La verifica della c.d. soglia d’usura nell’ambito di un contratto di mutuo deve essere eseguita con riferimento a ciascuna autonoma categoria di interessi, corrispettivi e moratori, senza addizione degli stessi poiché distinti per natura e funzione.

(Tribunale di Pistoia, sez. Civile, ordinanza 2 luglio 2015 – Giudice Carvisiglia).

1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 15.10.2014 il Sig. G.G. e la Societá G. Center House Srl hanno adito il Tribunale di Pistoia chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommatorietà della cognizione della causa de qua, dato atto di quanto esposto in premessa, accertare e dichiarare la nullità, per le ragioni esposte in premessa, delle clausole di cui all’art. 3 del contratto di mutuo ipotecario e dell’art. 6 dell’allegato “A” al suddetto contratto, stipulato in data 21 dicembre 1999, e per l’effetto, – condannare la CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA S,P.A. (già CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pistoia, via Roma, codice fiscale e Partita Iva (…). alla restituzione della somma di € 58.721,41 indebitamente versata ex art. 2033 c,c_ In denegata ipotesi, si chiede che l’lll_mo Tribunale adito voglia compensare le spese versate a titolo di interessi con il capitale. Tutto ciò con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

In via istruttoria

– in caso di contestazione della analisi del mutuo ipotecario redatta dal Dott. Commercialista F.C. si chiede ammettersi C.T.U. esplorativa dell’importo delle rimesse effettuate, delle loro imputazione oltre che degli interessi in concreto applicati

A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno dedotto:

– di aver stipulato in data 2111211999 con la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Spa (già Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia) un contratte di mutuo ipotecario di lire 400.000_000, ai rogiti Dott. F.D.M.N., Notaio in Pistoia, Rep. n, 25566 e Fase. n, 9486, in relazione al quale il Sig. G.G. è intervenuto sia quale amministratore unico e legale rappresentante della Società mutuataria G. Center House srl, che in proprio quale fideiussore;

– che la società attrice e la parte fideiubente in solido si sono dichiarati debitori della Cassa per una durata massima di dieci anni e si sono impegnati a rimborsare la somma mutuata con il sistema dell’ammortamento a mezzo di rate mensili costanti, posticipate e comprensive di capitali ed interessi; – che dalla lettura del contratto di mutuo emerge che i tassi di interesse applicati sono in contrasto con l’art. 2 della legge 10811996;

– che dalla relazione redatta dal Consulente di parte, Dott. F.C., risulta che la somma degli interessi a qualunque titolo promessi o convenuti al momento della stipula dei contratto ammonta all’11,90%, percentuale risultante dalla somma di. a) tasso di interesse fisso per il periodo di preammortamento e per la prima rata di ammortamento pari al 4,90%; b) tasso di mora maggiorato dei 4%; c) indennizzo per estinzione anticipata pari al 3%; – che dalla lettura dei piano di ammortamento risulta che la somma degli interessi versati dal 30!0612000 al 3010612010 ammonta ad €. 58.721,04.

Si è costituita la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Spa, la quale ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo al ricorrente Sig. G.G. in proprio (quale fideiussore) e l’intervenuta estinzione per prescrizione delle azioni e delle domande proposte da entrambi i ricorrenti.

Nel merito la resistente ha contestato la dedotta applicazione di interessi usurari, deducendo altresì che il criterio, utilizzato ex adverso, di determinazione dei superamento del tasso soglia fondato sulla sommatoria degli interessi corrispettivi e di mora deve essere disatteso alla stregua di un orientamento consolidato della giurisprudenza di merito.

Tanto premesso, la banca ha richiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni”

“Perché Piaccia all’Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta

I) Preliminarmente nel rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo al ricorrente Sig. G.G. in proprio (quale fideiussore) e, conseguentemente, dichiarare le azioni e le domande tutte dal medesimo proposte nei confronti della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Spa inammissibili e rigettare integralmente le stesse.

II) Preliminarmente nel merito, accertare e dichiarare la intervenuta estinzione per prescrizione delle azioni e delle domande tutte proposte dalla Società G. Center House Sri e dal Sig_ G.G., in proprio, nei confronti della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Spa con il ricorso ex art. 702 bis cpc notificato, unitamente al decreto, in data 1510512014, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Spa in narrativa della presente comparsa.

lII) In subordine nei merito, rigettare integralmente perché dei tutto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, le azioni e le domande tutte proposte dalla Società G. Center House Srl e dal Sig. G.G., in proprio, nei confronti della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Spa con il ricorso ex art. 702 bis cpc notificato, unitamente al decreto, in data 15/05/2014, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Spa in narrativa della presente comparsa.

