L’assicurazione copre anche il terzo, qualora il danno sia avvenuto con dolo (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 20 agosto 2018, n. 20876).

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

…, omissis …

SENTENZA

sul ricorso 8098-2016 proposto da: X. Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA   PREMULA  1/A,  presso  lo  studio  dell’avvocato ENRICHETTA MARIA DRAGO, rappresentato e difeso dall’avvocato EGIDIO FRANCESCO LA MALFA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA in persona del Procuratore Speciale Dott. Y. ROZZI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CROCE 44, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO GRANDINETTI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13/2015 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 24/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato EGIDIO LA MALFA;

udito l’Avvocato ERNESTO GRANDINETTI;

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

1. Y. X. evocò in giudizio la Nuova Tirrena Ass.ni Spa ( oggi Groupama Spa ) e W. Z. per ottenere, in sede civile, il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 26.8.2000 mediante il doloso investimento posto in essere dal convenuto attraverso una manovra di retromarcia intenzionalmente offensiva per la quale egli era stato riconosciuto colpevole in sede penale per tentato omicidio, manovra eseguita mentre era alla guida dell’autovettura di proprietà di J. K., ritenuto, invece, estraneo al fatto delittuoso.

2. La domanda venne accolta dal Tribunale di Enna e, accertato il gravissimo danno subito dall’attore, i convenuti vennero condannati in solido a pagare in suo favore una somma, limitata per la compagnia di assicurazioni, al massimale di polizza allora vigente ; venne, invece, dichiarata inammissibile la domanda di rivalsa spiegata dalla società nei confronti del Z..

3. La Corte d’Appello di Caltanissetta, nella contumacia degli eredi del K. ( nel frattempo deceduto ), accolse l’appello principale della Groupama Spa, dichiarando assorbita l’impugnazione incidentale del X..

4. Y. X. ricorre per la cassazione della sentenza affidandosi a tre motivi, La compagnia intimata ha resistito. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cpc.

RAGIONI DELLA DECISIONE  

1. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività: il rilievo è infondato. Il controricorrente, infatti, sostiene che applicandosi il termine di cui all’art. 327 cpc nella formulazione antecedente alla riforma portata dalla L. 69/2009 , esso, tenuto conto della sospensione prevista per il periodo feriale, sarebbe spirato il 25.3.2016; e che, essendo stato il ricorso notificato il 29.3.2016, doveva ritenersi tardivo. L’assunto è viziato nella parte in cui riconduce il periodo di sospensione dei termini a 30 giorni : infatti, a seguito dell’entrata in vigore della L. 162/2014 ( di conversione del DL 134/2014 ) che ha avuto immediata applicazione dall’anno 2015 per tutte le impugnazioni proposte successivamente a tale data, il periodo di sospensione dei termini è stato ridotto da 46 a 31 giorni: in ragione di ciò, tenuto conto che il termine di un anno e 31 giorni ( decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza, 24.2.2015 ) andava a scadere il 26.3.2016 coincidente con la giornata di sabato, e che i giorni successivi ( 27 e 28 marzo ) cadevano nelle festività di Pasqua e Lunedì dell’Angelo ( con conseguente proroga al primo giorno feriale successivo ), la notifica, con consegna all’Ufficiale Giudiziario in data 29.3.2016, risulta essere tempestiva.

2. Sul ricorso si osserva quanto segue.

2.1. Con i tre motivi proposti, il ricorrente deduce, ex 360 n° 3 cpc,:

a. la violazione dell’art. 1306 c.c in relazione agli artt. 18 e 19 I. 990/1969 ratione temporis vigente : assume che la domanda era stata correttamente interpretata dalla sentenza di primo grado e che la Corte aveva omesso di considerare che tali norme avevano valenza pubblicistica ed erano finalizzate ad una generale tutela del danneggiato che aveva agito nei confronti del conducente e che doveva ritenersi tutelato anche per un fatto doloso; che il rigetto in sede penale nei confronti del proprietario non poteva giovare all’assicuratore al quale non era consentito di opporre in sede civile la statuizione su tale diverso profilo di responsabilità;

