazione.

Tale circostanza, peraltro, è espressamente evidenziata nella relazione del responsabile del procedimento, secondo cui «il servizio – pur nella sua delicatezza, data l’occasione della relativa prestazione – è molto semplice e standardizzato: si tratta di prelevare una salma in un luogo facilmente accessibile e trasportarla all’obitorio, senza alcuna particolare difficoltà».

Né, per altro verso, i concorrenti risultano avere una irragionevole «discrezionalità» nell’organizzazione del servizio, di guisa che «la determinazione delle risorse umane e strumentali necessarie per la corretta esecuzione delle prestazioni [..verrebbe ad essere..] demandata all’arbitrio dell’offerente».

Al riguardo, infatti, va rilevato come il capitolato tecnico – stabilendo, fra l’altro, il numero minimo dei componenti la squadra di intervento e il numero delle salme trasportabili con i mezzi in dotazione – non conceda affatto «libero spazio all’arbitrio», fornendo viceversa al concorrente parametri certi cui ancorare l’offerta.

Inoltre, rilevano anche le specifiche regole sulle modalità tecniche con cui va reso il servizio di cui trattasi, previste in via generale e cogente dal D.P.R. 10 novembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria), sicché le previsioni del bando di gara vanno intese comunque normativamente eterointegrate, con conseguente elisione di effettivi e sostanziali spazi di irragionevole «arbitrio» nella formulazione dell’offerta..

Quanto, infine, alla scelta che ha rimesso al concorrente la determinazione della tipologia di alcuni strumenti funzionali all’espletamento del servizio (a scopo esemplificativo, del tipo di barella o del cellulare in dotazione), va osservato come tale scelta non riguardi oggettivamente elementi essenziali o comunque rilevanti dell’offerta e come, pertanto, il criterio del prezzo più basso individuato dall’Amministrazione non appaia, neanche in relazione a tale profilo, incoerente rispetto al servizio da assegnare.

5. Conclusivamente, avuto riguardo alla natura del servizio da aggiudicare, allo specifico contenuto della lex specialisdi gara, nonché alle generali e cogenti disposizioni di cui al D.P.R. 10 novembre 1990, n. 285, la scelta del prezzo più basso quale criterio di aggiudicazione dell’appalto non risulta palesemente illogica od irrazionale, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice.

6. Per quanto sopra esposto, assorbite le altre censure, l’appello deve essere accolto siccome fondato e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso n. 10795 del 2013, proposto da Eurocof in primo grado .

7. Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 2777 del 2014, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado n. 10795 del 2013, proposto da Eurocof.

Condanna Eurocof a rifondere alla società Taffo e ad Ama le spese dei due gradi di lite, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00) in favore di ciascuna, oltre accessori come per legge.

Dispone che l’originaria ricorrente rimborsi all’appellante il contributo unificato effettivamente versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.