IV) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio”. 2. In applicazione del principio processuale della ragione più liquida (che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli arti. 24 e 11 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio), si ritiene di dover direttamente esaminare, nonostante il carattere preliminare che rivestono le eccezioni di prescrizione e di carenza di interesse ad agire e di difetto di legittimazione attiva del sig. G.G., con riferimento alla dedotta applicazione di interessi usurari in relazione al rapporto di mutuo inter partes (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n, 9936 dei 08/05/2014:”In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost, – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione dei giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l’infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l’origine dell’evento dannoso in una utilizzazione impropria della “res” da parte del danneggiato)”).

La pretesa azionata dai ricorrente risulta fondata sulle seguenti argomentazioni:” la società G. Center House srl., in persona dell’amministratore unico sig. G.G. denuncia – così come si evince espressamente dalla lettura della relazione del Dott. F.C. a tal uopo redatta (sub Doc, 2) – che la somma degli interessi a qualunque titolo promessi o convenuti al momento della stipula ammontava al 11,90%.

E difatti, nel ipotesi in cui l’attrice, in quanto parte mutuataria, decida di richiedere l’estinzione anticipata del contratto in parola, quest’ultima dovrà corrispondere una somma determinata in misura percentuale sul capitale anticipatamente rimborsato a titolo di indennizzo e pari al 3%_ Non solo, le condizioni contrattuali dei mutuo ipotecario in oggetto prevedono all’art. 6 dell’allegato A che “nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori verranno percepite su tutte le somme rimaste insolute interessi di mora con decorrenza dal giorno di scadenza fino al giorno di valuta del pagamento effettuato. Gli interessi moratori di cui sopra vengono stabiliti in 4 (quattro) punti in più del tasso corrente del finanziamento”.

Così ricapitolando, la somma totale degli interessi è costituita da 1) tasso di interesse fisso per il periodo di preammortarnento e per la prima di rata di ammortamento pari al 4.90%; 2) tasso di mora maggiorato del 4%; 3) indennizzo per estinzione anticipata pari al 3 %.

Fermo quanto sopra, risulta, dunque, che la somma dei vari tassi di interesse indicati nel contratto de quo comportano una applicazione di un tasso massimo superiore alle soglie previste dall’art. 2 Legge 108/1996.`

Orbene, mette conto ricordare che “Colui che agendo in un giudizio deduca l’applicazione di un tasso usurario ha l’onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del cd. tasso soglia,” (Tribunale Ferrara 5 dicembre 2013 in www.ilcaso.it).

Ciò posto, in primo luogo va evidenziato che parte ricorrente ha menzionato le condizioni contrattuali del mutuo ipotecario previste negli allegati a detto contratto, senza produrre gli allegati medesimi.

In secondo luogo occorre rilevare che i ricorrenti non hanno assolto all’onere della prova esistente a loro carico, non provvedendo a depositare il decreto relativo al tasso soglia fissato in relazione al trimestre nel quale il contratto di mutuo de quo è stato concluso (cfr. Trib. Napoli, 41111201 D, in Giur. merito, 2011, 4, 981).

Né l’omessa produzione dei decreto ministeriale attuativo della legge 7 marzo 1996, n_ 108 che fissa la cd. soglia d’usura può essere superata mediante il ricorso al principio “‘iura novit curia”, di cui all’art. 113 c.p.c_, atteso che i predetti decreti ministeriali hanno natura di atti meramente amministrativi (Trib. Mantova, 1.12.2009, in www.ilcaso).

In assenza del parametro di riferimento, desumibile unicamente attraverso la produzione dei decreto ministeriale di rilevazione dei tassi effettivi globali medi da cui calcolare il tasso soglia tempo per tempo esistente, l’affermazione in ordine all’intervenuto superamento dei tassi soglia si presenta come del tutto priva di riscontri.

In terzo luogo va evidenziato che la metodologia utilizzata dai ricorrenti per la rilevazione dei tasso usurario è comunque da disattendere.

Infatti nella verifica della usurarietà del tasso di interesse parte ricorrente, citando la sentenza Cass. Civ. n. 35012013, effettua la sommatoria del tasso dell’interesse corrispettivo e del tasso dell’interesse di mora, in modo del tutto erroneo, perché la nota sentenza della Cassazione si limita a ribadire il principio secondo il quale anche la pattuizione relativa al tasso degli interessi di mora deve essere soggetta alla verifica del rispetto della L. 10811996, ma in nessun caso afferma (ed è sufficiente leggere per esteso la sentenza per verificarlo) che gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori debbano essere cumulati tra loro e considerati unitariamente.