b. la violazione dell’art. 102 cpc in relazione all’art. 23 della L. 990/69, confluito nell’art. 144 co 3 Divo 209/2005: assume che la Corte aveva errato nel ritenere inammissibile la domanda nei confronti dell’assicuratore, non essendo stata proposta nei confronti del proprietario del mezzo assicurato;

c. la violazione degli artt. 2043 e 2054 c.c in relazione agli artt. 1 e 18 L. 990/69: contesta l’interpretazione resa dalla Corte territoriale delle norme richiamate, assumendo che era stata fatta prevalere sulla tutela del danneggiato l’uso improprio dell’autovettura, nonostante i numerosi contrari arresti della giurisprudenza.

3. I tre motivi devono essere esaminati congiuntamente per lo stretto collegamento logico e sono complessivamente fondati.

4. Si rileva preliminarmente che questa Corte ha affermato che “ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile.

4.1. Detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l’individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile” (cfr. Cass. 14648/2011).

4.2. Questo Collegio intende dare seguito a tale orientamento : pertanto, risulta fondata la censura proposta nella seconda parte del primo motivo, da esaminare come antecedente logico della complessiva doglianza, concernente l’erronea statuizione della Corte territoriale che ha ritenuto che la sentenza penale spiegasse i suoi effetti nei rapporti fra le parti del giudizio e che fosse pienamente opponibile alla compagnia di assicurazioni senza alcuna possibilità per il giudice civile di rivalutare la colpevolezza e le qualificazioni giuridiche necessarie a statuire in ordine agli effetti civili della pronuncia.

E, tanto premesso, si osserva che la questione posta all’attenzione di questa Corte nelle tre censure prospettate ha per oggetto la compatibilità della tutela assicurativa del danneggiato con l’uso improprio del mezzo di circolazione e, conseguentemente, la persistenza della copertura assicurativa anche nei casi in cui il sinistro, configurando una fattispecie penalmente rilevante, si sia verificato con dolo ed attraverso l’utilizzo dell’autovettura come intenzionale strumento di offesa.

4.3. Al riguardo, questa Corte in un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame ha avuto modo di chiarire che “in tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, non trovando applicazione la norma di cui all’art. 1917 c.c. – che non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione , stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato – salva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell’assicurato – danneggiante, per il quale la copertura contrattuale non opera ( Cass. 19368/2017).

Tale pronuncia, che ha condivisibilmente affermato il principio di assoluta specificità del sistema della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale rispetto alla generale disciplina prevista dagli artt. 2043 e segg. c.c , ha dato risposta positiva al quesito concernente l’operatività del contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile degli autoveicoli nelle ipotesi in cui la circolazione del mezzo è avvenuta con modalità che lo hanno reso piuttosto simile ad un’arma che non, appunto, ad un mezzo di trasporto, confermando il doppio orientamento conforme dei precedenti gradi di merito.

A seguito di un compiuto exursus della giurisprudenza interna e comunitaria – in particolare richiamando Cass. 4798/1999 che ebbe modo di chiarire che il Fondo di garanzia per le vittime della strada doveva rispondere nei confronti del danneggiato anche nel caso di danno derivante da fatto doloso, fornendo una prima apertura verso la preminente tutela del danneggiato – la Corte ha rimarcato il “particolare interesse pubblico della tutela sociale dei danni derivati dalla circolazione stradale” e della linea di tendenza del diritto europeo nel senso del riconoscimento del prevalente interesse del danneggiato ad essere ristorato nel danno subito, nonché, in particolare, la compatibilità dell’obbligo assicurativo a tutela del terzo danneggiato con la disposizione dell’art. 1917 cod. civ. che stabilisce, invece, l’esclusione dalla garanzia per i danni derivanti da fatti dolosi. In particolare, è stato dato risalto alla distinzione tra il rapporto tra assicuratore ed assicurato, “soggetto, sia pure con qualche riserva, alla disciplina privatistica del contratto”, ed il rapporto tra assicuratore e danneggiato, “che ha invece connotazioni pubblicistiche”.

