LEGGE 6 novembre 2012, n. 190: disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Aggiornata con la Legge 27 maggio 2015, n. 69.

Doverosa è la premessa:

…, omissis …

51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e' inserito il seguente: 
    «Art. 54-bis. -  (Tutela  del  dipendente  pubblico  che  segnala
illeciti). - 1.  Fuori  dei  casi  di  responsabilita'  a  titolo  di
calunnia o  diffamazione,  ovvero  per  lo  stesso  titolo  ai  sensi
dell'articolo 2043 del codice  civile,  il  pubblico  dipendente  che
denuncia all'autorita' giudiziaria o alla  Corte  dei  conti,  ovvero
riferisce al proprio superiore gerarchico condotte  illecite  di  cui
sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro,  non  puo'
essere  sanzionato,   licenziato   o   sottoposto   ad   una   misura
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni
di lavoro per motivi collegati  direttamente  o  indirettamente  alla
denuncia. 
    2. Nell'ambito del  procedimento  disciplinare,  l'identita'  del
segnalante non puo' essere rivelata, senza il  suo  consenso,  sempre
che  la  contestazione  dell'addebito  disciplinare  sia  fondata  su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora
la  contestazione  sia  fondata,  in  tutto   o   in   parte,   sulla
segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua  conoscenza
sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 
    3.  L'adozione  di  misure  discriminatorie   e'   segnalata   al
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  per  i   provvedimenti   di
competenza,  dall'interessato  o   dalle   organizzazioni   sindacali
maggiormente  rappresentative  nell'amministrazione  nella  quale  le
stesse sono state poste in essere. 
    4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto  dagli  articoli
22 e seguenti della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni». 

Ecco cosa c'è di nuovo

LEGGE 27 maggio 2015, n. 69

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti  contro
                     la pubblica amministrazione 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  32-ter,  secondo  comma,  la  parola:  «tre»  e'
sostituita dalla seguente: «cinque»; 
    b) all'articolo 32-quinquies,  la  parola:  «tre»  e'  sostituita
dalla seguente: «due»; 
    c) all'articolo 35, secondo comma, le parole:  «quindici  giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi» e le  parole:  «due  anni»
sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»; 
    d) all'articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a  dieci
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e
sei mesi»; 
    e) all'articolo 318, le parole:  «da  uno  a  cinque  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»; 
    f) all'articolo 319, le parole: «da quattro  a  otto  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»; 
    g) all'articolo 319-ter: 
      1) al primo comma, le parole: «da quattro a  dieci  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»; 
      2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e  le  parole:
«da sei a venti anni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «da  otto  a
venti anni»; 
    h) all'articolo 319-quater, primo comma, le  parole:  «da  tre  a
otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci  anni
e sei mesi»; 
    i) all'articolo 323-bis: 
      1) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        «Per i delitti previsti dagli  articoli  318,  319,  319-ter,
319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per  chi  si  sia  efficacemente
adoperato per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata  a
conseguenze ulteriori, per  assicurare  le  prove  dei  reati  e  per
l'individuazione degli altri responsabili  ovvero  per  il  sequestro
delle somme o altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita  da  un
terzo a due terzi»; 
      2)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Circostanze
attenuanti». 
                               Art. 2 
 
 
Modifica  all'articolo  165  del  codice  penale,   in   materia   di
                 sospensione condizionale della pena 
 
  1. Dopo il terzo comma  dell'articolo  165  del  codice  penale  e'
inserito il seguente: 
  «Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317,
318,  319,  319-ter,  319-quater,  320  e  322-bis,  la   sospensione
condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento  di  una
somma equivalente al  profitto  del  reato  ovvero  all'ammontare  di
quanto   indebitamente   percepito   dal   pubblico    ufficiale    o
dall'incaricato di un pubblico  servizio,  a  titolo  di  riparazione
pecunaria in favore  dell'amministrazione  lesa  dalla  condotta  del
pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero,
nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore  dell'amministrazione
della giustizia, fermo restando il  diritto  all'ulteriore  eventuale
risarcimento del danno». 
                               Art. 3 
 
 
Modifica  dell'articolo  317  del  codice  penale,  in   materia   di
                             concussione 
 
  1. L'articolo 317 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato  di
un pubblico servizio che, abusando della  sua  qualita'  o  dei  suoi
poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o
a un terzo, denaro o altra utilita', e' punito con la  reclusione  da
sei a dodici anni». 
                               Art. 4 
 
 
Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale,  in  materia
                      di riparazione pecuniaria 
 
  1. Dopo  l'articolo  322-ter  del  codice  penale  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 322-quater (Riparazione pecuniaria). -  Con  la  sentenza  di
condanna per i reati previsti dagli  articoli  314,  317,  318,  319,
319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, e' sempre ordinato  il  pagamento
di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto  dal
pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo
di riparazione  pecuniaria  in  favore  dell'amministrazione  cui  il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene,
ovvero,  nel  caso   di   cui   all'articolo   319-ter,   in   favore
dell'amministrazione  della  giustizia,  restando  impregiudicato  il
diritto al risarcimento del danno». 
                               Art. 5 
 
 
            Associazioni di tipo mafioso, anche straniere 
 
  1.  All'articolo  416-bis  del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma,  le  parole:  «da  sette  a  dodici  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»; 
  b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»; 
  c) al quarto comma, le parole:  «da  nove  a  quindici  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole:  «da
dodici a ventiquattro  anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da
quindici a ventisei anni». 
                               Art. 6 
 
 
Integrazione dell'articolo 444 del codice  di  procedura  penale,  in
  materia di applicazione della pena su richiesta delle parti 
 
