Le Sezioni Unite penali: la mancata comparizione del querelante comporta remissione tacita di querela.

La remissione tacita di querela. Il 23 giugno 2016 è stata sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione una questione controversa relativa alla remissione tacita di querela.

Si chiedeva infatti se potesse esser configurata come tale la mancata comparizione all’udienza dibattimentale – sia davanti al giudice di pace che davanti al tribunale ordinario – del querelante che fosse stato previamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarebbe stata poi interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.

La soluzione.

Richiamando gli artt. 152, 90-bis, 340, 555 c.p.p. e l’art. 29 d.lgs. n. 274/00, le SS.UU., presieduta da Canzio, ritengono, nel caso controverso, configurabile l’istituto della remissione tacita di querela.

Corte Cassazione Sezione Unite informazione n. 18