Si rileva che in ossequio alla corretta interpretazione della sentenza di legittimità avanti citata, la successiva giurisprudenza di merito – come evidenziato anche da parte resistente – è consolidata e conforme nell’affermare che la verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, corrispettivo e moratorio, senza sommarli tra loro, affermando altresì la assoluta impossibilità della loro sommatoria in quanto i due tassi assolvono a due funzioni diverse, hanno natura diversa e sono oggetto di distinte pattuizioni (cfr ex multis Tribunale Napoli 151912014; Tribunale Venezia 27/11/2014, Tribunale Milano 1210212015: Tribunale Reggio Emilia 241212015, Tribunale Roma 21312015, Tribunale Padova 10/3/2015, tutte reperibili sul sito www.ilcaso.it).

E’ ovviamente da escludere che alle rilevate carenze sul piano delle allegazioni e delle prove possa “supplire” il Giudice disponendo la CTU richiesta dai ricorrenti, atteso che, come è noto, “in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d’ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. Cass- 220511996).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della lite, delle questioni trattate e dell’attività svolta, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi da valori medi, fatta eccezione che per una riduzione al 25% della fase istruttoria, atteso che, ancorché si sia dibattuto in ordine all’ammissione o meno della CTU richiesta dai ricorrenti, non sono state espletate prove, ed al 25% della fase decisoria tenuto conto dell’assenza di deposito di memorie conclusionali.

Sussiste, inoltre, la responsabilità aggravata ex art.96, comma 3, cpc. dei ricorrenti per aver agito in mala fede o colpa grave.

Sono chiari indici quantomeno di colpa grave: a) l’aver sostenuto la tesi dell’applicazione degli interessi usurari con riferimento al contratto di mutuo inter partes, senza la produzione del decreto ministeriale relativo al tasso soglia fissato del trimestre di riferimento; b) l’aver adottato il criterio della sommatoria del tasso dell’interesse corrispettivo e del tasso dell’interesse di mora, criterio che trova smentita in un granitico orientamento giurisprudenziale (cfr. in tema di applicazione dei disposto ex art.96 comma 3 cpc, in relazione ad una fattispecie analoga a quella per cui è causa, cfr. Trib_ Padova, 10 marzo 2016 e Trib. Torino, 17 settembre 2014, reperibili in www.expartecreditoris.it ).

Come è noto, l’abuso dei processo causa un danno indiretto all’erario (per l’allungamento dei tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l’insorgenza dell’obbligo al versamento dell’indennizzo ex lege 8912001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell’accertamento della verità) e va dunque contrastato (v. Trib_ Varese, sez. Luino, ord. 23 gennaio 2010 in Foro Italiano, 2010, 7-8, I, 2229). In tale contesto, si comprende perché il Legislatore dei 2009 (legge n. 69) abbia introdotto un danno tipicamente punitivo nell’art. 96 comma III c.p.c. al fine di scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità dei sistema giustizia (v. Trib, di Piacenza, sez. civ., sentenza 22 novembre 2010, est_ Morlini in Guida al dir_, 2011, 3).

Infatti, la norma introdotta dalla Legge 18 giugno 2009 n_ 69 nel terzo comma dell’art, 96 c.p.c. non ha natura meramente risarcitorid ma Ilsanzionatoria” (Tribunale di Piacenza, sez, civile, sentenza 7 dicembre 2010, est. Coderoni) come la prevalente giurisprudenza di mento ha ritenuto (v. anche Trib. Verona, ord. 1 ottobre 2010; Trib. Verona. ord. 1 luglio 2010; Trib. Verona, sez. III civ., sentenza 20 settembre 2010) là dove ha statuito che essa introduce nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso dei processo (Tribunale di Roma, sez. XI civile, sentenza 11 gennaio 2010 in Giur. Merico, 2010, 9) e preservare la funzionalità dei sistema Giustizia (in questi termini, Trib. Prato 6 novembre 2009, Trib_ Milano 29 agosto 2009), traducendosi, dunque, in “una sanzione d’ufficio” (Tribunale di Roma, sez, distaccata di 0 stia, sentenza 9 dicembre 2010).

La somma che si stima adeguata a sanzionare tale condotta, avuto riguardo al ravvisato elemento soggettivo, è quella pari all’importo riconosciuto a titolo dì spese di lite, esclusi gli accessori.

P.Q.M.

Rigetta la domanda avanzata da G.G. e da G. Genter House Sri; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite sostenute dalla resistente, liquidate in euro 6.342,5 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e Cpa visto l’art. 96, comma terzo, c.p.c., condanna i ricorrenti a corrispondere alla resistente l’ulteriore somma di euro 6,342,5.

Si comunichi.

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