La pioggia intensa non giustifica l’incuria. Condominio e comune responsabili per i danni da allagamento.

Una pioggia intensa e persistente, dal carattere eccezionale, che provoca l’allagamento dei locali condominiali non rappresenta un caso fortuito o forza maggiore, soprattutto in considerazione dell’attualità che assumono i dissesti idrogeologici nel nostro Paese.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sez. III Civile, nella sentenza n. 5877/2016.
Il ricorso è promosso da una società nei confronti del condominio (i cui locali erano da essa condotti in locazione), insieme al comune e a due compagnie assicuratrici per chiedere la condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito all’allagamento verificatosi nei summenzionati locali in occasione di un forte temporale, sia per esondazione di un vicino sottopasso, sia per precipitazioni da un tubo pluviale del condominio.
La ricorrente espone che, tra le cause dell’allagamento, un particolare rilievo aveva assunto il mancato funzionamento delle elettropompe che il comune aveva installato proprio al fine di prevenire l’evento poi verificatosi.
In sede di merito la domanda della società era stata respinta, nonostante il serio danneggiamento dei locali a seguito dell’allagamento provocato dal forte temporale, di carattere eccezionale, e nonostante la capacità di smaltimento delle elettropompe fosse stata comunque insufficiente rispetto all’intensità della precipitazione.
Per la Corte d’Appello, in base a tali assunti, l’evento di danno era da ricondurre all’ambito del caso fortuito.
La Corte di Cassazione si trova a dover stabilire se un fenomeno di pioggia intensa e persistente, tale da assumere i connotati di una pioggia definita dal giudice d’appello come di eccezionale intensità, alla luce degli acquisiti dati pluviometrici, può costituire o meno un evento riconducibile alla fattispecie del fortuito, idoneo di per sé ad interrompere il nesso di causalità, in considerazione del suo carattere di straordinarietà ed imprevedibilità.
Al quesito, gli Ermellini danno risposta affermativa, evidenziando che la questione non è nuova nella giurisprudenza di legittimità, poichè diverse sono le pronunce che hanno affrontato la natura del caso fortuito in riferimento ad un allagamento provocato da intense precipitazioni atmosferiche.
In passato, nonostante le diversità con la fattispecie per a quale è causa, la Cassazione osservò che “per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell’evento. Pertanto, “il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza“.
In una successiva sentenza ha affermato che è certamente vero “che una pioggia di eccezionale intensità può anche costituire caso fortuito in relazione ad eventi di danno come quello in questione; ma non è affatto vero che una siffatta pioggia costituisca sempre e comunque un caso fortuito“.
Si sarebbe dovuto dimostrare, hanno proseguito i giudici, “che le piogge in questione erano state da sole causa sufficiente dei danni nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte sua delle opere di smaltimento delle acque piovane; il che equivale in sostanza a dimostrare che le piogge in questione erano state così intense (e quindi così eccezionali) che gli allagamenti si sarebbero verificati nella stessa misura pure essendovi stata detta scrupolosa manutenzione e pulizia“.
Per la Corte deve essere confermato questo più recente orientamento, con le necessarie precisazioni richieste dalla specificità del caso in esame.
La possibilità di invocare il fortuito (o la forza maggiore) deve, difatti, ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento.
Un temporale di particolare forza ed intensità, protrattesi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, “può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, salva l’ipotesi (predicabile nel caso di specie) in cui sia stata accertata l’esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una (cor)responsabilità del soggetto che invoca l’esimente in questione“.

 

La sentenza impugnata ha sbagliato nel trascurare del tutto ogni accertamento in ordine al funzionamento delle pompe di smaltimento (che parte ricorrente ha ritenuto non funzionanti) sulla scorta dell’erronea considerazione della loro insufficienza a smaltire l’intero flusso delle acque, senza però interrogarsi né sulla possibilità e sulla efficacia causale di uno smaltimento anche solo parziale, né su eventuali responsabilità amministrative circa le caratteristiche stesse delle pompe di filtraggio; in tal modo il giudice ha attribuito, sic et simpliciter, il carattere del fortuito determinante alla pioggia torrenziale che si era abbattuta sul territorio, omettendo altresì di considerare le rilevanti perplessità espresse dal ctu circa ilreale stato di manutenzione della fognatura.

La Corte d’appello, di converso, ha ritenuto, sulla base di un sillogismo evidentemente privo delle necessarie premesse, che anche un sistema di deflusso che fosse stato realizzato e avesse funzionato nel pieno rispetto di tutte le norme tecniche e di ordinaria diligenza non sarebbe stato idoneo a contenere la furia delle acque e ad evitare il danno.
Tale affermazione appare, nella sostanza, sfornita di motivazione, mentre è evidente che “l’accertamento di una sicura responsabilità in capo all’ente tenuto alla manutenzione avrebbe dovuto imporre un più accurato esame della fattispecie, allo scopo di valutare se, come ed in quale percentuale l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e il regolare funzionamento del sistema di pompaggio sarebbero stati in grado, se non di evitare, almeno di ridurre l’entità dei danni“.
La Corte ha già in più occasioni riconosciuto, anche in relazione agli obblighi di manutenzione gravanti sulla P.A., la discrezionalità e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario, dei criteri e dei mezzi con cui la P.A. realizzi e mantenga un’opera pubblica; ciononostante, questa affermazione trova un limite nell’obbligo di osservare, a tutela della incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e regolamenti disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza.
Dall’inosservanza di queste disposizioni e di dette norme deriva la configurabilità della responsabilità della stessa pubblica amministrazione per i danni arrecati a terzi.
Gli Ermellini aggiungono, infine, “che ogni riflessione, declinata in termini di attualità, sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale, certamente impone, oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt’altro che imprevedibili“.
È pertanto richiesto un nuovo sindacato da parte della Corte d’appello a cui si rinvia.

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