Linee guida della CGUE su come ripartire gli oneri d’indennizzo della vittima del sinistro gravanti su più assicuratori.

(Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, sentenza 21 gennaio 2016, causa C-521/14 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Scelta della legge applicabile – Regolamenti (CE) n. 864/2007 e (CE) n. 593/2008 – Direttiva 2009/103/CE – Incidente causato da un autocarro con rimorchio, essendo ciascun veicolo assicurato presso assicuratori diversi – Incidente verificatosi in uno Stato membro diverso da quello della conclusione dei contratti di assicurazione – Azione di regresso tra gli assicuratori – Legge applicabile – Nozioni di “obbligazioni contrattuali” e di “obbligazioni extracontrattuali”»

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la SOVAG – Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft (in prosieguo: la «SOVAG»), compagnia assicurativa con sede in Germania, e la If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (in prosieguo: la «If»), compagnia assicurativa con sede in Finlandia, relativa ad una richiesta di rimborso di una somma di denaro pagata a titolo di indennizzo della vittima di un incidente stradale.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3 Dal considerando 2 del regolamento n. 44/2001 emerge che quest’ultimo è volto, nell’interesse del buon funzionamento del mercato interno, ad adottare «disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».

4 I considerando da 11 a 13 e 15 di detto regolamento così recitano:

«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(13) Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.

(…)

(15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili.

(…)».

5 Le norme in materia di competenza figurano al capo II dello stesso regolamento.

6 L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, contenuto nella sezione 1 del capo II del medesimo, rubricata «Disposizioni generali», così recita:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

7 L’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, collocato nella medesima sezione 1, così dispone:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

8 L’articolo 4 del regolamento, collocato nella medesima sezione, così dispone:

«1. Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione degli articoli 22 e 23.

2. Chiunque sia domiciliato nel territorio di un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di questo Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle indicate nell’allegato I».

9 Ai sensi dell’articolo 5, punto 5, del regolamento n. 44/2001, collocato all’interno della sezione 2 del capo II dello stesso, intitolata «Competenze speciali», una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata.

10 L’articolo 6 di detto regolamento, che figura alla citata sezione 2, è formulato come segue:

«La persona [domiciliata nel territorio di uno Stato membro] può inoltre essere convenuta:

1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili;

2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest’ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale;

(…)».

11 L’articolo 8 del regolamento, che figura alla sezione 3 del capo II del medesimo, intitolata «Competenza in materia di assicurazioni», così recita:

«In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, salva l’applicazione dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5».

12 L’articolo 11 dello stesso regolamento, che figura alla citata sezione 3, così dispone:

«1. In materia di assicurazione della responsabilità civile, l’assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti al giudice presso il quale è stata proposta l’azione esercitata dalla persona lesa contro l’assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla persona lesa contro l’assicuratore, sempre che tale azione sia possibile.

3. Se la legge relativa all’azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell’assicurazione o dell’assicurato, lo stesso giudice è competente anche nei loro confronti».

Diritto finlandese

13 L’articolo 5 del capo 18 del codice di procedura civile (Suomen oikeudenkäymiskaari) stabilisce quanto segue:

«Qualora una parte, nel caso in cui sia soccombente in una controversia, voglia chiamare in garanzia un terzo o fare valere contro di esso un diritto al risarcimento del danno ovvero un altro diritto equivalente, può promuovere un’azione relativa al suddetto diritto nel medesimo procedimento giudiziario.

Chiunque, in relazione all’esito della controversia fra le parti, intenda promuovere un’azione per un diritto, nell’accezione del comma 1 che precede, nei confronti di una o di entrambe le parti, può proporre la suddetta azione nel medesimo procedimento giudiziario».

14 L’articolo 61 delle legge sull’assicurazione contro gli infortuni [Tapaturmavakuutuslaki (1948/608)], del 20 agosto 1948 (in prosieguo: la «legge sull’assicurazione contro gli infortuni») dispone quanto segue:

«Chiunque abbia ottenuto un risarcimento ai sensi della presente legge ha diritto, in base ad un’altra legge, di pretendere dall’autore del danno o da un altro responsabile civile il risarcimento per le conseguenze di una lesione. Non deve tuttavia essere riconosciuto un importo superiore alla differenza fra il risarcimento completo e il risarcimento concesso ai sensi della presente legge.

