La compiuta giacenza. Cosa è, quando si perfeziona e come è regolamentata con riferimento alle raccomandate e agli atti giudiziari.

L’avviso che troviamo nella cassetta delle lettere in cui c’è scritto che in nostra assenza è stato effettuato il tentativo di consegna di una raccomandata o di un atto giudiziario, è denominato “avviso di giacenza”.

Si tratta di un avviso con cui il destinatario della busta non recapitata viene anche reso edotto del fatto che la stessa andrà ritirata, nell’ufficio ivi indicato, nel termine massimo di dieci giorni o di trenta giorni a seconda dei casi.

Decorso tale termine, si perfezionerà la cosiddetta “compiuta giacenza” e, sempre a seconda dei casi subito o poi, la lettera o l’atto verranno rispediti al mittente.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, quali sono gli effetti giuridici e i termini di perfezionamento.

Cosa è la compiuta giacenza

La compiuta giacenza, è quella condizione in forza della quale una lettera o un atto inviati a un destinatario che non abbia provveduto nei termini a ritirarli presso l’ufficio ove gli stessi si trovano si considerano, con una finzione giuridica, consegnati e notificati.

A tal proposito è interessante sottolineare che recentemente la Corte di cassazione ha chiarito che, più precisamente, la raccomandata si presume pervenuta alla data in cui l’ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza (Cass. n. 27526/2015).

È evidente che a tal fine è comunque necessario che l’incaricato della consegna (sia esso un postino o un ufficiale giudiziario) che non sia riuscito a provvedere alla stessa invii al destinatario la comunicazione con la quale lo avvisa che la raccomandata si trova presso la Casa comunale o presso uno specifico ufficio postale.

Quando di perfeziona

Se tale comunicazione è offerta, la compiuta giacenza si perfeziona una volta che siano decorsi trenta giorni o dieci giorni dalla data in cui, rispettivamente, la raccomandata o l’atto giudiziario, dopo il tentativo di consegna, sono posti a disposizione del cittadino per il ritiro presso gli appositi uffici.

La compiuta giacenza della raccomandata

Per quanto riguarda le normali raccomandate, più precisamente, la compiuta giacenza si verifica nel caso in cui il destinatario delle stesse non si rechi nei trenta giorni prescritti presso l’ufficio postale per il ritiro.

L’originale, in tal caso, viene rinviato al mittente con l’apposita indicazione di compiuta giacenza. Con la conseguenza che la lettera, da un punto di vista legale, si presume ricevuta dal destinatario e quanto in essa contenuto si presume conosciuto.

Per comprendere meglio di cosa stiamo parlando, si pensi, ad esempio, al caso in cui la raccomandata contenga il verbale di un’assemblea condominiale: se il destinatario non la ritira, dal momento in cui si perfeziona la compiuta giacenza inizia comunque a decorrere il termine di massimo trenta giorni per la sua impugnazione.

La compiuta giacenza della notifica.

In caso di notifica di atti giudiziari, il termine per la compiuta giacenza è molto più breve rispetto a quello previsto per le raccomandate e si riduce a dieci giorni.

Ciò vuol dire che l’atto non recapitato e depositato per la giacenza, si considera notificato allo scadere dei dieci giorni successivi, se il destinatario non lo abbia ritirato.

È fondamentale, tuttavia, che sia stata rispettata l’intera procedura a tal fine richiesta, ovverosia deve essere stato affisso sulla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario l’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata e al destinatario deve essere data notizia del deposito stesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In caso contrario la notifica è nulla.

In realtà occorre fare un’ulteriore precisazione.

Decorsi i dieci giorni di giacenza dell’atto, al mittente viene restituito l’avviso di ricevimento tramite raccomandata, nel quale è specificata la data in cui si è perfezionata la compiuta giacenza e, di conseguenza, la notifica.

L’intero atto, invece, è riconsegnato al mittente solo se il destinatario non lo ritira entro sei mesi dalla data in cui lo stesso è stato depositato presso l’ufficio per la giacenza.

Modalità pratiche.

Operativamente, dunque, non ritirare una raccomandata o un atto giudiziario sperando che così si potrà “scappare” dalle conseguenze del loro contenuto non è affatto una cosa consigliabile.

Anzi, il rischio è grande: quello di dover subire tali conseguenze senza avere piena consapevolezza delle stesse e, eventualmente, rischiando di non potersi difendere.

Pertanto, quando nella cassetta delle lettere troviamo l’avviso di giacenza o la raccomandata con la quale veniamo avvisati che c’è un atto giudiziario da ritirare presso la Casa comunale l’unica cosa da fare è quella di recarsi il prima possibile a ritirare il documento non consegnato, quanto meno di farlo nei termini sopra visti.