La frase: I veneti sono ubriaconi, detta in una trasmissione radiofonica non è diffamazione.

(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 9 giugno 2016, n. 24065)

Ritenuto in fatto

1. Con decreto del 20 luglio 2015, il Giudice per le indagini preliminari di Verona, decidendo sull’opposizione proposta da G.C., M.B., L.M. e G.R., ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di O.T., indagato per il reato di diffamazione.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori (muniti di procura speciale) dei suddetti soggetti opponenti.

2.1. I ricorrenti hanno denunziato violazione di legge, articolando le loro doglianze in due motivi.

3. Nella requisitoria scritta il Procuratore Generale della Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

1. Così come emerge dagli atti, i ricorrenti hanno proposto querela in danno di O.T. nella loro qualità di soggetti “nati” e che vivono nella regione Veneto e si sono doluti del tenore dell’intervento del suddetto T. durante la trasmissione radiofonica “La Zanzara”, andata in onda su “Radio 24” in data 2 febbraio 2015.

Il T. aveva affermato che i veneti sono “un popolo di ubriaconi ed alcolizzati”, proseguendo con frasi del tenore seguente: “Poveretti, non è colpa loro se nascono in Veneto” – “I veneti sono un popolo di ubriaconi, alcolizzati atavici, i nonni, i padri, le madri” – “Poveretti i veneti, non è colpa loro se uno nasce in quel posto, è un destino. Basta sentire l’accento veneto: è da ubriachi, da alcolizzati, da ombretta, da vino”.

2. II Pubblico Ministero ha chiesto l’archiviazione, osservando che non vi sono sufficienti elementi per sostenere l’accusa in giudizio «posto che lo stereotipo del “veneti ubriaconi” utilizzato provocatoriamente dall’indagato, come la maggior parte dei luoghi comuni, non può ragionevolmente integrare il reato di diffamazione anche perché rivolto ad un numero indeterminato ed indeterminabile di persone e non può essere ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata (e quindi a fortiori nella fattispecie) se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili …

Nessun pregio infine ha il riferimento alla c.d. Legge Mancino posto che tale fattispecie non può certo riferirsi ai fatti enunciati in querela. La manifestazione di pensiero utilizzata dal T. va quindi confinata nell’ignoranza tipica dei luoghi comuni e non merita di assurgere a rilevanza penale».

3. Il Giudice per le indagini preliminari, decidendo sulla richiesta sopra richiamata del Pubblico Ministero e sulla opposizione dei querelanti, ha ritenuto quest’ultima inammissibile “per non rivestire gli opponenti la qualifica di persone offese dal reato”.

In sostanza, il Giudice, richiamando i principi giurisprudenziali in materia di tutela della reputazione degli “enti superindividuali”, ha ritenuto che gli opponenti non fossero legittimati alla opposizione perché non destinatari delle espressioni offensive.

Nel merito, poi, ha dichiarato condivisibili le argomentazioni contenute nella richiesta del Pubblico Ministero.

4. I ricorrenti hanno contestato la decisione sostenendo che, “in episodi come questo, la legittimazione spetta a chiunque si senta offeso da una simile condotta”; hanno quindi richiamato una sentenza di questa Corte e due di giudici di merito, che riguardano “comunità addirittura più vaste di quella degli appartenenti ad una Regione, ovvero popoli Rom, Sinti ecc. “.

Hanno altresì sostenuto di essere legittimati “a fare opposizione all’archiviazione, in quanto raggiunti da un’offesa, per la posizione che rivestono, quale l’essere abitanti, residenti e appartenenti alla Comunità, alla Regione e al Popolo Veneto”.

Con l’altro motivo i ricorrenti si dolgono della mancata qualificazione del fatto come delitto ex art. 3 lettera a) legge 13 ottobre 1975 n. 654.

5. Al fine di ritenere infondata la prima doglianza proposta dai ricorrenti basta richiamare la condivisibile giurisprudenza di questa Corte in materia.

