Lesioni personali stradali: profili problematici in tema di procedibilità del reato.

Premessa una analisi comparativa del testo del nuovo art. 590-bis c.p. con il precedente delitto di lesioni personali colpose, affronta i possibili profili problematici in tema di procedibilità del reato.
Se infatti la nuova previsione costituisce un’autonoma fattispecie di reato, come tale sottratta alle previsioni di cui all’art. 590 ult. comma c.p. in tema di procedibilità a querela, essa è assoggettata al regime di procedibilità d’ufficio; se invece si configura come un catalogo di nuove circostanze aggravanti ad effetto speciale resta pur sempre soggetta alla procedibilità a querela di parte.
La questione, lungi dal costituire momento di puro dibattito accademico, potrebbe avere un decisivo impatto sulla funzionalità degli uffici giudiziari, ai quali perverrebbero da subito le migliaia di casi all’anno di incidenti stradali con feriti.

La nuova fattispecie contenuta nell’art. 590-bis comma 1 c.p., nel testo introdotto dal disegno di legge definitivamente approvato dal Senato lo scorso 2 marzo 2016 (DDL 2 marzo 2016), sanziona con la pena della reclusione chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Ulteriori sanzioni, gradualmente più elevate, vengono previste nei commi successivi del medesimo articolo nei confronti del conducente che cagioni per colpa ad altri una lesione personale grave o gravissima:

a) se si pone alla guida in stato di ebbrezza alcoolica ovvero in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti (art. 590-bis commi 2, 3 e 4 c.p.);

b) se commette violazioni alle norme sulla disciplina della condotta di guida, tassativamente elencate, quali, in sintesi:

  • l’eccesso di velocità in centri urbani o su strade extraurbane (art. 590-bis comma 5 n. 1);
  • il transito da una intersezione regolata da semaforo disposto al rosso (art. 590-bis comma 5 n. 2 prima parte);
  • il transito contromano (art. 590-bis comma 5 n. 2 seconda parte);
  • l’inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi (art. 590-bis comma 5 n. 3 prima parte);
  • il sorpasso in prossimità di attraversamento pedonale o su carreggiata con linea continua di mezzeria (art. 590-bis comma 5 n. 3 seconda parte).

La pena è infine aumentata se il fatto è commesso da persona sprovvista della patente di guida o con patente sospesa o revocata, oppure quando il veicolo a motore è di proprietà del responsabile ed è sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria.

A seguito delle innovazioni sopra citate, la nuova legge scorpora dall’art. 590 c.p., recante disciplina del delitto di lesioni personali colpose, il riferimento ai fatti commessi con violazione della disciplina della circolazione stradale già contenuto nel primo periodo del comma 3 del previgente art. 590 c.p. ed abroga la circostanza ad effetto speciale consistente nella commissione del fatto da parte di soggetto in stato di ebbrezza alcoolica ovvero in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti, già contenuta nel secondo periodo del citato comma 3. Un primo effetto della nuova normativa è quello che i fatti di lesioni personali colpose commessi con violazione della disciplina della circolazione stradale saranno puniti con le pene inasprite dal nuovo testo dell’art. 590-bis c.p. solo se le lesioni siano gravi o gravissime (per tali intendendosi, come noto, quelle descritte dall’art. 583 c.p.), mentre se si tratta di lesioni non ricadenti nelle previsioni del citato art. 583 c.p.) e, dunque, nel caso più frequente, se si tratta di lesioni che non hanno comportato un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni, resteranno punite dall’art. 590 comma 1 c.p., come già avveniva in precedenza.

Se, dunque, nei casi di lesioni colpose non gravi o gravissime con violazione della disciplina della circolazione stradale, la pena sarà invariata rispetto a quella precedentemente vigente, nei casi di lesioni gravi o gravissime, la nuova disciplina si contraddistingue principalmente per un consistente innalzamento della risposta sanzionatoria a fronte di comportamenti che, come detto, già erano penalmente repressi con pene più lievi dall’art. 590 comma 3 c.p.

Un problema che dovrà inevitabilmente essere affrontato dagli operatori del diritto fin dalla prima esperienza applicativa è quello della procedibilità dei fatti previsti dal nuovo art. 590-bis c.p.

Dalla lettura del testo di tale articolo non si rinviene alcuna disposizione sul regime di procedibilità, sicché, ad una prima analisi sommaria, sembrerebbe che le nuove fattispecie siano caratterizzate dalla procedibilità d’ufficio e non dal previgente regime della procedibilità a querela, come invece stabiliva (e tuttora stabilisce) l’art. 590 ult. comma c.p.

In realtà, il regime di procedibilità è condizionato dalla natura giuridica del nuovo art. 590-bis c.p., poiché se esso si configura quale autonoma fattispecie di reato il regime è senza dubbio quello officioso, a causa della mancanza di una specifica previsione di procedibilità a querela di parte, mentre, se si tratta di una serie di nuove circostanze aggravanti della fattispecie base rappresentata dall’art. 590 comma 1 c.p., dovranno applicarsi le disposizioni contenute nell’art. 590 ult. comma c.p., il quale, nel testo tuttora vigente anche a seguito delle innovazioni normative, prevede il regime di procedibilità a querela di parte per tutti i casi di lesioni personali colpose, con la sola eccezione relativa ai fatti, qui non rilevanti, commessi con violazione della disciplina anti-infortunistica e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ad un primo esame della nuova normativa, il nuovo art. 590-bis c.p. sembrerebbe una autonoma fattispecie di reato, poiché esso disciplina interamente i casi di lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione della normativa sulla circolazione stradale (ma, come si è visto, non i casi di lesioni personali non gravi o gravissimi, che restano invece disciplinati, come in precedenza, dall’art. 590 comma 1 c.p., pur in presenza di una violazione della normativa sulla circolazione stradale) ed inoltre perché la nuova legge è espressamente intitolata all’introduzione del “reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali”.

