La clausola, qualora la medesima risulti scarsamente o per nulla leggibile, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3307).

(Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3307)

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

…, omissis …

Ritenuto in fatto

La P.B. s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Livorno, Sezione distaccata di Cecina, la s.p.a. e – sulla premessa di aver sottoscritto con la medesima un contratto di utenza telefonica con passaggio da altro operatore, utenza che era rimasta non attivata per oltre otto mesi – chiese che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all’interruzione della linea ed alla conseguente perdita di numerose opportunità lavorative.

Si costituì in giudizio la società convenuta, eccependo in rito l’incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente quello di Milano, chiedendo nel merito il rigetto della domanda ed avanzando domanda riconvenzionale per il pagamento di fatture insolute.

Svolta prova per testi e trasferita la causa alla sede centrale del Tribunale di Livorno, questo rigettò l’eccezione di incompetenza e la domanda riconvenzionale della società convenuta, accolse la domanda principale e condannò la società telefonica al pagamento della somma di Euro 70.000, oltre interessi e con il carico delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla società s.p.a. e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 10 gennaio 2017, ha accolto il primo motivo di gravame (relativo alla competenza) e, in totale riforma della decisione del Tribunale, ha dichiarato l’incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Milano, ha condannato la P. B. s.r.l. alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della prima decisione cd alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ha osservato la Corte territoriale che la società telefonica aveva prodotto in giudizio due documenti: il doc. n. 3, contenente copia del contratto, scarsamente leggibile, identico a quello prodotto dalla società P. B., e il doc. 3-bis, contenente un fac simile del modulo contrattuale, chiaramente leggibile.

Ha quindi rilevato) che la circostanza per cui il doc. n. 3 non era leggibile non voleva significare che fosse illeggibile anche l’originale del contratto a suo tempo sottoscritto; tale circostanza era, anzi, da escludere, perché non poteva ritenersi che la società Publi B. avesse apposto una doppia firma su di un contratto senza leggerne le clausole.

Il problema, quindi, non era quello della leggibilità del contratto originario, ma semmai delle copie del medesimo prodotte in giudizio.

Tanto premesso, la Corte di merito ha rilevato che il Tribunale avrebbe dovuto verificare quale fosse il contenuto del contratto e, in particolare, dell’art. 16, che conteneva la clausola di deroga alla competenza per territorio.

Ora, dal doc. 3 suindicato, cioè quello firmato, risultava che le condizioni generali di contratto erano “scritte piccolissime e quindi effettivamente quasi illeggibili”.

Tuttavia la società attrice non aveva contestato che le condizioni generali di contratto risultanti dal doc. 3-bis prodotto dalla società telefonica corrispondessero a quelle visionate dalla medesima all’atto della stipula del contratto.

In sostanza, la società attrice, avendo apposto una doppia firma ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., non aveva in effetti contestato che “il contenuto dell’art. 16 citato fosse proprio quello indicato nel fac simile del modulo contrattuale che è stato prodotto da controparte come documento 3-bis con la comparsa di risposta”.

Ha perciò affermato la Corte fiorentina che il contenuto dell’art. 16 del contratto era quello leggibile nel citato documento 3-bis e che, pertanto, l’eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente formulata dalla società telefonica era fondata.

Di qui la conclusione dell’accoglimento del primo motivo di appello e la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Livorno.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze propone regolamento necessario di competenza la società P. B. con atto affidato ad un motivo.

Resiste la s.p.a. con controricorso affiancato) da memoria.

Il P.M. presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo che il ricorso venga rigettato

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta errata interpretazione dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., e violazione delle norme sulla competenza.

Rileva la società ricorrente che, come aveva riconosciuto il Tribunale di Livorno, i due esemplari di contratto depositati da essa ricorrente e dalla controparte (doc. 1 dell’atto di citazione e doc. 3 della comparsa di risposta) erano, entrambi, assolutamente illeggibili; ciò nonostante, la Corte d’appello ha ritenuto di poter compensare tale carenza con la produzione, da parte della società telefonica, del documento 3-bis, perfettamente leggibile.

Simile ricostruzione, però, sarebbe in contrasto con l’invocato art. 1341 cod. civ.; ed infatti la sottoscrizione specifica che il gomma secondo di tale norma richiede per le clausole vessatorie è stata intesa nel senso che il contenuto delle medesime deve essere indicato in modo tale che esse risultino comprensibili.

Da tanto conseguirebbe che la piena leggibilità del contratto nel fac simile prodotto non assume alcun rilievo se il contratto concretamente sottoscritto dalle parti non ha posto il contraente debole nella condizione di comprenderne il contenuto; la incomprensibilità del documento firmato non potrebbe essere superata, infatti, dalla produzione di un facsimile.

Non si vede, osserva la ricorrente, come si sarebbe potuto contestare la clausola dell’art. 16 posto che il contratto prodotto in copia in corso di causa era illeggibile.

