L’avvocato che perde la causa per violazione dei doveri di diligenza è tenuto a risarcire il cliente.

Pur se la strategia è concordata con il cliente, l’avvocato può essere chiamato a risarcirlo laddove perda la causa.

Ciò, ovviamente, solo se la sconfitta sia derivata dall’adozione di mezzi pregiudizievoli per il proprio assistito.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 10289/2015, ha specificato che, in caso di violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell’art. 1176 c.c., l’avvocato risponde nei confronti dell’assistito anche se la sua attività sia stata da questi sollecitata. Ciò, comunque, con la precisazione che la sua obbligazione resta di mezzi e non di risultato.

L’avvocato, infatti, è tenuto ad assolvere, dal momento in cui gli viene conferito l’incarico e per tutta la durata del rapporto, sia al dovere di informazione del cliente che ai doveri di sollecitazione e dissuasione ed è tenuto a scoraggiare il cliente che voglia intraprendere o proseguire un giudizio, laddove l’esito di questo sia probabilmente sfavorevole.

Solo del legale, infatti, è la scelta della linea tecnica da seguire.

Così, con la sentenza in commento è stato condannato a risarcire i danni patrimoniali per negligenza nella condotta professionale un avvocato che aveva contrastato infondatamente un’eccezione di incompetenza territoriale, facendo protrarre la causa affidatagli per ulteriori dieci anni rispetto al naturale corso, e aveva chiamato in causa un soggetto terzo pur se il diritto di cui si chiedeva la tutela fosse prevedibilmente già prescritto.