L’istituto di assicurazioni che ha dovuto risarcire il danno ai sensi della presente legge ha diritto di pretendere il rimborso dell’importo da esso erogato, ai sensi del comma 1 che precede, nei confronti del soggetto civilmente responsabile, ma non del soggetto che abbia già adempiuto in buona fede il proprio obbligo di rimborso né del soggetto tenuto al risarcimento ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore.

All’istituto di assicurazioni non può essere accordato un risarcimento superiore a quello cui il danneggiato o i suoi congiunti avrebbero avuto diritto».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

15 Dalla decisione di rinvio risulta che A, che è stato vittima di un incidente stradale in Germania, ha proposto un’azione contro la SOVAG, presso la quale era assicurato il veicolo che aveva causato il danno, dinanzi al Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus (tribunale di primo grado dell’Uusimaa occidentale). A chiedeva, in particolare, che fosse accertato che, conseguentemente al sinistro stradale, egli aveva riportato un grave danno cerebrale e cervicale e, a causa del citato sinistro, presentava una inabilità permanente al lavoro.

16 Poiché tale sinistro stradale costituiva al contempo un infortunio sul lavoro, in forza della legge sull’assicurazione contro gli infortuni, la If, con sede in Finlandia, corrispondeva ad A, ai sensi di detta legge, indennizzi fondati su tale infortunio.

17 In seguito all’avvio dell’azione di A contro la SOVAG, la If citava a sua volta la SOVAG dinanzi al medesimo giudice di primo grado. Chiedeva che fosse accertato che A, oltre ad altre lesioni, aveva riportato un grave danno cerebrale e cervicale e che, a causa delle suddette lesioni, era divenuto permanentemente inabile al lavoro. Inoltre, la If chiedeva, fondandosi sull’articolo 61, paragrafo 2, della legge sull’assicurazione contro gli infortuni, che fosse accertato l’obbligo della SOVAG di rimborsarle tutti gli indennizzi già corrisposti o da corrispondere ad A a titolo di risarcimento del sinistro in questione, oltre ad interessi.

18 La If chiedeva inoltre al giudice di pronunciarsi sulla propria domanda nell’ambito del medesimo procedimento promosso da A contro la SOVAG. La SOVAG a sua volta eccepiva l’incompetenza del giudice finlandese a conoscere della domanda proposta dalla If.

19 Con ordinanza del 20 dicembre 2012, il Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus (tribunale di primo grado dell’Uusimaa occidentale), in base alle disposizioni della sezione 3 del capo II del regolamento n. 44/2001, dichiarava irricevibile l’azione presentata dalla If contro la SOVAG, per difetto di giurisdizione del giudice finlandese.

20 Tale giudice ha dichiarato che, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento, la competenza giurisdizionale può essere determinata, in materia di assicurazioni, esclusivamente in base alle disposizioni della sezione 3 del capo II del regolamento, salvi gli articoli 4 e 5, punto 5, dello stesso.

21 Con sentenza del 24 aprile 2013, il Turun hovioikeus (corte d’appello di Turku), presso il quale la If aveva interposto appello contro la citata ordinanza, annullava quest’ultima.

22 Secondo tale giudice, al caso di cui al procedimento principale era applicabile l’articolo 6, punto 2, del regolamento n. 44/2001, e non le disposizioni della sezione 3 del capo II del regolamento, poiché l’azione promossa dalla If avverso la SOVAG presentava un collegamento diretto con la controversia tra A e la SOVAG.

23 La SOVAG ha impugnato tale sentenza dinanzi al Korkein oikeus (Corte suprema).

24 Secondo il giudice del rinvio, è necessario chiarire se l’articolo 6, punto 2, del regolamento n. 44/2001 ricomprenda una situazione come quella di specie, in cui un terzo cita un soggetto che è parte di un procedimento giurisdizionale principale.

25 Alla luce di queste considerazioni, il Korkein oikeus (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 6, punto 2, del regolamento n. 44/2001 (…) debba essere interpretato nel senso che esso si applica ad un’azione di garanzia o ad un’azione con cui si fa valere un altro diritto ad essa equivalente, strettamente collegato all’azione originaria, proposta da un terzo nei confronti di una delle parti con modalità consentite dal diritto nazionale, affinché sia decisa nel medesimo procedimento giudiziario».