Ne consegue che, non essendo stato sottoscritto un contratto leggibile, la clausola derogatoria era invalida; né la British Telecom ha mai prodotto l’originale del contratto, siccome rimasto in possesso dell’agente commerciale che lo aveva fatto sottoscrivere alla società ricorrente.

2. Il motivo non è fondato.

2.1. Rileva innanzitutto il Collegio che la clausola con la quale si preveda la deroga alla competenza territoriale è, per esplicita previsione dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., una clausola vessatoria, per la quale si richiede l’espressa approvazione per iscritto da parte del contraente c.d. debole (ordinanza 14 ottobre 2009, n. 21816).

Il primo comma dell’art. 1341 cod. civ., tuttavia, dispone che le condizioni generali di contratto) predisposte da uno dei contraenti siano efficaci nei confronti dell’altro ‘se al momento) della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza’.

La società ricorrente sostiene di non aver potuto in realtà visionare l’originale del contratto contenente la contestata clausola derogatoria e di aver apposto la propria firma su di una copia pressoché del tutto illeggibile; la Corte d’appello, da parte sua, riconosce la sostanziale illeggibilità (dato che le clausole erano ‘scritte piccolissime’), ma specifica che nel facsimile prodotto le clausole erano perfettamente leggibili e che l’odierna ricorrente non aveva mai contestato, in sede di merito, la conformità del facsimile rispetto al documento realmente sottoscritto.

2.2. Tutto ciò premesso, il problema che l’odierno ricorso pone consiste nello stabilire quale efficacia si debba ricondurre ad una simile clausola in presenza di sottoscrizione, per approvazione, di un documento redatto a caratteri molto piccoli e pressoché illeggibile, trattandosi di una copia sbiadita.

Va osservato che questa Corte, con un precedente molto risalente nel tempo (sentenza 11 ottobre 1973, n. 2562), ha affermato che la specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose previste dall’art. 1341 cod. civ. rende inammissibile la presunzione di una loro mancata conoscenza per l’asserito insufficiente rilievo tipografico o per la loro scarsa leggibilità. Tale precedente va ripreso e ribadito, con le necessarie ulteriori specificazioni.

Negli atti di causa a disposizione di questa Corte non si rinviene il documento che la sentenza impugnata indica con il n. 3-bis, ossia il facsimile del contratto) che la società telefonica risulta aver prodotto in sede di merito.

Dalla lettura degli atti prodotti risulta che, effettivamente, il documento firmato era ai limiti della illeggibilità; il che, però, non è sufficiente ai fini dell’accoglimento del ricorso.

Devono essere compiute, al riguardo, due osservazioni.

In primo luogo, va detto che nel documento sottoscritto (indicato dalla sentenza impugnata col n. 3) l’esistenza della clausola derogatoria della competenza è visibile e leggibile; essa, infatti, inserita in un elenco, è indicata con un apposito numero che la distingue dalle altre (il che soddisfa i requisiti indicati dalla giurisprudenza di questa Corte: v., sul punto, l’ordinanza 21 luglio 2015, n. 15278, e la sentenza 11 novembre 2015, n. 22984).

In secondo luogo si deve aggiungere che, a prescindere dalla mancanza, in questa sede, del facsimile (certamente leggibile) che la Corte d’appello ha visionato, si può considerare circostanza pacifica che una grande compagnia telefonica predisponga un modello di contratto contenente anche le clausole vessatorie, per cui tale ‘originale’ era certamente esistente.

Ora, l’eventuale illeggibilità di una o più clausole vessatorie non esonera il contraente debole dall’onere di vigilare affinché non vengano apposte firme ‘ad occhi chiusi’; l’art. 1341, primo comma, cod. civ., prevede, come si è visto, l’efficacia delle clausole che il contraente avrebbe dovuto conoscere con l’ordinaria diligenza, per cui la società oggi ricorrente non può addurre, a sostegno della propria tesi, il fatto che la clausola in questione non fosse ‘chiaramente comprensibile e decifrabile’.

Né può essere taciuto che nella presente vicenda la società ricorrente non ha mai contestato, neppure in questa sede, che il facsimile del contratto) prodotto in sede di merito fosse diverso nel contenuto rispetto al documento, poco leggibile, effettivamente sottoscritto; circostanza posta in luce dalla Corte d’appello nel provvedimento qui impugnato.

In definitiva, la scarsa possibilità di conoscenza che la società ricorrente lamenta non è riconducibile all’effettiva impossibilità di fermare l’attenzione sul contenuto della clausola, ma ad una sostanziale disattenzione di chi ha firmato senza leggere o, in alternativa, non si è preoccupato di farsi consegnare un documento pienamente leggibile.

Va enunciato, in conclusione, il seguente principio di diritto:

‘In materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti (nella specie, utenza telefonica), la clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale ha natura vessatoria e deve essere, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., approvata espressamente per iscritto.

Qualora la medesima risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile; ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola derogatoria’.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

In considerazione, peraltro, della delicatezza della questione e degli alterni esiti dei due giudizi di merito, la Corte ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente regolamento.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del presente regolamento.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-cater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso