Legittimità dell’accertamento di violazione alle norme della circolazione stradale compiuto da “Ausiliari del Traffico”.

(Corte di Cassazione – Sezione Terza Civile, Sentenza 25 ottobre 1999, n. 11949)

…, omissis …

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 29.4.1995 B. R. proponeva opposizione a norma dell’art. 22 Legge n.689/81 alla cartella esattoriale a favore del Comune di Udine per n. 2 sanzioni pecuniarie del complessivo importo di L. 139.400, relative ad infrazioni al Cod.Strad. per sosta non autorizzata (art. 7) dell’autovettura, targata UD 409270, chiedendo la declaratoria della nullità ed inefficacia di tale cartella esattoriale per non avere ricevuto la notifica del verbale di accertamento dell’infrazione.

Il Comune di Udine faceva pervenire soltanto informali note difensive.

L’adito Pretore di Udine con sentenza depositata il 15.7.1996 respingeva l’opposizione del B. anche con riguardo agli ulteriori motivi dedotti nel corso della discussione ed attinenti alla pretesa irritualità del procedimento di irrogazione delle sanzioni.

Il detto giudice, dopo aver rilevato preliminarmente che contraddittoriamente l’opponente negava di avere avuto notizia degli accertamenti della Polizia municipale ed al contempo riconosceva che la contestazione ha raggiunto il suo scopo, ancorché per notificazione viziata, considerava che erano stati prodotti in giudizio le fotocopie – attestate conformi agli originali- dei verbali relativi alle infrazioni, che, provenienti dal Comandante dei Vigili Urbani, non sono sottoscritte dallo stesso ed avvertono circa l’accertamento avvenuto su segnalazione dell’ausiliare del traffico, all’uopo identificato.

Il Pretore, quindi, riteneva che l’indicata sottoscrizione non invalidava la comunicazione, atteso lo scopo della notifica di portare a conoscenza del trasgressore il relativo contesto per permettere le difese, tanto che la notifica ex art. 201 Cod.Strad. non riguarda il verbale ma solo gli estremi della violazione e che a norma dell’art. 5 quater Legge 15.3.1991 n. 30 era bastevole l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell’atto amministrativo.

Del pari il Pretore considerava non irregolare collaborazione dei cd. ausiliari del traffico per il rilevamento delle infrazioni, rilevando che la segnalazione di costoro non era elevata al rango di verbale dei pubblici ufficiali, né potevano fare da base a tali atti, facenti fede fino a querela di falso (art. 2700 c.c.) bensì non erano dotati di alcuna autorità in ordine alla verità dei fatti segnalati, che dovevano essere provati dall’ente, che agiva per la sanzione, con altri mezzi, e ciò con indubbio vantaggio per l’opponente, non tenuto a contrastare un documento con fede privilegiata.

Indi, il Pretore – sulla scorta della pronuncia delle Sez. Unite della Corte di Cassazione (sent. n.7821/1995) sottolineava che la mancata stesura della relata di notifica da parte del funzionario costituiva una mera irregolarità non inficiante la validità della stessa e così – sulla base della considerazione che la commissione delle infrazioni non era stata contestata concludeva per il rigetto dell’opposizione.

Contro questa sentenza il B. ha proposto ricorso per la sua cassazione con sei motivi di censura.

Non si è costituito il Comune di Udine.

Motivi della decisione

Il ricorrente si duole per violazione e falsa applicazione della legge nonché per contraddittorietà della motivazione, formulando:

1°) la censura di assoluta carenza di potere con riguardo all’atto di accertamento dei cd. ausiliari del traffico e quindi per l’elevazione della sanzione compiuta dal comandante dei V U., atteso che i detti ausiliari non rientrano tra i soggetti abilitati dall’art. 12 Cod.Strad. e così l’accertamento risulta effettuato da un soggetto assolutamente incompetente ed estraneo alla P.A.;

2°) la doglianza di nullità formale del verbale per la mancanza di sottoscrizione, non essendo idonea la indicazione del numero e della qualifica funzionale, atteso l’improprio richiamo all’art. 6 quater Legge n. 80/1991, per cui, peraltro, non era indicato il responsabile dell’immissione dati;

3°) la censura di mancanza di autenticità e così di veridicità dell’accertamento da parte dei cd. ausiliari del traffico, che non possono attribuire al loro atto certezza legale fino a querela di falso, con la conseguenza che il Comandante dei V.U. ha emesso l’accertamento della violazione in base ad una comunicazione di un cittadino priva di veridicità e certezza;

4°) la doglianza di nullità della notifica della violazione stradale perché priva della relata prescritta dall’art. 149 c.p.c. e dall’art. 12 della legge 20.11.1982 n. 890 per le notificazioni a mezzo posta, da osservarsi anche dai funzionari dell’amministrazione pubblica;

5°) la denuncia di contraddittorietà con riguardo all’avviso di accertamento, che era privo degli elementi richiesti dal citato art. 6 quater legge n. 80/1991, indicazione della fonte e del responsabile, ritenuta dal Pretore suppletiva della firma autografa;

6°) la identica denuncia perché il Pretore, dopo aver affermato che con riguardo alla sussistenza dell’illecito la P.A. doveva dimostrarla con altri mezzi, non avendo fede fino a querela di falso le segnalazioni degli ausiliari, per contro in assenza di attività probatoria così necessaria non aveva accolto il suo ricorso.