Sulla questione pregiudiziale

26 Con la sua questione il giudice del rinvio desidera sapere, in sostanza, se l’articolo 6, punto 2, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che il suo ambito di applicazione si estende ad un’azione proposta da un terzo, in conformità alle disposizioni nazionali, nei confronti del convenuto nel procedimento originario e avente ad oggetto un’azione strettamente collegata a tale domanda principale, volta ad ottenere il rimborso di indennizzi versati da tale terzo all’attore nel citato procedimento originario.

27 In limine, si deve ricordare che l’articolo 8 del regolamento n. 44/2001, secondo il quale la competenza in materia di assicurazioni è disciplinata dalle disposizioni degli articoli da 8 a 14 dello stesso, salva l’applicazione degli articoli 4 e 5, punto 5, di tale regolamento, non menziona l’articolo 6, punto 2, dello stesso.

28 Secondo la SOVAG, quest’ultima disposizione non è applicabile in quanto la sezione 3 del capo II del regolamento n. 44/2001 istituisce, in materia di assicurazioni, un sistema autonomo di ripartizione della competenza giurisdizionale.

29 Si deve nondimeno ricordare che l’obiettivo di tale sezione è, secondo il considerando 13 del regolamento n. 44/2001, tutelare la parte più debole, ossia l’assicurato, il beneficiario o il sottoscrittore, con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.

30 Orbene, l’azione di cui al procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio s’iscrive nell’ambito dei rapporti tra professionisti del settore delle assicurazioni e non può incidere sulla situazione procedurale di una parte considerata più debole. Poiché l’obiettivo di proteggere quest’ultima è raggiunto una volta determinata la competenza ai sensi della sezione 3 del capo II del regolamento n. 44/2001, sviluppi procedurali successivi relativi ai soli rapporti tra professionisti non possono ricadere nell’ambito di applicazione di tale sezione (v., in tal senso, sentenze GIE Réunion européenne e a., C 77/04, EU:C:2005:327, punti 20 e 23, nonché Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C 347/08, EU:C:2009:561, punto 42).

31 Pertanto, poiché un’azione che, come quella di cui al procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio, è promossa da un assicuratore contro un altro assicuratore non è coperta dalla citata sezione, l’articolo 6, punto 2, del regolamento n. 44/2001 troverà applicazione rispetto a tale azione, purché quest’ultima riguardi ipotesi oggetto della citata disposizione.

32 A tal proposito, occorre tener conto, in primo luogo, del testo dell’articolo 6, punto 2, del regolamento n. 44/2001.

33 Il testo di diverse versioni linguistiche di tale disposizione, in particolare di quelle in lingua tedesca, francese, finlandese e svedese, non esclude che il giudice adito in merito alla domanda principale possa essere competente a conoscere del ricorso promosso da un terzo contro una delle parti di tale domanda principale.

34 Altre versioni linguistiche di tale disposizione, in particolare quella in lingua inglese, sembrano, al contrario, limitarne la portata all’azione promossa contro un terzo («a person domiciled in a Member State may also be sued: […] as a third party»).

35 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, in caso di divergenza tra le versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere intesa in funzione della sistematica e della ratio della normativa di cui fa parte (sentenza Jakutis e Kretingalės kooperatinė ŽŪB, C 103/14, EU:C:2015:752, punto 103).

36 Si deve pertanto, in secondo luogo, considerare la sistematica e la ratio del regolamento n. 44/2001.

37 A tal proposito occorre rilevare che, sebbene le regole di competenza speciale siano di stretta interpretazione, non consentendo un’interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenza CDC Hydrogen Peroxide, C 352/13, EU:C:2015:335, punto 18), diversi obiettivi di quest’ultimo militano a favore dell’interpretazione secondo cui anche un ricorso proposto da un terzo contro una delle parti del procedimento originario ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, punto 2, di detto regolamento.

38 Infatti, il considerando 15 del citato regolamento sottolinea che il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili, mentre il considerando 12 dello stesso regolamento ricorda la necessità di completare il criterio del foro del domicilio del convenuto attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, o al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

39 Orbene, il trattamento, nell’ambito del medesimo procedimento, della domanda principale e di una domanda proposta da un terzo contro una delle parti di tale procedimento e strettamente collegata alla prima domanda favorisce gli obiettivi sopra richiamati in una situazione in cui un’azione sia stata promossa dalla persona danneggiata contro l’assicuratore del responsabile dei danni e in cui un altro assicuratore, che abbia già parzialmente indennizzato tale persona rispetto a detti danni, cerchi di ottenere dal primo assicuratore il rimborso di tale indennizzo.

