La presenza della psicologa scolastica in un’aula di scuola elementare è reato (violenza privata) se non è preventivamente autorizzata dai genitori degli alunni.

(Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza 5 settembre 2017, n. 40291)

La Quinta sezione penale della Cassazione (sentenza 40291/17, sotto in allegato pdf) ha annullato il proscioglimento del Gip di Arezzo nei confronti di due dirigenti scolastici, due insegnanti e della stessa psicologa, tutti portati a giudizio dai genitori di un bimbo di sette anni con presunti problemi comportamentali.

Gli insegnanti avevano chiesto, in particolare, la consulenza del medico durante le ore di lezione per osservare , pur dissimulando l’attività, l’atteggiamento relazionale dell’alunno.

Al termine dell’analisi, durata due mesi. il medico aveva stilato una relazione di cui i genitori avevano sentito parlare, solo a fine anno scolastico, durante un colloquio con l’insegnante.

Da lì la richiesta di accesso agli atti, puntualmente negata – come l’esistenza stessa della relazione – dai due dirigenti scolastici passatisi l’incarico a cavallo degli anni interessati.

Corte di Cassazione Sez. V Penale sentenza 5 settembre 2017 n. 40291