La responsabilità del custode è esclusa se il danno è causato da terzi o dallo stesso danneggiato.

(Corte di Cassazione civile, sez. III, sentenza 30.11.2015, n. 24342)

È principio giurisprudenziale ormai consolidato quello per cui la responsabilità del custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia esclusa dall’accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.

Per ottenere l’esonero dalla responsabilità, al custode è richiesta la prova che il fatto del terzo abbia i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità.

L’individuazione precisa del terzo non costituisce un elemento essenziale per la prova dell’interruzione del nesso eziologico anche se, ovviamente, l’impossibilità di indicare la persona del terzo non deve essere confusa con l’incertezza sull’effettivo ruolo che un terzo abbia avuto nella produzione dell’evento.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 30 novembre 2015, n. 24342).