Per cui, nel sottolineare “l’allarme sociale suscitato dalla gravità e frequenza degli incidenti connessi con la circolazione dei veicoli”, venne rilevato che la legge tutela il danneggiato anche nell’ipotesi in cui un contratto di assicurazione non sia stato neppure stipulato (art. 19, primo comma, lettera b, della legge n. 990 del 1969).

4.4. Le successive pronunce hanno confermato quest’orientamento, ribadendo che l’art. 1917 cod. civ. non costituisce “il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione e che per l’operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico ‘o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere” (cfr., per una più compiuta disamina , Cass. 10301/2009; Cass. SU 8620/2015; CGCE, C-162/2013, n° 162/2014 che ha precisato che la normativa europea deve essere interpretata nel senso che “rientra nella nozione di circolazione dei veicoli qualunque uso che sia conforme alla funzione abituale dello stesso” e che “nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’art. 2054 cod. civ. è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade”).

5. Ritiene il Collegio che la giurisprudenza sopra richiamata debba trovare oggi ulteriore conferma, non sussistendo alcun motivo per discostarsene.

È, infatti, incontestato che la vicenda della quale si discute nell’odierno giudizio – in cui la vettura fu utilizzata come una vera e propria arma, investendo più volte attraverso reiterate manovre di retromarcia il X. , nell’intento deliberato di ferirlo o di ucciderlo – non pone dubbio sulla circostanza che si trattava comunque di circolazione del veicolo, posto che l’incidente fu determinato, anche sulla base della ricostruzione dei fatti statuita in sede penale, dal movimento violento consumato consapevolmente dal conducente del mezzo in danno della vittima.

6. A ciò consegue l’accoglimento di tutti e tre i motivi proposti. Si osserva infatti che l’art. 1306 c.c sul quale la Corte territoriale ha fondato l’accoglimento dell’appello della compagnia di assicurazione, è stato erroneamente interpretato in relazione alla peculiarità del caso di specie, in cui il sistema come sopra ridisegnato affida al giudice civile la valutazione e la riqualificazione giuridica del fatto attinente alla domanda in tale sede azionata, in relazione al preminente interesse di tutela del danneggiato.

E, al riguardo, risulta altresì superabile anche la circostanza che il conducente dell’autovettura fosse persona diversa dal proprietario di essa il quale, in sede penale, venne assolto dal reato a lui ascritto in ragione della affermata inapplicabilità dell’art. 2054 co 2 cc. sulla scorta della statuizione che “non si trattava di circolazione stradale”: chiarito, infatti, che nonostante l’uso improprio del mezzo, la dinamica offensiva è comunque qualificabile come tale, sarà necessario rivalutare anche la ricorrenza dei presupposti dell’art. 2054 co 3 c.c. in ragione della diversa qualificazione dell’evento.

Infine la ricostruzione dello speciale sistema risarcitorio nel settore della circolazione dei veicoli fa comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti anche processuali, la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell’assicurato – danneggiante, per il quale la copertura contrattuale non opera, tenuto conto che la norma applicabile all’epoca dei fatti ( e cioè l’art. 18 L 990/69 ) prevedeva l’azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione, senza differenziazione fra le posizioni del responsabile civile e del responsabile del danno, la quale venne introdotta solo successivamente, con l’entrata in vigore dell’art. 144 Dlgs 209/2005.

7. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta in diversa composizione la quale dovrà riesaminare l’intera controversia alla luce dei seguenti principi di diritto:

7.1″la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile.

Detta sentenza non è, tuttavia, , vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l’individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile”.

7.2 “In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, non trovando applicazione la norma di cui all’art. 1917 c.c. – che non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato – salva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell’assicurato – danneggiante, ove la copertura contrattuale non operi”

8. La Corte territoriale provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di   Caltanissetta per un nuovo esame della controversia e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.  

Così deciso in Roma il 3 maggio 2018.

Depositata in cancelleria il 20 agosto 2018.