L’ammonimento del questore nelle situazioni di stalking – natura ed effetti.

L’art. 612 bis del C.P., introdotto con il decreto legge 23 febbraio 2009 n°11 (convertito in Legge 23 aprile 2009, n°38), punisce, come noto, il reato di atti persecutori, la cui condotta tipica è costituita dalla reiterazione di minacce o di molestie idonee a cagionare un grave e perdurante stato di ansia o di paura o a ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o a costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Una formulazione, occorre sottolineare, non proprio felice che ha generato dubbi sulla natura di reato di evento o di pericolo.
Parte prevalente della dottrina ritiene debba essere considerato reato di evento, per la consumazione del quale il legislatore richiede la realizzazione alternativa di una delle tre situazioni sopra esposte, in quanto come reato di pericolo concreto avrebbe comportato un’eccessiva estensione dell’operatività del reato, con il rischio di incriminare fatti inoffensivi.
L’art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009 n°11 prevede l’istituto giuridico dell’ammonimento del questore.
Fino a quando non è proposta la querela, per il reato di cui all’art.612 bis c.p., la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.
La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
Il questore, assunte le informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate sui fatti, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento. Lo invita, quindi, a tenere una condotta conforme alla legge e redige processo verbale.
Esso può essere disposto unicamente nei casi in cui il reato non è perseguibile d’ufficio.
Per autorità di pubblica sicurezza verso la quale la persona offesa può esporre i fatti è qui da intendere gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza e non in senso stretto la figura propria dell’autorità di p.s. che nel nostro ordinamento giuridico sono il ministro dell’interno, a livello nazionale, e prefetto e questore, a livello provinciale.
Il prefetto a livello generale e il questore a livello tecnico-operativo.
Se così non fosse, si precluderebbe ai comandi territoriali dei carabinieri la possibilità di raccogliere i fatti esposti dalla vittima e di trasmetterli, senza ritardo, al questore per la successiva valutazione ai fini dell’adozione del provvedimento di ammonimento.
Non sono mancate critiche verso questa misura, evidenziando che non vi sarebbero sufficienti garanzie per l’ammonito, considerato che il questore procede all’ammonimento senza alcun contraddittorio. Occorre però considerare che l’ammonimento è senz’altro innovativo nel nostro ordinamento in quanto implica l’esercizio di attività di polizia di sicurezza in presenza di fattispecie di reato che, di norma, richiederebbero interventi di polizia giudiziaria.
L’ammonimento assume il carattere della diffida, tuttavia se ne differenzia in quanto mentre quest’ultima è volta a prevenire la commissione del reato, il primo interviene quando il reato è già integrato, ma prima della proposizione della querela.
L’ammonimento rimane quindi un provvedimento di polizia di sicurezza che come tale può restringere i diritti dei cittadini poiché il pericolo, alla cui prevenzione è diretto il provvedimento, è costituito da un evento che appare come imminente o altamente probabile e produttivo di conseguenze più gravi e dannose.
La finalità dell’ammonimento è appunto quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza ed anche al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penale.
L’ammonimento è provvedimento che ricorda il componimento dei privati dissidi a richiesta delle parti previsto dall’art. 1 TULPS.
Vi è da specificare però che in quest’ultimo caso l’autorità di p.s., agendo in veste di paciere, non adotta provvedimenti autoritari, quale sarebbe, ad esempio, l’accompagnamento coattivo in ufficio, ai sensi dell’art. 15 del T.U. leggi di P.S., a meno che, acquisendo elementi di giudizio, che evidenziano l’esasperazione degli animi dei dissidenti, e convincendosi che il fatto possa degenerare in episodi più gravi, ritiene di adottare provvedimenti autoritari anche di natura conservativa, ma non più per il componimento di un privato dissidio bensì per la tutela della sicurezza dei cittadini.
Anche con l’ammonimento, come noto, si prevede la possibilità di adottare provvedimenti in materia di armi e munizioni al fine di evitarne un uso improprio.
Si ritiene che non possa escludersi che tali provvedimenti, naturalmente orientati verso l’ammonendo, possano essere attuati anche verso la persona offesa qualora, esasperata, abbia manifestato propositi inconsulti.
In tali casi, trattandosi di provvedimento amministrativo è sempre possibile il ricorso al TAR.
La perpetrazione degli atti persecutori successivamente all’ammonimento del Questore comporta l’applicazione dell’aggravante specifica prevista dall’art. 8, comma 3 D.L. 11/2009 e la perseguibilità d’ufficio del fatto.
Appare pacifico che, ai fini dell’applicazione delle più gravi conseguenze previste dall’art. 8, comma 3 e 4 D.L. 11/2009, non sia necessaria una reiterazione di minacce o molestie, risultando sufficiente la perpetrazione di una sola minaccia o molestia, poiché l’ammonimento è finalizzato a far cessare definitivamente una condotta già posta in essere.
Non sembrano sorgere dubbi, ancora, che se il giudice accerta l’infondatezza o l’illegittimità dell’ammonimento non potrà riformarlo ma disapplicarlo.
Quindi, tamquam non esset il provvedimento questorile, se non vi è querela e non si verte sulle ipotesi del quarto comma, dovrà dichiarare di non doversi procedere per la mancanza della condizione di procedibilità; se deve pronunciare condanna, non applicherà l’aumento di pena previsto in caso di ammonimento.
Del resto, nell’ipotesi in cui un soggetto commette il reato di atti persecutori dopo essere stato ammonito a tenere un comportamento conforme alla legge, il fatto da lui commesso appare indubbiamente caratterizzato da un maggiore disvalore sul piano della gravità del fatto e della colpevolezza, e ciò a prescindere dall’aver commesso prima dell’ammonimento fatti integranti un vero e proprio delitto di stalking.
Deve rilevarsi, ancora, che il provvedimento questorile dell’ammonimento è un atto facoltativo e non obbligatorio, sicchè nel caso in cui l’ammonizione sia stata richiesta ma non ottenuta dalla persona offesa, non risultano applicabili le aggravanti e la perseguibilità d’ufficio.
Ciò perché, secondo il disposto dell’art.8 D.L. 11/2009, le conseguenze penali e processuali previste dall’art 8 comma 3 D.L. 11/2009 risultano applicabili unicamente a seguito dell’intervenuta ammonizione.
Sia l’ammonito che la persona offesa possono chiedere copia del verbale di ammonimento.