La responsabilità nei tamponamenti a catena. Nozione – giurisprudenza.

Il tamponamento è un tipo di sinistro stradale che si realizza quando un veicolo con la sua parte anteriore urta la parte posteriore di un altro veicolo che lo precede in strada.
In questi casi, la responsabilità viene normalmente addebitata in capo al veicolo che ha dato luogo al tamponamento, poiché l’art. 141 del Codice della strada afferma che “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”.
Pertanto, si presume che la colpa sia di chi tampona, a causa dell’inosservanza delle consigliate distanze di sicurezza che avrebbero consentito un adeguato spazio di frenatura e manovra; ciò a meno che il tamponatore non dimostri che il sinistro si è verificato per causa a lui non imputabile (ad es. a causa della vettura tamponata).
La responsabilità nel tamponamento multiplo cd. “a catena”
Ipotesi molto frequente e maggiormente problematica per quanto riguarda l’individuazione del “colpevole” è quella dei cd. tamponamenti a catena, che coinvolgono diverse autovetture l’una tamponatrice dell’altra.
In caso di tamponamento multiplo è necessario effettuare una distinzione, tra il sinistro avvenuto tra veicoli fermi in colonna e tra veicoli in movimento.
Nell’ipotesi di colonna ferma (in coda al semaforo, nel traffico, ecc.) la giurisprudenza ha ritenuto che la responsabilità vada addebitata al conducente dell’ultimo veicolo, ossia colui che genera la prima collisione dalla quale promanano i successivi tamponamenti.
Pertanto, in caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna (cfr. Cass., n. 8646/2003; Cass., n. 18234/2008).
Le richieste risarcitorie andranno, pertanto, rivolte alla compagnia assicuratrice del veicolo che ha cagionato il primo tamponamento.
Diversa la situazione nel tamponamento a catena di autoveicoli in movimento, in cui trova applicazione l’art. 2054 c.c., comma 2 a norma del quale “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli“.
Si ritiene, con conseguente presunzione iuris tantum di colpa, che siano responsabili in eguale misura in entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), a causa dell’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass., n. 4021/2013)
In pratica, la presunzione fa scattare in capo ad ogni conducente la responsabilità nei confronti del veicolo che gli sta davanti.

 

La norma fa salva la possibilità di fornire adeguata prova liberatoria per essere tenuto indenne all’addebito di responsabilità, come avviene nel caso in cui o il veicolo nel mezzo sia stato prima tamponato e poi sospinto contro il veicolo antistante a causa dell’eccessiva velocità del veicolo investitore.

Si tratta quindi di responsabilità concorrente: la domanda risarcitoria potrà essere promossa da alcun tamponato alla compagnia assicuratrice del veicolo tamponature.
È inoltre evidente che il primo veicolo della colonna (il quale viene tamponato, ma non tampona nessun altro) non avrà alcuna responsabilità.

Avv. Antonio MEZZOMO

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