La detenzione domiciliare “speciale” di cui possono beneficiare le condannate madri di prole di età inferiore a dieci anni.

(Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza 24 novembre 2017, n. 53426)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO Francesco M. S. – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 10/11/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANTONIO CAIRO;

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 10/11/2016 il Tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava la richiesta avanzata nell’interesse di (OMISSIS) finalizzata ad ottenere la detenzione domiciliare cd. speciale ex L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 47-quinquies.

Annotava l’adito Tribunale che, nonostante le prospettate esigenze legate alla prole di eta’ minore della (OMISSIS), facessero nella specie difetto le condizioni strutturali di applicabilità del beneficio, giacche’, nei confronti della condannata, era elevato, da un lato, il rischio di recidiva e, dall’altro, non ricorrevano le condizioni che potessero permettere all’istante di accudire i figli minori, in ragione delle sue condizioni psichiche.

2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), a mezzo del suo difensore di fiducia e lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato.

2.1. Si sarebbe dovuta, invero, concedere la misura invocata, afferma, avendo il legislatore posto nell’istituto il centro della tutela nell’interesse preminente del minore, che era prevalente su ogni altro aspetto e anche su quelli di difesa sociale.

Il Tribunale territoriale non aveva, pertanto, correttamente valutato i presupposti di applicazione della misura ed era giunto attraverso un ragionamento erroneo all’impugnato rigetto.

2.2. Ancora, deduce la ricorrente, le stesse informazioni degli organi di polizia escludevano una attuale e concreta pericolosità sociale della detenuta e lo stesso tribunale dalla relazione di sintesi aveva acquisito informazioni che davano conto dello stato di angoscia vissuto dalla donna per la sua condizione detentiva e per la necessita’ di stare lontana dalle figlie, di cui una risultava affetta anche da gravi patologie.

Si osserva in diritto

1. Il ricorso e’ infondato e va respinto.

1.1. L’ordinamento penitenziario ha avuto cura di assicurare particolare attenzione alla maternità delle detenute ed all’infanzia coinvolta nelle vicende carcerarie dei genitori. Lo dimostrano i servizi speciali offerti alle gestanti (articolo 11 O.P.), la possibilità offerta alle madri di tenere presso di se’ i figli fino a tre anni, l’organizzazione possibile di asili nido negli istituti di detenzione, la semilibertà offerta alle madri di prole di eta’ inferiore a tre anni (articolo 50 O.P.). I principi solidaristici che alimentano il quadro indicato hanno ispirato anche l’introduzione della detenzione domiciliare (articolo 47 ter O.P.).

In realtà la tutela dell’infanzia, nella logica del presidio costituzionale di cui all’articolo 31 Cost., ha anche stimolato la L. n. 40 del 2001, protesa ad assicurare una assistenza materna continua in un ambiente familiare attraverso uno strumento specifico (L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 47 quinquies, detenzione domiciliare speciale).

Il fine di salvaguardia del rapporto genitore-figli e, soprattutto, di tutela dello sviluppo psicofisico del minore e’ indubbiamente al centro delle finalità della norma.

La disciplina vigente, peraltro, impone al giudice delicate valutazioni e un contemperamento dei diversi interessi che si possono rivelare, prediligendo, sin dove possibile, le esigenze di tutela e di crescita del minore stesso. In questa logica si coglie la complessiva ricostruzione dei presupposti per la concessione del beneficio in esame.

1.2. La condannata deve essere madre di prole di eta’ non superiore ad anni dieci e non deve sussistere un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. Deve, altresi’, ricorrere la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli e la detenuta deve aver espiato almeno un terzo della pena ovvero quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo.

Si tratta di presupposti che segnano l’ambito di operatività dell’istituto e ne tracciano lo statuto attraverso referenti indefettibili di valutazione per il riconoscimento del beneficio. Si tratta di requisiti che in positivo e in negativo devono ricorrere congiuntamente, rispetto ai quali, l’eventuale difetto di taluno di essi, renderebbe non accoglibile la domanda di misura alternativa.

2. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza di Palermo con motivazione immune dai vizi denunciati ha ritenuto ricorrente il pericolo di reiterazione dei reati. Ha, in particolare, richiamato il ruolo di primo piano assunto dalla ricorrente nel sodalizio criminale e ha spiegato che si trattava di un ruolo direttivo.

Questo dato aveva indotto a ritenere che non si potessero escludere legami con altri appartenenti alla criminalità organizzata e che si rendeva sussistente un profilo di pericolosità sociale, già di per se’ ostativo alla concessione del beneficio invocato.

Si e’, poi, valorizzata, in senso negativo, la condizione psicologica della (OMISSIS), condizione che non le permetteva vie più di riprendere la convivenza con la figlia minore, accudendola e curandola nel migliore dei modi.

La conclusione si e’ fondata sulla relazione comportamentale dell’istituto penitenziario che aveva dato conto trattarsi di soggetto affetto da disturbo delirante e trasferito, presso l’ospedale di (OMISSIS), servizio psichiatrico, in TSO a causa di delirio di persecuzione, grave agitazione psicomotoria e rifiuto di qualsiasi approccio terapeutico.

Ebbene si tratta di aspetti correttamente valutati come ostativi al riconoscimento del beneficio invocato e che non avrebbero permesso la ripresa della convivenza della ricorrente con le di lei figlie.

Del resto, l’interesse del minore, indubbiamente centrale nella struttura della disposizione non si sottrae, comunque, ad un bilanciamento razionale con le ulteriori esigenze che nella vicenda de qua egualmente affiorano e con quella legata alle esigenze di difesa sociale in una logica che, d’altro canto, richiede una verifica comparativa complessa che tenga anche conto in concreto della effettiva possibilità, da parte dei minori di eta’, concessa la misura alternativa, di fruire delle cure materne.

Affinché ciò accada, tuttavia, occorre che il genitore sia effettivamente nelle condizioni di poter riprendere il rapporto con i figli e di poter prestare realisticamente le cure parentali.

Questo aspetto nel caso de quo risulta escluso con un giudizio di merito immune da censure.

Le deduzioni contenute in ricorso finiscono – a fronte degli stessi richiami contenuti nel provvedimento impugnato alla relazione comportamentale – per rimettere alla Corte di legittimita’ una valutazione di fatto, diversa da quella raggiunta, invocando una lettura alternativa della vicenda correttamente scrutinata dal Tribunale di sorveglianza.

Questa Corte ha del resto avuto modo di spiegare che ai fini dell’applicazione della detenzione domiciliare speciale di cui alla L. n. 354 del 1975, articolo 47 quinquies, il giudice, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti formali ed escluso il concreto pericolo di commissione di ulteriori reati, deve verificare la possibilità per la condannata sia di reinserimento sociale sia di effettivo esercizio delle cure parentali nei confronti di prole di eta’ non superiore ai dieci anni, costituendo il primo un requisito necessario per l’ammissione al regime alternativo e la seconda la circostanza che giustifica il maggior ambito applicativo della misura alternativa (Sez. 1, 38731 del 07/03/2013, Radouane, Rv. 257111).

3. Nel caso di specie il giudice a quo si e’ attenuto ai principi affermati da questa Corte e il ricorso va, dunque, respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.