Il ricorso con gli esposti motivi non è fondato e va, quindi, rigettato.

Invero, va riconosciuto che la sentenza pretorile ha esattamente giudicato la legittimità dell’accertamento operato dal Comando dei Vigili Urbani di Udine per il caso che ne occupa, cioè con la collaborazione di cd. ausiliari del traffico, che, senza essere investiti di alcuna funzione di polizia, limitano la loro opera alla rilevazione e segnalazione alle autorità di polizia municipale delle infrazioni stradali (nella specie: alla durata della sosta autorizzata con pagamento corrispondente), nel debito riscontro che né siffatta attività, né il correlativo procedimento di accertamento si pone in contrasto con i disposti della legge n. 689/81 né può essere ritenuta abnorme atteso che gli accertamenti ed i relativi verbali dei pubblici ufficiali al riguardo ben possono attingere il loro contenuto da segnalazioni e denunce effettuati da privati cittadini – senza però, in tal caso, fare fede ex art. 2700 cod.civ., fino a querela di falso, come ha esattamente rilevato il Pretore sulla scorta di un costante indirizzo di questa Corte – e d’altro canto l’indicata attività del cittadino costituisce una particolare e significativa attività di collaborazione all’osservazione della legge, che non solo è ben lecita ed apprezzabile ma anzi in casi di particolare rilevanza delittuosa assume la valenza di uno specifico obbligo sanzionato penalmente (v. art. 364cod.pen.).

Peraltro, va considerato che nella sentenza impugnata a tali esatte argomentazioni si è fatto seguire la conseguente – del pari esatta – rilevazione che nel procedimento per l’opposizione ex art. 22 Legge n. 689/81, avendosi un ordinario giudizio di cognizione, la P.A. e l’opponente destinatario di quell’accertamento – trasfuso nell’ordinanza – ingiunzione impugnata – si vengono a trovare sullo stesso piano, senza alcun pregiudizio per il secondo, non tenuto a contrastare un documento di fede privilegiata, restando per contro alla P.A. di dimostrare con altri mezzi, non con il solo documento o l’asserto del suo sottoscrittore, la sussistenza di quei fatti che integrano la contestata violazione.

Ad identica sorte negativa vanno incontro anche quelle ulteriori censure del ricorrente che afferiscono alla pretesa nullità dei verbali di accertamento (delle infrazioni stradali) notificatigli in quanto privi della sottoscrizione dell’organo che li aveva emessi, essendo sufficiente in proposito considerare che – come questa Corte ha già avuto occasione di affermare ancorché per l’omologa normativa del precedente codice della Strada: art. 141 T.U. 15.6.1959 n. 393 (v. sent. 20.11.1975 n. 3883) – la notificazione al contravventore degli estremi della contravvenzione stradale, per caso di mancata contestazione immediata, costituisce una semplice operazione amministrativa, ossia un’attività materiale coordinata al compimento di provvedimenti, priva di requisiti formali, e non un’autonoma attività di vera e propria contestazione, da consacrare in un documento sottoscritto dal pubblico ufficiale, tanto ché – come perspicuamente sottolineato nella sentenza impugnata – al trasgressore a norma dell’art. 201 Cod.Strad. vanno notificati gli estremi della violazione rilevata a suo carico e non il verbale vero e proprio con la sua essenziale sottoscrizione dell’organo che ne sia autore.

Ne consegue che la presenza in calce al documento contenente gli estremi della contravvenzione di una mera stampigliatura che ne indica l’autore invece della sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale, non impedisce alla notificazione ne di quel documento di produrre i relativi effetti dovendosi ancora convenire con la pregnante notazioni che nella sentenza impugnata si è fatta con riguardo alla validità ed efficacia di quella comunicazione in funzionale riferimento al relativo scopo di portare a conoscenza del trasgressore l’esistenza del contesto amministrativo che lo riguarda al fine di poter predisporre le sue difese ovvero di fruire del beneficio del pagamento della sanzione ridotta: senza che – va sottolineato debitamente – sia mancata la necessaria individuazione dell’autorità, da cui quel documento promana.