Se invece si approfondisce la lettura dell’intero testo della nuova legge, diversi sono gli argomenti che militano nel senso di considerare ciascuna delle numerose previsioni dell’art. 590-bis c.p. come altrettante circostanze aggravanti ad effetto speciale del reato di lesioni personali colpose previsto dall’art. 590 c.p.

In primo luogo, è noto che la fattispecie circostanziale si caratterizza per l’inserimento di un elemento specializzante che si aggiunge (e non si sostituisce) alle previsioni già contenute nella fattispecie base. Se invece tale elemento si sostituisse ad altro già presente in un’autonoma fattispecie di reato, si sarebbe in presenza di un secondo titolo autonomo di reato.

Nel caso in esame, tutte le previsioni dell’art. 590-bisc.p. ed in particolare quelle contenute nel comma 1 puniscono le condotte di lesioni personali colpose, già contemplate nella norma generale dell’art. 590 comma 1 c.p., semplicemente aggiungendo uno o più elementi specializzanti. Infatti, l’art. 590-bis comma 1 c.p. aumenta la pena a quella quota di casi di lesioni personali gravi o gravissime la cui colpa specifica è costituita dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Quindi, le lesioni personali stradali gravi o gravissime sarebbero caratterizzate da due elementi specializzanti la fattispecie autonoma di reato costituita dall’art. 590 comma 1 c.p., vale a dire la presenza, sul piano oggettivo, di lesioni personali classificabili come gravi o gravissime ai sensi dell’art. 583 c.p. e, sul piano soggettivo, la violazione delle norme sulla circolazione stradale, da considerarsi come un’ipotesi di colpa specifica per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Ad una prima lettura del nuovo testo di legge, un ulteriore e decisivo argomento sarebbe poi costituito dalla novella dell’art. 189 comma 8 del codice della strada, il cui testo attualmente in vigore impedisce l’arresto in flagranza di reato del conducente che si fermi e, all’occorrenza, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, se dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose.

Tale previsione è già nota alle cronache giornalistiche, perché, durante la quarta lettura del disegno di legge alla Camera dei Deputati, il testo in esame veniva approvato con il parere contrario del Governo e la formazione di una anomala maggioranza parlamentare, evenienza che indusse l’esecutivo a porre la questione di fiducia sia in aula alla Camera, sia nella successiva quinta lettura al Senato, ove il disegno di legge veniva approvato definitivamente.

Il testo del nuovo art. 189 comma 8 del codice della strada intende chiaramente esentare dall’arresto il conducente che, pur avendo cagionato un incidente stradale, si adoperi per evitare che dal fatto derivi un aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose della sua condotta. Ciò, all’evidenza, è tipico dei casi di circolazione avvenuti con violazione delle norme del codice della strada puniti dal nuovo art. 590-bis c.p.

Se però tale previsione si configura come titolo autonomo di reato e non come circostanza aggravante ad effetto speciale, non potrebbe applicarsi la norma che esclude l’arresto in flagranza del conducente collaborante, poiché essa sarebbe limitata soltanto ai casi di lesioni personali colpose di cui all’art. 590 c.p. e quindi ai casi marginali di lesioni non gravi o gravissime, con esclusione delle ipotesi in cui l’intervento del conducente responsabile potrebbe essere maggiormente determinante nell’attenuare le conseguenze dannose o pericolose del sinistro stradale.

Se si vuole evitare la sostanziale disapplicazione, nei casi concreti, del nuovo art. 189 comma 8 del codice della strada, poiché limitato ai casi circoscritti di cui all’art. 590 c.p., occorre dunque ipotizzare che l’art. 590-bis c.p. costituisca interamente un catalogo di nuove circostanze aggravanti, poiché solo in tal modo potrebbe confluire nel comune reato di lesioni personali colpose in relazione al quale potrebbe applicarsi l’esenzione dell’arresto in flagranze per il conducente responsabile ma collaborante.

La questione si presenta in ogni caso complessa e meritevole di ulteriore approfondimento, ma, sia pure ad una prima analisi, è chiaro che la mancanza di ogni disciplina relativa al regime di procedibilità e dunque la possibile conseguenza che i fatti di cui all’art. 590-bis c.p. siano assoggettati al regime di procedibilità d’ufficio non sia stata adeguatamente ponderata dal legislatore. Infatti, se l’effetto della nuova legge è quello di consegnare le migliaia di casi di incidenti stradali con feriti al giudice penale per effetto della procedibilità ex officio anche quando la persona offesa sia stata risarcita del danno, il Parlamento, sull’onda emotiva di fatti di cronaca, ha generato una riforma produttiva di migliaia di procedimenti per fatti anche di minima entità, ma di accertamento particolarmente complesso, con conseguente inevitabile sovraccarico degli uffici giudiziari, a dispetto degli annunciati intendimenti di deflazionare la giustizia penale riducendone i margini d’intervento mediante la depenalizzazione.

a cura di Marco Tornatore

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