Le limitazioni temporanee alla libera scelta della residenza non sono limiti alla libertà di movimento.

Le furono negati i sussidi previdenziali e gli aiuti alla famiglia per avere accettato di trasferirsi in un altro appartamento del suo locatore: l’immobile era in una zona «hotspot» soggetta a restrizioni per motivi di ordine pubblico.

È infatti una zona sovrappopolata da gente di etnia e condizioni socio-economiche diverse che possono creare problemi per la pubblica sicurezza e la pacifica convivenza.

Esclusa ogni violazione dell’art.2 protocollo 4 (libertà di movimento): lo Stato ha correttamente bilanciato la tutela della sicurezza e dell’ordine interno con gli interessi della donna, rispettando la certezza del diritto ed i principi di effettività e di equivalenza.

Infatti il diritto interno consente di scegliere liberamente la propria residenza e di imporre limiti temporanei per scopi legittimi.

Questa norma tutela diritti analoghi a quelli protetti dagli artt. 1 protocollo 1 ed 8 Cedu (Animal Defenders International c. Regno Unito [GC] del 2013, S.A. S c. Regno Unito [GC] del 2014 e Parrillo c. Italia [GC] nel quotidiano del 27/8/15).

Questa ultima disposizione, però, non dà alcun diritto a vivere in una certa zona, tutelando solo la serenità familiare.