Invero, è pacifico che, in tema di diffamazione, non solo una persona fisica ma anche una entità giuridica o di fatto, una fondazione, un’associazione o altro sodalizio, possa rivestire la qualifica di persona offesa dal reato, essendo concettualmente identificabile un onore o un decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, capace di percepire l’offesa. (Sez. 5, n. 12744 del 07/10/1998, Faraon ed altro, Rv. 213415). È difatti concettualmente ammissibile l’esistenza di un onore sociale, collettivo, quale bene morale di tutti i soci, associati, componenti, membri come un tutto unico, capace di percepire l’offesa.

Tuttavia è pure incontroverso che la legittimazione competa anche ai singoli componenti solo se le offese si riverberino direttamente su di essi, offendendo la loro personale dignità (Sez. 5, n. 2886 del 24/01/1992, Bozzoli, Rv. 189901).

Infatti, il reato di diffamazione è costituito dall’offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili (Sez. 5, n. 51096 del 19/09/2014, Monaco, Rv. 261422).

L’interpretazione giurisprudenziale sul punto è rigorosa, richiedendo che l’individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa, in mancanza di indicazione specifica e nominativa ovvero di riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto, deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell’offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita (Sez. 5, sentenza n. 2135 del 07/12/1999 Rv. 215476; massime precedenti conformi: n. 6507 del 1978 Rv. 139108; n. 8120 del 1992 Rv. 191312, n. 10307 del 1993 Rv. 195555, n. 18249 del 2008 Rv. 239831).

Come si è visto, nel caso di specie il T., nel definire i “veneti …ubriaconi alcolizzati”, ha fatto affermazioni del tutto generiche, indubbiamente caratterizzate da preconcetti e luoghi comuni (con riferimento alle asserite caratteristiche di abitanti in una determinata zona del territorio nazionale) ma prive di specifica connessione con l’operato e la figura di soggetti determinati o determinabili.

Quindi, si può conclusivamente affermare il seguente principio di diritto:

“Non integra il reato di diffamazione l’affermazione offensiva, caratterizzata da preconcetti e luoghi comuni, che non consenta l’individuazione specifica ovvero riferimenti inequivoci a circostanze e fatti di notoria conoscenza attribuibili ad un determinato individuo, giacché il soggetto passivo del reato deve essere individuabile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell’offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita. Tale criterio non è surrogabile con intuizioni o con soggettive congetture che possano insorgere in chi, per sua scienza diretta, può essere consapevole, di fronte alla genericità di un’accusa denigratoria, di poter essere uno dei destinatari”.

6. Manifestamente infondata è poi la doglianza relativa alla erronea qualificazione giuridica del fatto, che secondo i ricorrenti sarebbe riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 3, lettera a), legge n. 654/1975, in materia di repressione della discriminazione razziale.

Ai fini della configurabilità del delitto in esame, la finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso è integrata solo quando la condotta posta in essere si manifesta come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, di un sentimento connotato dalla volontà di escludere condizioni di parità per ragioni fondate sulla appartenenza della vittima ad una etnia, razza, nazionalità o religione.

Invero, la “propaganda di idee” di cui all’art. 3, comma primo, lett. a), prima parte, legge 13 ottobre 1975 n. 654 deve consistere nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico ed a raccogliere adesioni; l’”odio razziale o etnico”, poi, è integrato non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione, ma solo da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori. Peraltro, la “discriminazione per motivi razziali” è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, non – invece – sui suoi comportamenti.

In ragione di ciò, è del tutto evidente che nel caso in esame non possa configurarsi la suddetta previsione incriminatrice, giacché le affermazioni del T. non sono riconducibili nel concetto di “odio razziale o etnico”, né comunque possono considerarsi potenzialmente discriminatori nei confronti di una determinata categoria di soggetti appartenenti ad una determinata razza, nazionalità o religione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali.