La richiesta di misure alternative alla detenzione non contiene l’elezione di domicilio nè la dichiarazione di domicilio da parte del condannato. Il tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile la richiesta, ma la Cassazione annulla.

(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 19 settembre 2017, n. 42851)

…, omissis …

Ritenuto in fatto

Con decreto in data 13.07.2016 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibili le richieste di misure alternative avanzate da F.E. per difetto delle condizioni di legge.

Rilevava il giudice che l’unico firmatario delle istanze era il difensore di fiducia, ma che l’interessato non aveva né eletto né dichiarato domicilio e che l’art. 677, comma 2, cod.proc.pen. prescriveva a pena di inammissibilità quelle dichiarazioni considerate atto personalissimo e non delegabile al difensore.

Avverso detto decreto propone ricorso l’interessato a mezzo del difensore, deducendo, con motivo unico, una violazione di legge e una carenza di motivazione: si sostiene che effettivamente non vi era stata la dichiarazione relativa al domicilio, ma da ciò non poteva derivare la ritenuta manifesta infondatezza di una istanza o la conclusione di una irreperibilità, che invece non era motivata in alcun modo e che era smentita dalla reperibilità concreta del condannato; si insiste nel fatto che la mancata indicazione di un domicilio può essere esaminata soltanto nel merito e non sul piano della ammissibilità dell’istanza.

Il P.G. chiede il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il decreto impugnato deve essere annullato.

La richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656, comma 6, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto.

La giurisprudenza di questa Corte è pressoché unanime nel ritenere la dichiarazione od elezione di domicilio, di cui alla norma citata, come un atto personalissimo che può essere fatto soltanto dal condannato e, quindi non delegabile al difensore.

Quello che maggiormente rileva è, infatti, la riconducibilità all’interessato della relativa manifestazione di volontà, riconducibilità assicurata da modalità di legge che convergono nel riconoscere la natura strettamente personale dell’atto di elezione o dichiarazione di domicilio, con la conseguente esclusione che esso sia ad altri delegabile ovvero sia surrogabile da una dichiarazione del difensore (Sez. Un., n 18775 del 17.12.2009, Rv 246720).

Tuttavia questo principio va correlato con altro consolidato orientamento e cioè quello secondo il quale la dichiarazione di domicilio da parte del condannato deve soltanto esprimere con chiarezza la volontà che il luogo indicato venga considerato come quello nel quale effettuare le comunicazioni o notificazioni, e ciò senza che vi sia necessità di particolari formule (Sez. 1, n 25123 del 09/06/2010, Rv. 247952).

In altri termini, l’esigenza del rigido rispetto delle forme, che ragionevolmente ispira la disciplina cui si è fatto cenno, non può costituire un ostacolo alla interpretazione della reale intenzione della parte, ove questa sia individuabile in base a scopo e contesto della comunicazione: assumendo un principio in tema di nomina del difensore, esportabile anche in altri ambiti, va detto che la dichiarazione di nomina, che segue immediatamente sullo stesso foglio la firma dell’avvocato o allegata alla richiesta avanzata, con sottoscrizione autenticata dal professionista, ha un implicito ma evidente valore di condivisione della dichiarazione, che quindi deve giuridicamente ritenersi essere stata fatta propria dall’interessato, il quale in tal modo se ne è assunto la paternità (Sez. Un. n 47803 del 27/11/2008, Rv. 241355).

Nella fattispecie, l’interessato aveva allegato all’istanza di misura alternativa la nomina del difensore ed aveva ivi indicato la sua residenza, da intendersi dunque come luogo in cui intendeva ricevere comunicazioni e fruire della misura alternativa.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e che il decreto impugnato va invece annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Trieste.

P.Q.M. 

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Trieste. 

2 thoughts on “La richiesta di misure alternative alla detenzione non contiene l’elezione di domicilio nè la dichiarazione di domicilio da parte del condannato. Il tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile la richiesta, ma la Cassazione annulla.”

  1. Hello pals
    I am sorry if I write off-topic
    But I a short time ago had to locate a detailed short article about how you can write essays for your university.
    I just identified a fantastic article. Maybe somebody else will desire this information.
    https://achouaa.com/availing-the-advantages-of-on-the-net-writing/

    By the way, whereas I was interested in this short article, I discovered that many of us obtain home functions, compositions, papers and essays. I do not understand how secure it is actually and what excellent might be obtained inside the finish. Who faced this situation, create, you create or buy? Have been you caught by your professor for this?

Comments are closed.