L’emissione di un assegno a vuoto in pagamento costituisce raggiro idoneo ai fini della truffa allorché la consegna in pagamento dell’assegno sia fatta assicurandone esplicitamente la copertura (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 27 giugno 2018, n. 29441).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Pie – rel. Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato l'(OMISSIS);

avverso la sentenza del 09/02/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Piero MESSINI D’AGOSTINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. LIGNOLA Ferdinando, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9/2/2016, la Corte di appello di L’Aquila confermava la sentenza emessa il 18/10/2013 con la quale il Tribunale di Teramo aveva condannato (OMISSIS) alla pena ritenuta di giustizia per tentata truffa in danno di (OMISSIS), titolare di un bar cui – secondo l’ipotesi accusatoria recepita dai giudici di merito – egli aveva consegnato un assegno bancario di 3.600,00 Euro, privo di copertura, per pagare una ricarica postpay di 1.000,00 Euro; l’evento dannoso non si era verificato perché (OMISSIS), prima di procedere alla ricarica, si era rivolto all’istituto di credito ed aveva appreso della mancanza di fondi.

2. Propone ricorso (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

2.1. Con un primo motivo si deduce l’erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine alla responsabilità dell’imputato, affermata dalla Corte unicamente sulla base della ricostruzione della vicenda fatta dalla persona offesa, in contrasto con la giurisprudenza dominante.

(OMISSIS) e’ incorso in numerose contraddizioni e le sue dichiarazioni sono prive di riscontri; il giudice non si poteva basare su indizi che non erano gravi, precisi e concordanti.

2.2. Con un secondo motivo la difesa lamenta i medesimi vizi in ordine alla mancata valutazione della inidoneita’ della condotta posta in essere: l’assegno consegnato dall’imputato non era intestato alla persona offesa ed era munito della clausola di non trasferibilita’; (OMISSIS), poi, non era uno sprovveduto, cosicche’ nel caso di specie e’ applicabile l’istituto del reato impossibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile, risultando anche in contrasto con fondamentali principi costantemente affermati dalla Suprema Corte.

2. Innanzitutto esula dai poteri della Corte di legittimita’ quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, stante la preclusione per il giudice di legittimita’ di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, a maggior ragione in presenza di una “doppia conforme”.

Pertanto, secondo il costante orientamento del giudice di legittimita’, e’ inammissibile il ricorso che si fondi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr. Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Rv. 271041, in motivazione; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Dì Stefano, Rv. 262908; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153).

Inoltre va evidenziato che contenuto essenziale dell’atto di impugnazione e’ innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioe’ con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, come da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

Il ricorso, invece, ha riproposto in larga parte, anche testualmente, le doglianze svolte con l’appello, motivatamente disattese dalla Corte, con le quali solo in minima parte si e’ confrontata la difesa.

3. Avuto riguardo al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha dato ampia e adeguata motivazione in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, specie nel nucleo centrale della vicenda (richiesta di una ricarica a fronte della consegna di un assegno privo di copertura), anche in assenza di una ricostruzione alternativa mai prospettata.

Ritiene il Collegio condivisibile il principio secondo il quale nell’ordinamento processuale penale non e’ ovviamente previsto un onere probatorio a carico dell’imputato ma e’ pur sempre prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale egli e’ tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916).

Secondo il diritto vivente, peraltro, il giudice puo’ basare il proprio convincimento anche sulla sola deposizione della persona offesa dal reato, dovendo effettuare un riscontro della credibilita’ soggettiva ed oggettiva della stessa attraverso la conferma del restante materiale probatorio, accertando con rigore, specie se si e’ costituita parte civile, l’intrinseca coerenza logica della testimonianza della persona offesa, unitamente all’assenza di elementi che inducano a dubitare dell’obiettivita’ del dichiarante (cfr., ex plurimis, Cass. SS.UU. 19/7/2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214; piu’ di recente v. Cass. 24/9/2015, Manzini, Rv. 265104, nonche’ Sez. 1, n. 26336 del 7/2/2017, Petilli, non mass).

