L’acquisto dell’auto con la legge 104.

Tra le numerose agevolazioni fiscali che la legge tributaria riconosce alle persone con disabilità e ai loro familiari vi è una corposa disciplina relativa ai veicoli e al settore auto, in considerazione dei dettami della legge n. 104/1992 “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” (per approfondimenti sui diversi tipi di agevolazioni: Legge 104:le agevolazioni fiscali per i diversamente abile e i loro familiari).
A chi spettano le agevolazioni auto?
Delle agevolazioni per il settore auto possono usufruire diverse categorie di disabili.
In primis i non vedenti, ossia le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione (per l’esatta individuazione dele categorie di non vedenti cfr. artt. 2, 3 e 4, legge n. 138/2001).
Seguono poi le persone sorde, ossia colpite da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata (art. 1, legge 68/1999).
Possono usufruire delle agevolazioni anche i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni e i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro), può beneficiare delle agevolazioni il familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.
Nel reddito annuo indicato non va tenuto conto dei redditi esenti (es. pensioni sociali, indennità, pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili).
Se più disabili sono fiscalmente a carico di una stessa persona, quest’ultima può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.
Si ricorda che tali agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.
Per quali veicoli sono concesse le agevolazioni?
Le agevolazioni per il settore auto si riferiscono a diverse tipologie di veicoli, le cui caratteristiche tecniche sono precisate dall’Agenzia delle Entrate: vi rientrano, a seconda dei casi, autovetture, autoveicoli e motoveicoli per il trasporto promiscuo, autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici, autocaravan e motocarrozzette.
Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente.
Quali sono le agevolazioni per il settore auto?
1) Detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto.
Per l’acquisto dei mezzi di locomozione, ossia autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli indicati, usati o nuovi, il disabile ha diritto a una detrazione Irpef pari al 19% del costo sostenuto.
Questa va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro e spetta solo una volta (per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto.
Il beneficio è riottenibile, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) perché destinato alla demolizione, mentre non spetta se il veicolo è cancellato dal PRA perché esportato all’estero.
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.

 

Se il veicolo è trasferito, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse.

 

Questa disposizione non si applica quando il disabile, per mutate necessita legate al proprio handicap, deve cedere il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Sono detraibili anche le spese di riparazione del mezzo, solo se sostenute entro quattro anni dall’acquisto del mezzo, mentre restano esclusi i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).
2) Iva agevolata al 4% sull’acquisto.
È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate aventi cilindrata fino a  2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.
La medesima Iva agevolata si applica anche all’acquisto contestuale di optional, alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (anche se superiori ai citati limiti di cilindrata) e alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti) mentre sono esclusi gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).
L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), ed il beneficio è riottenibile alle stesse condizioni e limiti previsti per la detrazione Irpef.
Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
3) Esenzione dal bollo auto
Gli stessi veicoli summenzionati possono essere esentati dal pagamento del bollo auto, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.
L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione o, in alternativa, l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Le Regioni possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone disabili.
Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi la cui targa sarà indicata alla presentazione della documentazione. Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati.
Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione. Tuttavia, quando vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio, l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.
Non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno che indichi il non pagamento del bollo.
4) Esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà. L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi, ed è riconosciuta sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.
Il beneficio spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico ed andrà richiesto esclusivamente al PRA territorialmente competente.
La documentazione
Per ottenere i summenzionati benefici è necessario presentare una certificazione attestante la condizione di disabilità (solitamente rilasciata dalla Commissione medica pubblica all’uopo preposta) dalla quale risulti l’invalidità comprovante l’ottenimento del beneficio.
Le attestazioni medico legali, indispensabili per usufruire delle agevolazioni fiscali, possono essere sostituite dal verbale della commissione medica che deve essere presentato in copia e accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale, resa dall’interessato.
Egli dovrà dichiarare, inoltre, che quanto attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.
Per usufruire dell’Iva al 4% è inoltre necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per attestare che, nel quadriennio anteriore alla data di acquisto, non è stato acquistato un analogo  veicolo agevolato. Per acquisti entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal PRA.
Infine, è necessaria una fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione. Se il veicolo intestato al familiare del disabile, dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che egli è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto.
Regole particolari per le persone con ridotte o impedite capacità motorie
Per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie (senza grave limitazione alla capacità di deambulazione) sono previste regole particolari.
La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica competente o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità.
Il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto; si tratta di una condizione necessaria per richiedere i benefici.
Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.
Oltre che per auto e  autocaravan,  le persone appartenenti a questa categoria possono usufruire delle agevolazioni anche su motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile.

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