L’equo indennizzo è applicabile anche agli ergastolani che abbiano già scontato una frazione di pena.

(Corte Costituzionale, sentenza 21 luglio 2016, n. 204)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui «non prevede, nel caso di condannati alla pena dell’ergastolo che abbiano già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la liberazione condizionale, il ristoro economico previsto dal comma 2 dell’art. 35-ter o.p.», sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

È quanto ha deciso la corte costituzionale con la sentenza 204/2016.

Il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 117 ha introdotto, come noto, una inedita previsione in seno alla disciplina dell’ordinamento penitenziario. In particolare, con l’articolo 35-ter, ha tipizzato rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati.

Questa disposizione, come è noto, costituisce la risposta del legislatore alla sollecitazione proveniente dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo («Corte EDU»), 8 gennaio 2013, Torreggiani contro Italia, e, successivamente, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 279 del 2013, affinché fosse garantita una riparazione effettiva delle violazioni della Cedu derivate dal sovraffollamento carcerario in Italia.

La disposizione menzionata, a tal fine, al detenuto che ha subìto condizioni carcerarie disumane, assicura una riduzione della pena detentiva ancora da espiare (comma 1), e, quando ciò non è possibile, un ristoro pecuniario (commi 2 e 3).

Con recente sentenza n. 204 del 21 luglio 2016, la Consulta si è pronunciata sulla nuova disposizione dichiarando non fondata la questione di legittimità della medesima nella parte in cui «non prevede, nel caso di condannati alla pena dell’ergastolo che abbiano già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la liberazione condizionale, il ristoro economico previsto dal comma 2 dell’art. 35-ter o.p.» (questione sollevata dal magistrato di sorveglianza di Padova).

Respingendo i dubbi di incostituzionalità, la Corte delle Leggi ha predicato una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma in esame: ad avviso del giudicante, sarebbe fuori da ogni logica di sistema immaginare che durante la detenzione il magistrato di sorveglianza debba negare alla persona condannata all’ergastolo il ristoro economico, dovuto per una pena espiata in condizioni disumane, per la sola ragione che non vi è alcuna riduzione di pena da operare.

«Non può sfuggire infatti all’interprete che quest’ultima evenienza non ha alcuna relazione con la compromissione della dignità umana indotta da un identico trattamento carcerario».

Prosegue, dunque, la Consulta osservando che i commi 2 e 3 dell’articolo 35-ter cit. distinguono la competenza a provvedere sulla richiesta di ristoro economico a seconda che l’interessato sia o no detenuto: nel primo caso è competente il magistrato di sorveglianza, nel secondo il tribunale civile.

«Diversamente da quanto ha affermato il giudice rimettente, infatti, non può considerarsi “eccezionale e straordinario” il potere del magistrato di sorveglianza di liquidare, “a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro” al detenuto che ha subìto un trattamento disumano, e non c’è alcuna ragione per negarlo nei casi in cui non vi è prima una riduzione di pena da operare».

Corte Costituzionale, sentenza 21 Luglio 2016, n. 204