L’indigenza del padre talvolta non può giustificare i ritardi nell’esecuzione della sentenza sugli alimenti ai figli, già passata in giudicato.

Il caso è il classico contrasto tra i genitori per il saldo degli alimenti ai figli.

Nella fattispecie la madre, che agiva a nome e per conto della figlia minorenne, lamentò di non ricevere il dovuto dal 1999.

Dal 2001, malgrado diversi ricorsi, esecuzioni forzate e sentenze favorevoli alla donna (l’importo in corso di lite fu aumentato) che imponevano il prelievo prima dal salario e poi dalla pensione del padre, non ha ottenuto alcun pagamento sino alla fine del 2014.

Contesta l’eccessiva durata dei processi (13 anni) e l’assenza di rimedi effettivamente efficaci per far valere l’onere di mantenimento della prole. Si noti che già nel 2012 ha ottenuto, per tali motivi, un equo indennizzo pari ad €.1070.

Ravvisa plurime violazioni degli artt. 6 co.1 e 13 Cedu. Infatti già nel 2012 il G.E aveva chiesto che l’esecuzione della sentenza di mantenimento della figlia fosse eseguita entro 6 mesi, ma ciò è avvenuto dopo 2 anni e 8 mesi.

In generale i giudici devono fissare le udienze, senza addurre scuse, in lassi di tempo rapidi e ragionevoli onde evitare prescrizioni e rispettando «i termini ragionevoli della giustizia».

Lo Stato ha l’obbligo di organizzare un sistema di esecuzione delle sentenze efficacie sia nel diritto che nella pratica, sì che essa non sia indebitamente ritardata, impedita ed/od invalidata dall’inerzia dei giudici o dello Stato o delle parti.

L’indigenza del padre, quale ritardo o causa della mancata esecuzione non è imputabile allo Stato, salvo e nella misura in cui ciò sia ascrivibile agli errori ed ai ritardi delle autorità interne nell’ottemperare la sentenza passata in giudicato.

Nella fattispecie si sono ingiustamente rifiutati di elevare il pignoramento della pensione dal 10% ad un 1/3 per la concomitanza di un’altra procedura esecutiva promossa da un terzo, senza tenere conto che il mantenimento della prole prevale su tutti gli altri interessi confliggenti.

L’assenza di rimedi per accelerare le cause ed ottenere giustizia rapidamente viola l’art. 13 (Scordino c. Italia n.1 [GC] del 2006 e Bucke c. Montenegro del 21/2/12). Il saldo di un equo indennizzo non esula dal ravvisare una violazione dell’equo processo.

Risarcita con complessivi €.5870.Si ricorda che dal 1/1/16, come più volte comunicato sull’homepage (1/12/15 e 1/1/16), vigono nuove regole per l’introduzione dei ricorsi presso la CEDU, consultabili sul sito istituzionale alla voce Official texts sez. Rules of Court (presto disponibili anche in italiano).