Le quote ereditarie nella successione legittima. Quali sono le quote di eredità se manca il testamento.

Schema delle quote di eredità nella successione legittima:

CONIUGE FIGLI ASCENDENTI COLLATERALI PARENTI ENTRO VI GRADO STATO QUOTE
1° caso 1 / / / / ½ CONIUGE – ½ FIGLIO
2° caso > 1 / / / / 1/3 CONIUGE – 2/3 FIGLI
3° caso NO / / 2/3 CONIUGE – 1/3 ASCENDENTI/COLLATERALI
4° caso NO NO NO / / INTERA EREDITÀ
5° caso NO / / / / INTERA EREDITÀ
6° caso NO NO / / INTERA EREDITÀ
7° caso NO NO NO NO / INTERA EREDITÀ
8° caso NO NO NO NO NO INTERA EREDITÀ

 

Quando il de cuius non provvede a redigere testamento (ovvero quando, pur avendolo redatto, questo è invalido), ha luogo la successione legittima.

I chiamati all’eredità, in tale tipo di successione, sono espressamente indicati dal legislatore codicistico, secondo un preciso ordine dipendente dal grado di parentela degli stessi con il de cuius.

Dispone, infatti, l’art. 565 c.c. che “nella successione legittima, l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, legittimi e naturali, agli ascendenti (legittimi), ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo”. 

La tabella sopra riportata segue le regole indicate dal codice civile, ai fini della ripartizione delle quote ereditarie in base alle persone che sopravvivono al de cuius: 

  • 1° e 2° CASO

quando c’è la presenza del coniuge e dei discendenti (figli legittimi e naturali), al primo tocca la metà dell’eredità, in concorso con un solo figlio, ovvero di un terzo se i figli sono due o più, ai quali spettano invece i due terzi, suddivisi in parti uguali; 

  • 3° CASO

quando ci sono il coniuge, gli ascendenti e/o i collaterali (fratelli, sorelle), ma non i discendenti, al primo toccano i due terzi dell’eredità, mentre agli altri un terzo (art. 582 c.c.), da suddividere in parti uguali “per capi”, salvo il diritto degli ascendenti ad un quarto dell’eredità (544 c.c.);

  • 4° CASO

quando c’è solo il coniuge, ma non discendenti, ascendenti o collaterali del de cuius, al primo va l’intera eredità (art. 583 c.c.); 

  • 5° CASO

quando ci sono solo discendenti, ma non il coniuge, ai figli va devoluta l’intera eredità suddivisa in parti uguali (art. 566 c.c.); 

  • 6° CASO

quando non c’è né il coniuge, né i discendenti, ma solo gli ascendenti e i collaterali, l’intera eredità va suddivisa tra questi ultimi in parti uguali, salvi sempre i diritti degli ascendenti ex art. 544 c.c. 

  • 7° CASO

in assenza di coniuge, figli, ascendenti e/o collaterali, sono chiamati a succedere al de cuius i parenti fino al sesto grado; la regola principale è quella secondo la quale i legami di parentela più prossimi escludono quelli di grado più remoto (ad es. prima gli zii, parenti in terzo grado, e poi cugini, parenti di quarto grado, ecc.); 

  • 8° CASO

se il de cuius non ha congiunti, parenti prossimi o remoti, o nessuno di loro gli è sopravvissuto, e non esiste un testamento, l’eredità viene totalmente devoluta allo Stato. 

Occorre ricordare, altresì, che al coniuge, secondo il disposto dell’art. 540 c.c., “anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”.

Il coniuge separato ha i medesimi diritti successori di quello non separato, purchè non gli sia stata addebitata la separazione, salvo il diritto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione, beneficiava degli alimenti.

Da notare, infine, che nella categoria dei successibili non sono contemplati gli affini, sia diretti (suoceri, generi, nuore) che indiretti (cognati, ecc.). 

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