Lgt dei Carabinieri ricorre al TAR dopo essere stato declassato nella valutazione. Respinto (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sezione II, Sentenza 23 gennaio 2019, n. 126).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

con l’intervento dei magistrati:

Dott. Nicola Durante, Presidente

Dott. Arturo Levato, Referendario, Estensore

Dott. Silvio Giancaspro, Referendario

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1401 del 2011, proposto da:

F.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Lo Schiavo, con domicilio eletto presso il suo studio in Sant’Onofrio, Via Ipponio n 37;

contro

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, Via G. Da Fiore, 34;

Legione Carabinieri Calabria Catanzaro, Compagnia Speciale Carabinieri di Vibo Valentia, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento della scheda valutativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 22 gennaio 2019 il Dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Sig. F.C., in qualità di Luogotenente dei Carabinieri, in congedo dal giorno 1.09.201, chiede l’annullamento della scheda valutativa relativa al servizio prestato dal medesimo nel periodo compreso tra il 27.07.2010 e il 26.07.2011.

Espone il ricorrente di essersi arruolato il 27.07.1976 e di avere svolto l’incarico di Comandante di Stazione presso vari centri della Calabria per 23 anni, operando in zone ad altissimo indice di criminalità organizzata.

Il 27.07.2010, per problemi familiari, veniva trasferito su domanda alla Compagnia Speciale di Vibo Valentia, con l’incarico di Comandante del 1 Plotone, svolgendo servizi gravosi, che comportavano lunghe assenze dal reparto di appartenenza effettivo e dal proprio nucleo familiare, salvi brevi periodi di convalescenza per ragioni di salute.

Il 30.08.2011 rilevava tuttavia che le sue note caratteristiche erano state abbassate da “Eccellente”, qualifica che deteneva in modo continuativo dal 1993, a “Superiore alla media”.

Sostiene quindi il deducente che tale declassamento sarebbe avvenuto in assenza di note di demerito ed in netto contrasto con i seguenti giudizi espressi, rispettivamente, prima dal compilatore “Luogotenente di distinte qualità morali, militari e di carattere. Nel periodo in esame ha assolto il nuovo incarico con moderato entusiasmo, fornendo comunque complessivamente un rendimento apprezzabile anche in virtù della consolidata esperienza professionale maturata.

Valutazione finale Superiore alla media” e poi dal I revisore “Concordo. Luogotenente in possesso di distinti requisiti complessivi e consolidata esperienza tecnico-professionale, che ha assolto il nuovo incarico con moderato entusiasmo, esprimendo un ‘efficace azione di governo del personale e fornendo un rendimento discontinuo ma giudicato nel complesso molto soddisfacente. Valutazione finale Superiore alla media”.

Il ricorrente denuncia quindi l’illegittimità del provvedimento impugnato, poiché viziato da violazione dell’art. 3 L. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà.

2. Resiste l’intimata amministrazione.

3. All’udienza pubblica del 22 gennaio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Con tre censure, da trattarsi congiuntamente poiché connesse, il deducente si duole che l’abbassamento del giudizio sia stato disposto senza indicare la ragioni sottese, ritenendo che esse non possano inferirsi dai due incisi espressi dal compilatore “… assolto il nuovo incarico con moderato entusiasmo …” e dal I revisore “… fornendo un rendimento discontinuo …”.

Il giudizio inoltre difetterebbe di istruttoria e risulterebbe contraddittorio rispetto alle singole voci della documentazione caratteristica, connotate da uniformi apprezzamenti sulle qualità professionali, fisiche e morali del deducente.

Le critiche vanno disattese.

Giova premettere che la giurisprudenza è costante nello statuire che “i documenti caratteristici dei militari, contenendo giudizi, sono connotati da un’altissima discrezionalità e sono sindacabili in sede di legittimità solo in caso di manifesta incongruenza, contraddittorietà o illogicità, con la conseguenza che il giudice amministrativo può essere chiamato a verificare la coerenza generale del giudizio, senza però invadere la sfera discrezionale propria dell’amministrazione, se non in presenza di manifesta abnormità, difetto di motivazione, carenza o travisamento di presupposti di fatto” (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. II, 28 luglio 2011, n. 4309), cosicché il vaglio dell’organo giudicante sull’attività valutativa espressa dalla p.a. può essere solo estrinseco, in ossequio al principio di separazione dei poteri.

Parimenti, ad avviso della giurisprudenza “la scheda valutativa del militare dell’Arma, avendo a riferimento l’attività da lui svolta annualmente, si pone come singolo giudizio autonomo, distinto ed indipendente da quanto già relazionato ed esaminato nei periodi immediatamente precedenti; inoltre i relativi giudizi esprimono le valutazioni professionali degli organi a ciò deputati, che sono analitiche” (T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 14 giugno 2013, n. 330).

Trasponendo le menzionate coordinate ermeneutiche al caso di specie, il provvedimento impugnato resiste alle censure, poiché la flessione del giudizio -rispetto alle precedenti qualifiche di “Eccellente”- è evincibile proprio dal “moderato entusiasmo” del ricorrente e dal “rendimento discontinuo” manifestato dal medesimo nell’assolvimento del nuovo incarico, cosicché le valutazioni del compilatore e del I revisore superano il vaglio di razionalità estrinseca e risultano congruamente motivate in ordine all’abbassamento della qualifica finale.

Né in senso contrario a quanto esposto può assumere rilievo l’asserita contraddittorietà del giudizio in esame rispetto alle singole voci indicate nella documentazione caratteristica.

Tali voci infatti, per un verso, nella quasi totalità della griglia non esprimono il massimo apprezzamento rispetto alla scala di valori sulla quale esse sono parametrate e, pertanto, ben possono conciliarsi con la valutazione, comunque elevata, di “Superiore alla media” mentre, sotto altro profilo, il ricorrente non risulta scrutinato per alcune categorie, quali la “capacità di risolvere i problemi”, “l’impegno ad apprendere ed avvalersi delle lingue straniere” e la frequentazione di corsi.

5. La domanda va pertanto respinta.

6. La particolarità della questione trattata consente di compensare le spese di lite.

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il giorno 23 gennaio 2019.