La donazione con riserva di usufrutto.

Quando un soggetto è pieno proprietario di un bene immobile, esercita tutti i diritti che ne sono connessi.

Il diritto di proprietà ammette la scissione di taluni diritti che costituiscono una delle facoltà del proprietario: il diritto di uso, il diritto di abitazione, l’usufrutto ecc… 

Il legislatore ha quindi previsto che il proprietario possa donare uno o più diritti compresi nella piena proprietà, riservandosi un diritto “limitato”. Così, il proprietario può donare la proprietà (o meglio, la nuda proprietà) riservandosi il diritto di usufrutto.

La dottrina si è a lungo interrogata sull’esistenza di un unico negozio o di due negozi collegati.

Nel secondo caso vi sarebbe una donazione della piena proprietà dal donante in favore del donatario, ed una contestuale donazione del diritto di usufrutto dal donatario, in favore del donante. Conseguentemente vi sarebbe una duplice tassazione, ed una doppia trascrizione, con tutto il corollario di conseguenze in merito alle obbligazioni alimentari ed alla provenienza donativa che avrebbe anche il diritto di usufrutto

Prevale, invece, la teoria che indica la donazione con riserva di usufrutto quale unico negozio mediante il quale il donante, riservandosi l’usufrutto, dona la nuda proprietà: correlativamente, vi sarà un’unica tassazione, un’unica trascrizione e non vi saranno incertezze sulle obbligazioni alimentari e sulla provenienza donativa dell’usufrutto.

L’art. 796 c.c. enuncia che il donante può riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di altra o altre persone, ma non successivamente.

E’ dubbia l’ipotesi se il donante possa donare, separatamente, la nuda proprietà e l’usufrutto a favore di soggetti diversi. 

Nonostante la fattispecie forse non rientri in questo contesto, nulla vieta, data la possibilità di coesistenza di entrambi i diritti, che il donante separi, a favore di un soggetto la nuda proprietà ed, a favore di altri, l’usufrutto: si tratterà di due donazioni distinte. 

Il donante ha quindi facoltà, come supra indicato, di riservare l’usufrutto donando la nuda proprietà e può riservare il medesimo usufrutto anche ad altre persone: il tutto non successivamente.

La norma deroga all’art. 979 c.c. in forza del quale l’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario, in quanto vi è una seconda donazione, a favore di altra persona (o altre persone) sottoposta alla condizione sospensiva della premorienza del donante.

Un esempio pratico può aiutare a chiarire: Tizio dona a Caio la nuda proprietà riservando a sé l’usufrutto e, dopo la sua morte, destinando il medesimo usufrutto in favore di Sempronio e, alla morte di Sempronio, in favore di Mevio.

Tale disposizione è valida solamente fino all’usufrutto in favore di Sempronio: alla sua morte, l’usufrutto non sarà costituito in capo a Mevio, ma si riunirà con il diritto di proprietà in capo a Caio.

Diversamente se il donante avesse previsto che, dopo la sua morte l’usufrutto si costituisse in capo a Sempronio e Mevio: in tal caso essi saranno co-usufruttuari.

Massime in materia di donazione con riserva di usufrutto

Cassazione civile Sezione II sentenza del 17/05/2010 n. 12045

Una volta che in sede di separazione personale sia stato attribuito ad uno dei coniugi, tenendo conto dell’interesse dei figli, il diritto personale di godimento sulla casa familiare, la successiva costituzione per donazione, in favore del medesimo coniuge affidatario, del diritto di usufrutto vita natural durante sul medesimo immobile, compiuta dall’altro coniuge, costituisce un atto avente funzione dispositiva e contenuto patrimoniale, soggetto all’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ..
Infatti, la costituzione dell’usufrutto non ha il connotato della doverosità proprio dell’adempimento (ed. atto dovuto o atto giuridico in senso stretto) – che giustificherebbe l’esclusione della revocatoria, ai sensi del terzo comma dell’articolo citato – ma si fonda sulla libera determinazione del coniuge debitore, il quale, attraverso la concessione di siffatto diritto reale, per la durata della vita del beneficiario, su un bene di sua proprietà in precedenza gravato da un diritto personale di godimento in favore del medesimo cessionario, da luogo alla modifica del suo patrimonio, con rischio di riduzione della garanzia generale spettante ai creditori.

Cassazione civile Sezione II sentenza del 24/07/2008 n. 20387

Al fine di stabilire se l’atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà.

Da questo principio non vi è ragione di discostarsi, stante la sua coerenza con la lettera e la ratio delle norme da cui è stato tratto, le quali impongono che l’accertamento dell’eventuale lesione della legittima sia compiuto con riferimento al momento dell’apertura della successione e mirano ad assicurare agli aventi diritto il conseguimento delle quote di riserva loro spettanti, in rapporto all’intero patrimonio del de cuius.

Cassazione civile Sezione II sentenza del 03/05/1996 n. 4090

Il carattere unitario del diritto di proprietà non priva affatto il proprietario del potere di alienare solo la nuda proprietà, con automatica esclusione, quindi, dell’usufrutto, che rimane all’alienante.