Le misure precautelari. Arresto in flagranza di reato e il fermo: le due differenze.

L’arresto ed il fermo sono delle misure precautelari. Queste misure sono dei provvedimenti limitativi della libertà personale che eccezionalmente vanno a limitare la libertà della persona sancita all’articolo 13 della Costituzione.

Ho usato il termine eccezionalmente perché soltanto il giudice, con un suo provvedimento, può limitare la libertà della persona, mentre nei casi di necessità ed urgenza tale limitazione può essere posta in essere da agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria purché in presenza di determinati presupposti.

ARRESTO IN FLAGRANZA.

All’arresto vi procedono gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria in presenza di due presupposti:

1) flagranza di reato;
2) gravi indizi di reato.

Ai sensi dell’articolo 382 c.p.p. è da considerare in flagranza di reato:

– chi è colto nell’atto di commettere il reato;

– chi, subito dopo aver commesso il fatto, è inseguito dagli agenti e dagli ufficiali di polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone (cd. quasi – flagranza);

– chi è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che ha commesso il reato immediatamente prima (cd. quasi – flagranza).

Non tutti i tipi di delitti prevedono l’arresto, ma soltanto quelli di una certa gravità.

A tal proposito si distinguono pertanto due tipi di arresto: l’arresto obbligatorio e l’arresto facoltativo.

Si procede all’arresto obbligatorio per i delitti non colposi, consumati o tentati, puniti con una pena non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a 20 anni. Altri casi per i quali è previsto l’arresto obbligatorio, a prescindere dai limiti edittali, sono quelli contro la personalità dello Stato, l’associazione mafiosa, la violenza sessuale, la pedo-pornografia, la rapina, l’estorsione, il furto pluriaggravato.

Nei casi di arresto obbligatorio possono procedervi anche soggetti privati purché si tratti di delitti perseguibili d’ufficio. In questi casi il privato è tenuto a consegnare il soggetto colto in flagranza e le cose costituenti corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia, così come sancito dall’articolo 383 c.p.p.

Per i reati meno gravi, rispetto a quelli sin’ora esaminati, l’arresto non è imposto dal legislatore, ma a seguito di una complessa valutazione gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, secondo discrezionalità, decidere di procedere o meno all’arresto. In questo caso si parla di arresto facoltativo.

Si procede all’arresto facoltativo per i delitti non colposi, consumati o tentati, puniti con una pena superiore nel massimo a 3 anni e di quelli colposi puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (art. 381, co. 1, c.p.p. ).

Anche in questo caso, come per l’arresto obbligatorio, sono previste particolari fattispecie delittuose che consentono l’arresto anche al di fuori dei limiti edittali sopra indicati, quali: peculato, lesione personale, furto semplice, danneggiamento aggravato, truffa, violazione di domicilio (quest’ultima ipotesi è stata introdotta con la legge 2 luglio 2009 – modifiche pacchetto sicurezza).

Fino al 30 giugno 2010 è stata applicabile la cd. flagranza differita per i reati commessi con violenza alle cose o alle persone in occasione o a causa di manifestazioni sportive. In tali ipotesi si considerava in stato di flagranza colui il quale poteva considerarsi autore del delitto sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emergeva inequivocabilmente il fatto. In questo caso si rendeva necessario eseguire l’arresto entro 48 ore dall’evento delittuoso.

Si rende opportuno precisare che qualora l’arresto in flagranza abbia per oggetto delitti perseguibili su querela di parte, purché si possa procedere all’arresto, è necessaria la presentazione della medesima.

IL FERMO.

Il fermo, come l’arresto, è una misura precautelare limitativa della libertà personale.

Il provvedimento viene adottato in via ordinaria dal P.M., che emette apposito decreto delegandone l’esecuzione alla P.G. Solo in via sussidiaria, ricorrendo particolari ragioni d’urgenza, la P.G. può assumere di propria iniziativa il fermo, senza attendere il provvedimento del P.M. L’iniziativa della  P.G. è legittima nelle seguenti ipotesi:

– il P.M. non ha ancora assunto la direzione delle indagini (es.: perché non è ancora stato informato della notizia di reato);

– nonostante il P.M. abbia assunto la direzione delle indagini, l’indiziato sia individuato solo successivamente ovvero sopravvengano specifici elementi da cui emerga che lo stesso possa darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di necessità ed urgenza, attendere il provvedimento del P.M.

Il decreto col quale si dispone il fermo può essere emesso in presenza dei seguenti presupposti:

–          gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato;
–          fondato pericolo di fuga;
–          gravità del reato.

In relazione a quest’ultimo presupposto si ricorre alla misura del fermo per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo ovvero con la reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei.

Il legislatore prevede ulteriori ipotesi delittuose che consentono il fermo anche fuori dai limiti edittali previsti, quali: delitti concernenti le armi da guerra o gli esplosivi ovvero commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale.

Avv. Antonio MEZZOMO

 

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