Erroneamente, pertanto, il ricorrente ha lamentato la mancanza di “riscontri”, cosi’ come inconferente e’ il richiamo all’articolo 192 c.p.p., comma 2: la norma, laddove prevede che “l’esistenza di un fatto non puo’ essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti”, evoca la prova critica, logica, indiretta, contrapposta alla prova diretta, storica o rappresentativa, quale ovviamente e’ la testimonianza.

Peraltro la difesa ha solo estrapolato alcune frasi della deposizione di (OMISSIS), anche in questo caso in contrasto con il principio pacifico in giurisprudenza, secondo il quale e’ inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicita’ della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, cosi’ da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723).

4. Anche il secondo motivo di ricorso e’ privo di pregio; la Corte territoriale ha motivato adeguatamente in ordine alla idoneita’ della condotta posta in essere dall’imputato, conosciuto dalla persona offesa, alla quale disse che il titolo era stato emesso da un famoso imprenditore della zona.

La circostanza che il barista, nonostante le caratteristiche dell’assegno (non emesso in suo favore e con la clausola di non trasferibilita’), avesse effettuato verifiche in banca sulla copertura del titolo, dimostra che, se avesse agito piu’ superficialmente, ben sarebbe potuto cadere nell’inganno del proprio cliente e ricaricare la carta postpay a seguito della consegna dell’assegno.

La Corte di appello si e’ attenuta al costante insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale “l’idoneita’ degli atti, agli effetti previsti dall’articolo 56 c.p., consiste nella relativa capacita’ causale, vale a dire nella loro suscettibilita’ a produrre l’evento che rende consumato il delitto voluto.

L’azione e’ dunque inidonea solo se difetta intrinsecamente di qualsiasi efficacia causale rispetto all’evento.

Deve trattarsi, quindi, di inidoneita’ assoluta, accertata con valutazione ex ante:, con la conseguenza che la semplice insufficienza del mezzo (…) non vale ad escludere la configurabilita’ del tentativo; il mezzo e’ infatti inidoneo quando esso medesimo costituisca ab origine un ostacolo alla attuazione della volonta’ delittuosa, mentre la inidoneita’ successiva non rende impossibile il compimento di atti diretti a commettere l’illecito, ma elimina la sola possibilita’ di un ulteriore svolgimento efficace della azione e, quindi, della consumazione del reato.

Perché dunque una azione possa essere considerata inidonea agli effetti dell’articolo 49 cpv., in relazione all’articolo 56 c.p., e’ necessario che la sua incapacità a produrre l’evento sia assoluta, intrinseca e originaria e tale risulti secondo una valutazione oggettiva, da compiersi risalendo al momento iniziale della azione” (Sez. 2, n. 40624 del 04/10/2012, Nigro, Rv. 253452).

Con riferimento specifico al reato di truffa, “la giurisprudenza di legittimità ha sempre evidenziato che l’idoneita’ dell’artificio e del raggiro deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui e’ avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso e che l’emissione di un assegno a vuoto in pagamento costituisce raggiro idoneo ai fini della truffa allorché la consegna in pagamento dell’assegno sia fatta assicurandone esplicitamente la copertura” (Sez. 2, n. 42941 del 25/09/2014, Selmi, Rv. 260476).

In tema di truffa consumata, anche da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito che “la rilevanza penale dell’accertata, fraudolenta, induzione in errore non viene meno per il solo fatto che il deceptus abbia a sua disposizione strumenti di difesa, in ipotesi non compiutamente utilizzati, poiché in siffatta situazione la responsabilità penale e’ sempre collegata al fatto dell’agente, ed e’ indipendente dalla eventuale cooperazione, piu’ o meno colposa, della vittima negligente” (Sez. 2, n. 42867 del 20/06/2017, Guli’, Rv. 271241; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268960).

5. All’Inammissibilità’ dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

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