Peraltro, va considerato che del tutto corretta ed assorbente si rivela quell’ulteriore autonoma ragione per cui nella sentenza impugnata si è ritenuta la validità dei verbali di accertamento notificati ancorché mancanti della sottoscrizione dell’organo emittente.

Infatti, l’esatto riferimento nella sentenza pretorile alla normativa della legge 15.3.1991 n. 80 ed alla disciplina approntata dall’art. 6 quater quanto agli atti amministrativi degli enti locali emessi mediante sistemi informatici, e così alla sufficiente validità della mera indicazione a stampa del soggetto responsabile, poteva e doveva – ed in ciò va integrata quella motivazione a norma dell’art. 384 cod.proc.civ. – trovare più specifica ed esaustiva risposta nella successiva normativa dettata dall’art. 385 del DPR 16.12.1992 n. 495 (Regolamento del nuovo Codice della Strada) che nell’ultima parte del 3° comma, prevede per i verbali redatti – come nella specie non è contestato – con sistemi meccanizzati (o di elaborazione) la notificazione degli stessi con il modulo prestampato recante l’intestazione dell’ufficio o comando dell’accertatore.

Ne consegue che a completamento della motivazione al riguardo della sentenza impugnata – e correlativamente per disattendere in radice la censura rivoltale in proposito del ricorrente – va ritenuto che la contestazione effettuata mediante la notifica del modulo predisposto con il sistema meccanizzato in virtù della citata norma è pienamente valida anche nell’ipotesi in cui quel modulo – sempre che (come, nel caso che ne occupa, non è contestato) contenga tutti gli estremi della violazione – non sia stato sottoscritto dall’organo accertatore ma rechi l’intestazione del relativo ufficio o comando, restando in siffatto caso “de plano” assicurate in funzione della migliore organizzazione del servizio e della sua speditezza, avute di mira dal legislatore, le scrutinate finalità della comunicazione con riguardo alla piena conoscenza ed alla conseguente difesa di colui, cui è contestata la infrazione.

Identicamente infondata è quella ulteriore censura che si rivolge alla sentenza pretorile per la disconosciuta nullità della detta notificazione (effettuata dal funzionario a mezzo posta) per la mancanza della relata al riguardo è bastevole osservare come la sentenza impugnata si è esattamente informata all’indirizzo di questa Corte che, espresso con la sentenza delle Sezioni Unite n. 7821 del 19.7.1995, ha ritenuto che la detta evenienza costituisce una mera irregolarità e non inficia la validità della notificazione, atteso che la relazione risponde soltanto allo scopo di fornire al notificante la garanzia della sua effettuazione ma non assolve, nei riguardi del destinatario, ad una funzione essenziale al procedimento di notificazione stesso (v. ancora da ultimo, Cass.- 13.3.1996 n. 2099).

Da ultimo anche la censura formulata dal ricorrente con riguardo alla sussistenza dei fatti (inosservanti della normativa stradale) contestatigli, ritenuta nella sentenza pretorile, non può essere positivamente considerata.

Invero, al riguardo ricordato che costituisce “jus receptum” che l’opposizione “de qua” introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa della pubblica amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini dell’onere della prova e della sua ripartizione, spettano rispettivamente alla P.A. ed all’opponente, va rilevato peraltro che al giudice del merito che nel caso di specie – come si è indicato – non era in presenza di un documento della P.A. avente fede privilegiata quanto all’accertamento del fatto contestato, incombeva pur sempre il dovere – potere di prenderlo in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarlo nel complesso delle risultanze processuali, ivi comprese la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione ed il contegno processuale dell’opponente (v. Cass. 1.4.1996 n. 2988).

Orbene, proprio in esatto riferimento a siffatto canone il pretore ha ritenuto la sussistenza delle infrazioni addebitate all’opponente, considerando che l’impugnativa di questo si era limitata alla legittimità dell’accertamento e del relativo procedimento senza porre in discussione la commissione da parte sua delle infrazioni: con ciò esercitando quei poteri di valutazione delle risultanze processuali e dei limiti della contestazione e del contegno processuale dell’opponente (che quest’ultimo non ha neppure censurato nello specifico aspetto dell’ambito della sua contestazione), anche in debita corrispondenza del principio che secondo il sistema dettato dall’art. 2697 cod.civ. ogni parte deve provare l’assunto dal quale intende dedurre conseguenze giuridiche in proprio favore, tuttavia tale onere presuppone la contestazione esplicita o meno di quanto dedotto dalla controparte, con la conseguenza che i fatti ammessi ovvero – come nella specie da parte dell’opponente – non contestati non debbono essere provati, salvo che la legge non richieda all’uopo la prova scritta.

In conclusione il ricorso del B. deve essere rigettato, senza che segua pronuncia sulle spese processuali in mancanza di costituzione della controparte intimata.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso proposto da B. R..