40 Infatti, se non vi fosse tale possibilità, si correrebbe il rischio che due giudici pervengano, nello stesso caso, a soluzioni divergenti, il cui riconoscimento e la cui esecuzione sarebbero allora incerti.

41 Peraltro, la Corte ha già avuto occasione di rilevare, nell’ambito della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), che l’azione promossa dall’assicurato e diretta contro un assicuratore per il risarcimento degli effetti di un sinistro e il procedimento con cui tale assicuratore cita in giudizio, a fini di risarcimento, un altro assicuratore che si ritiene abbia coperto il medesimo evento, devono essere considerati, rispettivamente, una domanda principale ed un’azione di garanzia, ai sensi dell’articolo 6, punto 2, della stessa convenzione (v., in tal senso, sentenza GIE Réunion européenne e a., C 77/04, EU:C:2005:327, punto 27).

42 La Corte ha fatto riferimento, a tal proposito, alla relazione su tale convenzione, elaborata dal sig. Jenard (GU 1979, C 59, pag. 1, in particolare pag. 27).

43 Considerato che l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni della suddetta convenzione vale anche per quelle del regolamento n. 44/2001, quando le disposizioni di tali atti possono essere qualificate come equivalenti (sentenza CDC Hydrogen Peroxide, C 352/13, EU:C:2015:335, punto 60), si deve rilevare che così è per quanto riguarda l’articolo 6, punto 2, della stessa convenzione e l’articolo 6, punto 2, del regolamento n. 44/2001.

44 Tenuto conto dell’interpretazione illustrata al punto 41 della presente sentenza e degli obiettivi ricordati ai punti 38 e 39 della stessa, si deve ritenere che l’articolo 6, punto 2, del regolamento n. 44/2001 si applichi ad una domanda come quella di cui al procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio, circostanza che peraltro conferma la constatazione contenuta nella citata relazione Jenard, secondo cui la chiamata di terzo può comprendere anche i casi in cui un terzo diviene parte del procedimento a tutela dei propri interessi.

45 Poiché l’articolo 6, punto 2, del regolamento n. 44/2001 richiede un collegamento tra la domanda principale, da un lato, e la chiamata di terzo o in garanzia ivi menzionate, spetta al giudice nazionale investito della domanda principale verificare l’esistenza di un collegamento del genere, nel senso che esso deve assicurarsi che la chiamata di terzo o in garanzia non abbiano il solo scopo di distogliere il convenuto dal suo giudice naturale (v., in tal senso, sentenza GIE Réunion européenne e a., C 77/04, EU:C:2005:327, punti 30 e 32).

46 A tal proposito, la circostanza che una disposizione nazionale, come l’articolo 5, secondo comma, del capo 18 del codice di procedura civile finlandese, subordini la facoltà del terzo di proporre un’azione nell’ambito di un procedimento giurisdizionale già avviato alla condizione che tale azione presenti un collegamento con la domanda principale, costituisce, senza dubbio, un elemento tale da impedire uno sviamento dell’articolo 6, punto 2 del regolamento n. 44/2001.

47 Si deve pertanto rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 6, punto 2, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che il suo ambito di applicazione si estende ad un’azione proposta da un terzo, in conformità alle disposizioni nazionali, nei confronti del convenuto contro cui è esercitata l’azione principale e avente ad oggetto una domanda strettamente collegata a detta azione principale, volta ad ottenere il rimborso di indennizzi versati da tale terzo all’attore nella citata azione principale, a condizione che l’azione proposta dal terzo non abbia il solo scopo di distogliere detto convenuto dal suo giudice naturale.

Sulle spese

48 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi,

la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 6, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che il suo ambito di applicazione si estende ad un’azione proposta da un terzo, in conformità alle disposizioni nazionali, nei confronti del convenuto contro cui è esercitata l’azione principale e avente ad oggetto una domanda strettamente collegata a detta azione principale, volta ad ottenere il rimborso di indennizzi versati da tale terzo all’attore nella citata azione principale, a condizione che l’azione proposta dal terzo non abbia il solo scopo di distogliere detto convenuto dal suo giudice naturale.