L’avviso bonario è autonomamente impugnabile (Corte di Cassazione Civile, sez. IV, ordinanza 20.05.2015 n. 15957).

L’avviso bonario emesso dall’Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi del contribuente, è impugnabile dinanzi alle Commissioni Tributarie.

Questo si afferma da una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Ordinanza nr. 15957/15 Corte di Cassazione, Sez. IV Civile, del 20.05.2015 depositata il 28.07.2015 presidente Dott. Salvatore Bognanni) che, dal solo punto di vista della impugnabilità dinanzi al giudice tributario, parifica l’avviso bonario alla cartella di pagamento.

Nel caso di specie, un contribuente aveva impugnato un avviso bonario emesso a seguito di controlli formali della dichiarazione dei redditi presentata nel 2008 (cd. controlli ex art. 36ter DPR n.600/73). In tale sede sia i giudici di primo che di secondo grado, respingevano il ricorso ritenendo l’avviso bonario non direttamente impugnabile.

Il contribuente ricorreva così in Cassazione asserendo l’autonoma impugnabilità dell’avviso bonario.

La Suprema Corte, confermando l’assunto del contribuente, accoglieva il ricorso affermando l’autonoma impugnabilità dell’atto.

I giudici, infatti, affermano che “in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione … tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definitiva, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento”.

Sotto un altro aspetto, la Corte ha precisato che “l’elencazione degli atti impugnabili contenuta dall’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche.”, pertanto è da ritenersi possibile un’interpretazione estensiva della norma a tutela del contribuente ma anche a tutela del“buon andamento dell’amministrazione”.

Si può quindi affermare che l’avviso bonario è tra gli atti autonomamente impugnabili anche in assenza di una esplicita previsione legislativa.

Tale pronuncia, dunque, indica una maggiore tutela del contribuente che vede così garantiti i suoi diritti anche in una fase embrionale dell’accertamento fiscale.

Proprio per questo motivo il nostro Centro Studi pone molta attenzione alle nuove indicazioni circa la reale difesa del contribuente.

Avv. Antonio MEZZOMO