L’inedificabilità dell’area compresa nella fascia di rispetto stradale, conferma la computabilità di detta area ai fini della volumetria assentibile nell’area adiacente (TAR Puglia (LE), Sezione Prima, Sentenza 20 febbraio 2018, n. 312).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

con l’intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Mario Gabriele Perpetuini, Referendario

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 833 del 2017, proposto da:

Mario Barone, rappresentato e difeso dall’avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria, 9;

contro

Comune di Alezio (Le) non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– della nota prot. n. 4619 del 18.4.2017 a firma del Responsabile del Settore tecnico urbanistico del Comune di Alezio;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 la Dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

E’ impugnata l’epigrafata nota con la quale, in relazione a richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato destinato a residenza agricola, il Responsabile del Settore tecnico urbanistico del Comune di Alezio, completata l’istruttoria della pratica con l’acquisizione del parere favorevole della A.U.S.L. LE/2 Maglie, in data 22.12.2016, ha significato che “il completamento istruttorio è subordinato all’esecuzione dei seguenti adempimenti: – adeguamento del calcolo planovolumetrico alle indicazioni riportate nella precedente nota prot. n. 4237 del 19.4.2016”.

Questi i motivi a sostegno del ricorso:

Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 20, comma 8, del D.P.R. 6.6.2001, n. 380. Eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto.

La nota impugnata si palesa illegittima in parte qua in quanto assunta allorquando sulla pratica si era formato il silenzio-assenso ex art. 20, comma 8, del D.Lgs. 380/2001 secondo cui “decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo -pari a 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di permesso di costruire-, ove il Dirigente o il Responsabile dell’Ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 14 e ss. della L. 7.8.1990, n. 241”.

Vizio di motivazione. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 24 delle NN.TT.AA. del P.R.G. vigente nel Comune di Alezio, nonché nella tav. 6 – “zonizzazione e tabella dei comparti d’intervento unitario” del medesimo P.R.G.. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa.

Le fasce di rispetto stradale non rappresentano zonizzazione del territorio comunale e le superfici delle aree ricadenti nelle fasce di rispetto stradale sono comunque computabili ai fini dell’applicazione degli indici di utilizzazione pertinenti alle contigue aree della zona omogenea confinante costituente il lotto d’intervento dello stesso proprietario.

Tanto l’art. 24 delle NN.TT.AA., quanto la tav. 6 – “zonizzazione e tabella dei comparti d’intervento unitario” del P.R.G. vigente nel Comune di Alezio attribuiscono alla fascia di rispetto della rete viaria (appositamente distinta dalle zonizzazioni comunali) la valenza di mera presa d’atto da parte del pianificatore del dato “geografico” inerente la allocazione di un’area rispetto alla rete viaria e, quindi, la distanza alla quale si pone rispetto al ciglio dei singoli assi viari.

All’udienza del 7 febbraio 2018 a causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Riveste carattere assorbente la censura con la quale si rileva che l’area compresa nella fascia di rispetto stradale non rappresenta zonizzazione del territorio comunale e che la stessa è computabile ai fini dell’applicazione degli indici di utilizzazione pertinenti alle contigue aree della zona omogenea confinante, costituente il lotto d’intervento dello stesso proprietario.

Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, il calcolo dei volumi edificabili deve essere compiuto comprendendo le eventuali zone di rispetto o vincolate a verde privato” (Cons. St., sez. V, 14.1.91, n. 44, CS, 1991, I, 40) in virtù della circostanza che il vincolo derivante da una fascia di rispetto stradale ha l’effetto urbanistico di prescrivere un semplice obbligo di distanza.

Invero, “il vincolo derivante da una fascia di rispetto stradale ha l’effetto urbanistico di prescrivere un semplice obbligo di distanza, ma non quello di rendere inedificabile l’area che vi ricade, pertanto, posto che la “ratio” delle disposizioni che danno origine alla c.d. “zona di rispetto viario” sono quelle di garantire la sicurezza della circolazione stradale, tali aree possono essere computabili ai fini della volumetria edificabile e deve conseguentemente ritenersi illegittimo il diniego di concessione edilizia adottato per l’insufficienza del possesso del lotto minimo necessario poiché la porzione di lotto compresa nella fascia di rispetto stradale non è stata ritenuta computabile come superficie edificabile” ( in tal senso T.A.R. Toscana Firenze 22.9.00, n. 1982, TAR Toscana, 2000).

In definitiva, se anche può ritenersi l’inedificabilità dell’area compresa nella fascia di rispetto stradale, tuttavia ciò conferma la computabilità di detta area ai fini della volumetria assentibile nell’area adiacente. Invero, (Tar Sicilia palermo Sez. II, Sent., 02/10/2012, n. 1939) “ l’area sita in fascia di rispetto, sebbene inedificabile, esprime una volumetria concentrabile sulle aree adiacenti esterne a detta fascia, secondo i parametri nelle stesse fissate e, quindi, concorre per intero alla determinazione della superficie utile ai fini del calcolo della cubatura assentibile e della superficie che può essere coperta.

Ciò corrisponde ad un principio pacifico e consolidato in giurisprudenza, secondo cui la fascia di rispetto partecipa, come regola generale e salvi gli specifici obblighi da essa nascenti, della natura e della disciplina della zona nella quale essa è inserita, concorrendo alla determinazione delle capacità edificatorie della più vasta area in cui essa è inclusa ( conf: Cons. Stato Sez. IV 31.1.2005 n. 253; T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I, 27/11/2006, n. 2178; TAR Catania, I, 15.10.2007 n.1663, in cui si richiama Cass. Civ., Sez. I 6.9.2006 n. 19132; TAR Toscana n. 1982 del 2000).

Peraltro, nella specie, come rilevato dal ricorrente, ciò è confermato dall’art. 24 delle NN.TT.AA. il quale qualifica le fasce di rispetto della rete viaria “distanze minime da osservarsi nell’edificazione a partire dal ciglio stradale ai sensi del D.M. 1444/68”.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto.

Sussistono nondimeno giustificati motivi (in ragione della peculiarità della questione) per dichiarare la irripetibilità delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018.

Depositato in cancelleria il 20 febbraio 2018.

L’ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Patrizia Moro        Antonio Pasca