  1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo  il  comma
1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314,
317, 318, 319, 319-ter,  319-quater  e  322-bis  del  codice  penale,
l'ammissibilita' della richiesta di cui al  comma  1  e'  subordinata
alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato». 
                               Art. 7 
 
 
Informazione  sull'esercizio  dell'azione  penale  per  i  fatti   di
                             corruzione 
 
  1. All'articolo  129,  comma  3,  delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i  delitti  di
cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,  319-quater,  320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353  e  353-bis  del  codice  penale,  il
pubblico ministero informa  il  presidente  dell'Autorita'  nazionale
anticorruzione, dando notizia dell'imputazione». 
                               Art. 8 
 
 
            Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre  2012,  n.  190,
dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
    «f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui
agli articoli  17  e  seguenti  del  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163». 
  2. All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012,  n.  190,
dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Le   stazioni
appaltanti  sono  tenute   altresi'   a   trasmettere   le   predette
informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2». 
  3. All'articolo 1 della legge 6 novembre  2012,  n.  190,  dopo  il
comma 32 e' inserito il seguente: 
    «32-bis. Nelle controversie concernenti  le  materie  di  cui  al
comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato
1  al  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  il   giudice
amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia
rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche  in  esito  a  una
sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti  contrastanti
con le regole della trasparenza». 

Capo II

Disposizioni penali in materia di societa’ e consorzi

                               Art. 9 
 
 
            Modifica dell'articolo 2621 del codice civile 
 
  1. L'articolo 2621 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti
dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i  sindaci
e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o  per  altri
un ingiusto profitto, nei bilanci,  nelle  relazioni  o  nelle  altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,  previste  dalla
legge,  consapevolmente  espongono  fatti  materiali  rilevanti   non
rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la  cui
comunicazione e' imposta  dalla  legge  sulla  situazione  economica,
patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo  al  quale  la
stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre  altri  in
errore, sono puniti con la pena della  reclusione  da  uno  a  cinque
anni. 
  La stessa pena si applica anche  se  le  falsita'  o  le  omissioni
riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto  di
terzi». 
                               Art. 10 
 
 
  Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile 
 
  1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  2621-bis  (Fatti  di   lieve   entita').   -   Salvo   che
costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a  tre
anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di  lieve
entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della  societa'
e delle modalita' o degli effetti della condotta. 
    Salvo che costituiscano piu' grave reato, si  applica  la  stessa
pena di cui al comma precedente quando i fatti  di  cui  all'articolo
2621 riguardano societa' che  non  superano  i  limiti  indicati  dal
secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto  16  marzo  1942,  n.
267. In  tale  caso,  il  delitto  e'  procedibile  a  querela  della
societa', dei soci, dei creditori o  degli  altri  destinatari  della
comunicazione sociale. 
    Art. 2621-ter (Non punibilita' per particolare  tenuita').  -  Ai
fini della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui
all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice  valuta,  in  modo
prevalente, l'entita' dell'eventuale danno cagionato  alla  societa',
ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621
e 2621-bis». 
                               Art. 11 
 
 
            Modifica dell'articolo 2622 del codice civile 
 
  1. L'articolo 2622 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle societa' quotate).  -
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti  preposti  alla
redazione  dei  documenti  contabili  societari,  i   sindaci   e   i
liquidatori di societa' emittenti strumenti finanziari  ammessi  alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o  di  altro  Paese
dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire  per  se'  o  per
altri un ingiusto profitto, nei  bilanci,  nelle  relazioni  o  nelle
altre  comunicazioni  sociali  dirette  ai   soci   o   al   pubblico
consapevolmente espongono fatti materiali  non  rispondenti  al  vero
ovvero omettono fatti materiali rilevanti  la  cui  comunicazione  e'
imposta  dalla  legge  sulla  situazione  economica,  patrimoniale  o
finanziaria  della  societa'  o  del  gruppo  al  quale   la   stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in  errore,
sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. 
  Alle societa' indicate nel comma precedente sono equiparate: 
  1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i quali e'  stata
presentata una  richiesta  di  ammissione  alla  negoziazione  in  un
mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 
  2)  le  societa'  emittenti  strumenti  finanziari   ammessi   alla
negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 
  3)  le  societa'  che  controllano  societa'  emittenti   strumenti
finanziari ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato  regolamentato
italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 
  4) le societa' che  fanno  appello  al  pubblico  risparmio  o  che
comunque lo gestiscono. 
  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le
falsita' o le omissioni  riguardano  beni  posseduti  o  amministrati
dalla societa' per conto di terzi». 
                               Art. 12 
 
 
Modifiche  alle  disposizioni  sulla  responsabilita'  amministrativa
             degli enti in relazione ai reati societari 
 
  1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo  8  giugno
2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) l'alinea e' sostituito dal seguente: «In relazione ai  reati  in
materia societaria previsti dal codice civile, si applicano  all'ente
le seguenti sanzioni pecuniarie:»; 
  b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a)  per  il  delitto  di  false  comunicazioni  sociali   previsto
dall'articolo 2621 del  codice  civile,  la  sanzione  pecuniaria  da
duecento a quattrocento quote»; 
  c) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
  «a-bis) per il delitto  di  false  comunicazioni  sociali  previsto
dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione  pecuniaria  da
cento a duecento quote»; 
  d) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b)  per  il  delitto  di  false  comunicazioni  sociali   previsto
dall'articolo 2622 del  codice  civile,  la  sanzione  pecuniaria  da
quattrocento a seicento quote»; 
  e) la lettera c) e' abrogata. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 27 maggio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Fonte: Gazzetta Ufficiale